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15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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Art. 68. (( (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive). )) ((L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.
L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare.
Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))
L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare.
Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))
Commentari • 6
- 1. interferenze senza disciplina | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Cass., Sez. I, sent. 16 ottobre 2024 (dep. 29 novembre 2024), n. 43844, Pres. Rocchi, rel. Calaselice Cass. 43844/2024 Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 1/2025. 1. Con l'annotata sentenza, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi del tema dell'applicazione delle nuove pene sostitutive nell'ambito del rito speciale del patteggiamento, tema già affrontato da altri contributi pubblicati su questa Rivista[1]. Oltre a tale profilo – che senza dubbio resta il punto focale della sentenza, tanto da esitare nella formulazione di un principio di diritto (infra, 6) –, la pronuncia in commento offre però diversi altri spunti di interesse, relativi sia ai …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 14610Provvedimento: […] a seguito della comunicazione della Casa circondariale di Lecce relativa alla sottoposizione della misura custodiale in carcere eseguita nei confronti di LA CO TI giusta ordinanza del G.I.P. di Lecce emessa il 5 novembre 2025, visti gli artt. 12 preleggi e 68 legge n. 689 del 1981, ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta con ordinanza emessa in data 7-8 maggio 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, […] per identità di ratio, il novellato art. 68 legge n. 689 del 1981. 2. […] in via analogica, l'art. 68 della legge n. 689 del 3 1981- norma riguardante il diverso ambito della sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive che, […]Leggi di più...
- art. 12 preleggi·
- applicazione analogica·
- detenzione domiciliare·
- art. 51-bis ord. pen.·
- revoca misura alternativa·
- art. 416-bis.1 cod. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 74 d.P.R. 309/1990·
- art. 47-ter ord. pen.·
- art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.·
- competenza magistrato di sorveglianza·
- competenza tribunale di sorveglianza·
- art. 68 legge 689/1981·
- art. 51-ter ord. pen.·
- sospensione misura alternativa