Articolo 103 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 103. (( (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano).)) (( 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitu' militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati e' effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresi' individuati i Comandi, le unita' e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unita' di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni amministrative dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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