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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 288/2025 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carlo MEZZETTI CARLO come da procura in atti
RICORRENTE E
nato a [...], il [...], Controparte_1
) con l'Avv. Carmelo Ratano come da procura in atti C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto emettersi sentenza Parte_1 con la quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alle figlie minori
(Cod.Fisc ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(Cod.Fisc. , nata a [...] il [...], nate da una relazione con il C.F._4
Sig. Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva la mancata partecipazione del padre alla vita affettiva e all'educazione delle due figlie minori rispetto alle quali si era sempre disinteressato, oltra al mancata partecipazione al mantenimento delle minori. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1. affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre presso la quale le stesse vengono collocate, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere le figlie a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_2 co o 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. 3. spese compensate. In merito alla indicata proposta le parti dichiarano di accettarle
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla richiesta regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata a Persona_1
Roma il 17/02/2013 e nata a [...] il 19/0 one in Controparte_2 conformità agli accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 288/2025 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carlo MEZZETTI CARLO come da procura in atti
RICORRENTE E
nato a [...], il [...], Controparte_1
) con l'Avv. Carmelo Ratano come da procura in atti C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto emettersi sentenza Parte_1 con la quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alle figlie minori
(Cod.Fisc ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(Cod.Fisc. , nata a [...] il [...], nate da una relazione con il C.F._4
Sig. Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva la mancata partecipazione del padre alla vita affettiva e all'educazione delle due figlie minori rispetto alle quali si era sempre disinteressato, oltra al mancata partecipazione al mantenimento delle minori. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1. affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre presso la quale le stesse vengono collocate, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere le figlie a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_2 co o 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. 3. spese compensate. In merito alla indicata proposta le parti dichiarano di accettarle
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla richiesta regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata a Persona_1
Roma il 17/02/2013 e nata a [...] il 19/0 one in Controparte_2 conformità agli accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco