Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2021, n. 19316
CASS
Sentenza 7 luglio 2021

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In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all'INPS di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti.

In tema di lavoro a tempo determinato, l'indennità economica di malattia non può essere corrisposta per periodi successivi alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, né tale disposizione è derogabile dalle parti private, non incidendo sul rapporto di lavoro bensì sul rapporto previdenziale, disciplinato, come il rapporto contributivo, da norme volte alla salvaguardia dell'integrità del bilancio pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2021, n. 19316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19316
    Data del deposito : 7 luglio 2021

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