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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2032/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2032/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Manzo;
Opponente
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori;
Controparte_1 P.IVA_1
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di , allegando di Controparte_1 Parte_1 essere sua creditrice in ragione del saldo residuo del finanziamento n. 1951366 del 29/11/2019, concesso da Volkswagen Bank GMBH e poi ceduto alla ricorrente, per complessivi €
14.820,40. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
417/2024 RG 675/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo il difetto di prova della cessione del credito e contestando il credito stesso, censurando l'indeterminatezza dell'oggetto e il superamento della soglia usuraria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento. 1 Si costituiva l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione, che comunque contestava nel merito, chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo stata notificata la citazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto in data 04/04/2024, come documentato dall'opposta, la quale ha prodotto, nel formato originale telematico, la ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata da cui risulta la notifica in data 04/04/2024.
Nessuna censura è stata sollevata dall'opponente circa l'indirizzo PEC a cui è stato destinato il messaggio contenente il ricorso e il decreto ingiuntivo, per cui non trova riscontro oggettivo l'affermazione dell'opponente secondo cui il decreto sarebbe stato notificato il 05/04/2024.
Del resto, a fronte dell'eccezione di tardività l'opponente nulla ha dedotto, non avendo né depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. né partecipato all'udienza del 23/04/2025.
Conseguentemente, il termine processuale ex art. 641 c.p.c., decorrente dal 04/04/2024, è spirato il 14/05/2024, mentre la citazione in opposizione risulta notificata in data 15/05/2024, come pure risulta dalle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC depositate dall'opponente.
Ne consegue che l'opposizione, proposta dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., deve ritenersi tardiva, e come tale inammissibile.
Deve quindi essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 14.820,40. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
2 - Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 417/2024 RG 675/2024, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2032/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Manzo;
Opponente
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori;
Controparte_1 P.IVA_1
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di , allegando di Controparte_1 Parte_1 essere sua creditrice in ragione del saldo residuo del finanziamento n. 1951366 del 29/11/2019, concesso da Volkswagen Bank GMBH e poi ceduto alla ricorrente, per complessivi €
14.820,40. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
417/2024 RG 675/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo il difetto di prova della cessione del credito e contestando il credito stesso, censurando l'indeterminatezza dell'oggetto e il superamento della soglia usuraria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento. 1 Si costituiva l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione, che comunque contestava nel merito, chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo stata notificata la citazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto in data 04/04/2024, come documentato dall'opposta, la quale ha prodotto, nel formato originale telematico, la ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata da cui risulta la notifica in data 04/04/2024.
Nessuna censura è stata sollevata dall'opponente circa l'indirizzo PEC a cui è stato destinato il messaggio contenente il ricorso e il decreto ingiuntivo, per cui non trova riscontro oggettivo l'affermazione dell'opponente secondo cui il decreto sarebbe stato notificato il 05/04/2024.
Del resto, a fronte dell'eccezione di tardività l'opponente nulla ha dedotto, non avendo né depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. né partecipato all'udienza del 23/04/2025.
Conseguentemente, il termine processuale ex art. 641 c.p.c., decorrente dal 04/04/2024, è spirato il 14/05/2024, mentre la citazione in opposizione risulta notificata in data 15/05/2024, come pure risulta dalle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC depositate dall'opponente.
Ne consegue che l'opposizione, proposta dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., deve ritenersi tardiva, e come tale inammissibile.
Deve quindi essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 14.820,40. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
2 - Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 417/2024 RG 675/2024, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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