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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.739 - 1/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 739 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma alla Via Archimede n. 143 presso lo studio dell'Avv. Renato Pisani che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F. ), con sede in Roma alla Via Collatina Km 12.800, P.IVA_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/4/2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di . Controparte_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per . Controparte_1
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Collatina Km 12.800, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la ristorazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la promozione, il commercio al minuto e all'ingrosso, nonché l'importazione e l'esportazione di mobili e arredi per il bagno, di laminati e similari, di articoli di abbigliamento pelle e finta pelle, plastica, gadget e articoli di ceramica, sicché
essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di mancato pagamento dei canoni di cui al contratto di affitto di ramo di azienda del 21/3/2014, è pari ad € 26.772,12, oltre interessi, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi debiti fiscali per oltre € 94.00,00 (cfr. informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 364 e 367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n.
14/19. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
A ciò va aggiunto che tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn. 9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge come
[...]
sia stata posta in liquidazione in data 4/8/2021 (vedi visura camerale al 2/7/2025) Controparte_1
e che nessun elemento circa la qualità e quantità del proprio patrimonio è stato offerto dalla società
resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma alla Via Collatina Km 12.800; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Giacomo Di Amato;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'11/11/2025 ore 9.30;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea ColaruotoloCP_2
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 739 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma alla Via Archimede n. 143 presso lo studio dell'Avv. Renato Pisani che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F. ), con sede in Roma alla Via Collatina Km 12.800, P.IVA_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/4/2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di . Controparte_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per . Controparte_1
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Collatina Km 12.800, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la ristorazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la promozione, il commercio al minuto e all'ingrosso, nonché l'importazione e l'esportazione di mobili e arredi per il bagno, di laminati e similari, di articoli di abbigliamento pelle e finta pelle, plastica, gadget e articoli di ceramica, sicché
essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di mancato pagamento dei canoni di cui al contratto di affitto di ramo di azienda del 21/3/2014, è pari ad € 26.772,12, oltre interessi, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi debiti fiscali per oltre € 94.00,00 (cfr. informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 364 e 367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n.
14/19. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
A ciò va aggiunto che tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn. 9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge come
[...]
sia stata posta in liquidazione in data 4/8/2021 (vedi visura camerale al 2/7/2025) Controparte_1
e che nessun elemento circa la qualità e quantità del proprio patrimonio è stato offerto dalla società
resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma alla Via Collatina Km 12.800; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Giacomo Di Amato;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'11/11/2025 ore 9.30;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea ColaruotoloCP_2