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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2023 promossa da:
, elett.te domiciliata in Bari, via Putignani n. 152, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Araci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
e Controparte_1 CP_2
Resistenti-contumaci
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Nella vicenda giudiziaria in esame si controverte di un credito di € 1.350,00, che la ricorrente vanta nei confronti di - quale corrispettivo di canoni locatizi relativi all'immobile sito in CP_2
Bari alla via Ettore Fieramosca n. 149, di proprietà di e condotto in locazione dalla Parte_1
fino ad ottobre 2022 (dopo averlo rilasciato nel settembre 2022 senza alcun preavviso) - e CP_2
nei confronti di quale garante, in solido, degli obblighi contrattualmente assunti Controparte_1
dalla conduttrice. La citata pretesa creditoria è determinata dalla ricorrente “previa compensazione “con il debito della
SI.ra , pari all'importo di € 900,00, maturato a titolo di restituzione del deposito Parte_1
cauzionale” (così testualmente nelle conclusioni del ricorso introduttivo).
La causa è stata istruita, nella dichiarata contumacia dei resistenti, mediante produzione documentale e rimessa in sede decisoria all'udienza del 07.01.2025.
****
Mel merito, pacifico e documentale che tra le parti è intercorso rapporto di locazione, cessato nell'ottobre
2022 per effetto del rilascio, senza preavviso, dell'immobile da parte della conduttrice , la CP_2
presente causa, in sostanza, è relativa alla pretesa azionata dalla locatrice di vedersi pagati i Parte_1
canoni locativi per il periodo compreso da giugno ad ottobre 2022 previa compensazione con il deposito cauzionale pari ad € 900,00, trattenuto dalla locatrice.
Va evidenziato, in linea di principio, che l'esercizio della facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici, con la cessazione del rapporto locatizio, alla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, con la conseguenza che il conduttore,
indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza di detto preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione "de iure" del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso (Cass. Civ. 27.11.2006 n. 25136; Cass. Civ. n.
10520 del 1990).
Ciò posto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, salvo che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. Civ. n. 3245 del 02/03/2012; Cass. Civ. n.
25126 del 27/11/2006).
Nella specie, il contratto da risolvere è soggetto all'obbligo della forma scritta ad substantiam e quindi deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
"il contratto di locazione, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam".
Conseguentemente, un eventuale intesa orale con il locatore circa la rinunzia al preavviso sarebbe in ogni caso nullo.
Nel caso di specie, avendo la conduttrice rilasciato l'immobile il giorno 16.09.2022, consegue la persistenza dell'obbligo di pagare il canone fino a quella data, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, che tuttavia in tal caso non sembra essere intervenuto.
Risulta, pertanto, fondata la domanda svolta dalla ricorrente-locatrice e conseguentemente va affermato l'obbligo di e , quest'ultimo in qualità di garante, di CP_2 Controparte_1
pagare, in solido tra loro, a la somma di € 2.250,00. Parte_1
La locatrice, dal canto suo, deve restituire alla conduttrice il deposito cauzionale di € 900,00
concernente il contratto di locazione stipulato inter partes: pertanto, effettuata la compensazione fra le rispettive ragioni di credito, e dovranno corrispondere a CP_2 Controparte_1
il residuo importo di € 1.350,00, più gli interessi legali dalla domanda giudiziale al Parte_1
saldo.
Le spese di lite, tenuto conto sia del decisum sia della ridotta attività processuale svolta, vanno poste a carico dei resistenti nella misura liquidata in dispositivo ed in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) Dichiara in debito nei confronti di di € 2.250,00 a titolo di canoni CP_2 Parte_1
locativi maturati sino ad ottobre 2022;
2) Dichiara in debito nei confronti di di € 900,00, a titolo di Parte_1 CP_2 restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato inter partes;
3) Dichiara la compensazione tra le rispettive ragioni di credito e, per l'effetto, condanna CP_2
e , in solido tra loro, a corrispondere a il residuo importo di
[...] Controparte_1 Parte_1
€ 1.350,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 152,96 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge (se dovuti), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 07.01.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2023 promossa da:
, elett.te domiciliata in Bari, via Putignani n. 152, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Araci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
e Controparte_1 CP_2
Resistenti-contumaci
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Nella vicenda giudiziaria in esame si controverte di un credito di € 1.350,00, che la ricorrente vanta nei confronti di - quale corrispettivo di canoni locatizi relativi all'immobile sito in CP_2
Bari alla via Ettore Fieramosca n. 149, di proprietà di e condotto in locazione dalla Parte_1
fino ad ottobre 2022 (dopo averlo rilasciato nel settembre 2022 senza alcun preavviso) - e CP_2
nei confronti di quale garante, in solido, degli obblighi contrattualmente assunti Controparte_1
dalla conduttrice. La citata pretesa creditoria è determinata dalla ricorrente “previa compensazione “con il debito della
SI.ra , pari all'importo di € 900,00, maturato a titolo di restituzione del deposito Parte_1
cauzionale” (così testualmente nelle conclusioni del ricorso introduttivo).
La causa è stata istruita, nella dichiarata contumacia dei resistenti, mediante produzione documentale e rimessa in sede decisoria all'udienza del 07.01.2025.
****
Mel merito, pacifico e documentale che tra le parti è intercorso rapporto di locazione, cessato nell'ottobre
2022 per effetto del rilascio, senza preavviso, dell'immobile da parte della conduttrice , la CP_2
presente causa, in sostanza, è relativa alla pretesa azionata dalla locatrice di vedersi pagati i Parte_1
canoni locativi per il periodo compreso da giugno ad ottobre 2022 previa compensazione con il deposito cauzionale pari ad € 900,00, trattenuto dalla locatrice.
Va evidenziato, in linea di principio, che l'esercizio della facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici, con la cessazione del rapporto locatizio, alla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, con la conseguenza che il conduttore,
indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza di detto preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione "de iure" del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso (Cass. Civ. 27.11.2006 n. 25136; Cass. Civ. n.
10520 del 1990).
Ciò posto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, salvo che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. Civ. n. 3245 del 02/03/2012; Cass. Civ. n.
25126 del 27/11/2006).
Nella specie, il contratto da risolvere è soggetto all'obbligo della forma scritta ad substantiam e quindi deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
"il contratto di locazione, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam".
Conseguentemente, un eventuale intesa orale con il locatore circa la rinunzia al preavviso sarebbe in ogni caso nullo.
Nel caso di specie, avendo la conduttrice rilasciato l'immobile il giorno 16.09.2022, consegue la persistenza dell'obbligo di pagare il canone fino a quella data, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, che tuttavia in tal caso non sembra essere intervenuto.
Risulta, pertanto, fondata la domanda svolta dalla ricorrente-locatrice e conseguentemente va affermato l'obbligo di e , quest'ultimo in qualità di garante, di CP_2 Controparte_1
pagare, in solido tra loro, a la somma di € 2.250,00. Parte_1
La locatrice, dal canto suo, deve restituire alla conduttrice il deposito cauzionale di € 900,00
concernente il contratto di locazione stipulato inter partes: pertanto, effettuata la compensazione fra le rispettive ragioni di credito, e dovranno corrispondere a CP_2 Controparte_1
il residuo importo di € 1.350,00, più gli interessi legali dalla domanda giudiziale al Parte_1
saldo.
Le spese di lite, tenuto conto sia del decisum sia della ridotta attività processuale svolta, vanno poste a carico dei resistenti nella misura liquidata in dispositivo ed in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) Dichiara in debito nei confronti di di € 2.250,00 a titolo di canoni CP_2 Parte_1
locativi maturati sino ad ottobre 2022;
2) Dichiara in debito nei confronti di di € 900,00, a titolo di Parte_1 CP_2 restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato inter partes;
3) Dichiara la compensazione tra le rispettive ragioni di credito e, per l'effetto, condanna CP_2
e , in solido tra loro, a corrispondere a il residuo importo di
[...] Controparte_1 Parte_1
€ 1.350,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 152,96 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge (se dovuti), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 07.01.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo