Sentenza 28 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06231/2025REG.PROV.COLL.
N. 02109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2024, proposto da Marcopolo Engineering S.P.A - Sistemi Ecologici in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappiè e Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Ministero per lo Sviluppo Economico, Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 17802/2023, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Paolo Roberto Molea;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società in intestazione ha chiesto l’annullamento:
a) del provvedimento prot. GSEWEB/P20170117818 del 12.7.2017 del GSE, con il quale è stato disposto il diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000 per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte gas di discarica identificato con codice FER100913, sito in località “Fornaci” nel Comune di Viterbo (VT);
b) dell’atto prot. GSEWEB/P20170045416 del 22.3.2017 del GSE, con il quale ha comunicato con riferimento alla FER100913 il preavviso di rigetto della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di nuova costruzione, sito in località “Fornaci” nel Comune di Viterbo (VT);
c) di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e comunque connessi ancorché incogniti;
2. Per una migliore comprensione della vicenda -alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti- si rappresenta che, a sostegno del detto ricorso, la Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici in Concordato (d’ora in poi anche solo MPE) ha dedotto quanto segue:
- che, in data 28 ottobre 2016, essa ricorrente ha immesso sul portale FER del GSE la richiesta di iscrizione al registro BIOA_RG2016, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23.6.2016, alla quale è stato assegnato codice FER 100913 per l’impianto denominato “Viterbo Le Fornaci 2” da 0,990 MW;
- di aver caricato altresì una lettera di accompagnamento avente ad oggetto svariati impianti tra cui quello sopraindicato;
- che la stessa parte ha formulato istanza di riesame dei provvedimenti di diniego delle richieste di qualifica IAFR e, in via subordinata, istanza per accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. suddetto;
- che in data 25.11.2016 il GSE ha pubblicato la graduatoria degli impianti iscritti al registro redatto ai sensi dell’art. 9 del D.M. e l’impianto suddetto è risultato classificato in posizione utile al n. 88;
- che, in data 23.12.2016, parte ricorrente ha immesso sul portale predetto la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al predetto D.M. per l’impianto sopraindicato identificato con il codice FER100913, con potenza 0,990 MW e per la categoria di intervento nuova costruzione;
- che, con preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 del 22.3.2017, il GSE ha comunicato a parte ricorrente che la predetta richiesta non poteva essere accolta sulla base dei requisiti previsti dal D.M. suddetto e delle valutazioni effettuate in conformità a quanto previsto al par. 3.2. delle “ Procedure Applicative del D.M. … ”, assegnando termine per la presentazione di osservazioni e/o documenti;
- che, con atto del 31.3.2017, parte ricorrente ha chiesto una proroga di 25 giorni del termine per la presentazione di osservazioni, motivando tale istanza con la necessità di reperire documentazione presso i fornitori utilizzati da parte ricorrente per la rigenerazione dei componenti;
- che, in data 24.4.2017, parte ricorrente ha provveduto al caricamento delle osservazioni e della documentazione integrativa sul predetto portale;
- che, in data 17.5.2017, parte ricorrente ha inviato al GSE “ copia della targhetta aggiornata identificativa dell’alternatore, rilasciata dal costruttore, quale ulteriore prova dell’effettiva potenza erogabile dall’alternatore stesso ”;
- che, con il provvedimento contraddistinto in epigrafe con la lettera a),, il GSE ha disposto il diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione e la decadenza dalla relativa graduatoria;
- che il diniego è motivato ai sensi del paragrafo 2.2.4 delle Procedure Applicative del D.M., in quanto a seguito dei controlli effettuati sarebbe emersa la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al pertinente Registro o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria come dichiarati al momento dell’iscrizione;
- che, più nel dettaglio, la difformità sarebbe emersa in relazione ai seguenti aspetti:
(i) parte ricorrente avrebbe indebitamente goduto del criterio di priorità costituito dalla “minore potenza degli impianti”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.M.;
(ii) alla data dichiarata di entrata in esercizio dell’impianto (29.5.2013) sarebbero stati installati nell’impianto in oggetto componenti principali usati e rigenerati in violazione dell’art. 2, comma 1, lett. ae) del D.M.;
(iii) il Soggetto Responsabile avrebbe superato la soglia di cumulo degli incentivi consentita dal combinato disposto dell’art. 28 del D.M. e dell’art. 26 del D. Lgs. 28/2011;
(iv) alla data di entrata in esercizio dell’impianto, il sistema di recupero del biogas non sarebbe stato realizzato nella percentuale individuata come idonea ad assicurare un esercizio stabile dello stesso e che, in definitiva, l’impianto alla data dichiarata non sarebbe stato realizzato in conformità al progetto autorizzato.
3. MPE, nel ricorso di primo grado, ha articolato i seguenti cinque autonomi motivi:
I- Violazione e falsa applicazione dell’art 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 2 e 10 d.m. 23/06/2016. Violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta.
II- Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art 10- bis l. 241/1990 e dell’art. 2 e 10 d.m. 23/06/2016. Ulteriore violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta.
III- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.m. 23/06/2016 e del par. 1.3.8 delle procedure applicative del d.m. 23/06/2016. Ulteriore violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. Ulteriore violazione del principio di leale collaborazione. Ulteriore eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta.
IV- Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art 10- bis l. 241/1990, violazione dell’art. 28 d.m. 23/06/2016 e dell’art. 26, d.lgs. 28/2011. Ulteriore violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. ulteriore violazione del principio di leale collaborazione. Ulteriore eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta.
V- Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art 10- bis l. 241/1990. Ulteriore violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. ulteriore violazione del principio di leale collaborazione. Ulteriore eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per manifesta contraddittorietà. Difetto di attribuzioni.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata, resa dal T.a.r. per il Lazio, sez. III stralcio, n. 17802 del 28/11/2023, il primo giudice ha respinto il ricorso compensando fra le parti le spese di lite.
4.1. A fondamento di tale decisione sono stati offerti gli argomenti che possono riassumersi nei termini seguenti.
4.2. Previa constatazione del fatto che trattasi di atto plurimotivato, il T.a.r. ha in principalità ripercorso i profili di irregolarità valorizzati dal GSE nel provvedimento di diniego di accesso agli incentivi e di decadenza dalla relativa graduatoria:
a) indebito godimento del criterio di priorità costituito dalla “minore potenza degli impianti”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.M. 23.6.2016, in quanto al tempo dell’iscrizione al registro la potenza nominale dell’impianto sarebbe stata pari a 1,24 MW e, quindi, superiore a quella di 0,990 MW, dichiarata all’atto della richiesta di iscrizione al Registro del 28.10.2016, con conseguente decadenza dell’impianto dalla graduatoria e non ammissione dello stesso agli incentivi;
b) violazione del divieto di cumulo degli incentivi di cui all’art. 28 del D.M. 23.6.2016; in particolare, occorreva scomputare dai costi d’investimento alcune voci (attività del personale dipendente relative a autorizzazioni, progettazione, costruzione, coordinamento attività di cantiere; costo dei componenti rigenerati; costi relativi ad attività effettuate dopo la dichiarata data di entrata in esercizio del 29.5.2013), con conseguente riduzione del valore dello stesso e superamento della soglia di cumulo (considerando il costo dei componenti rigenerati e il costo dell’investimento);
c) alla data di entrata in esercizio l’impianto di recupero del biogas non sarebbe stato realizzato in conformità al progetto autorizzato per mancata realizzazione della seconda soffiante prevista in progetto.
4.3. Ciò posto, sulla premessa che il D.M. 2016, nelle prescrizioni di interesse, è sostanzialmente analogo al D.M. 2012, il T.a.r. ha fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione a quest’ultimo; di conseguenza, ha affermato:
(i) la fondatezza del rilievo attinente alla potenza autorizzata dell’impianto (che nella richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione datata 23.12.2016 veniva indicata come pari a 0,990 MW, cioè 990 kW -ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera p) del D.M. 2016-, mentre dalla fotografia della targa dell’alternatore allegata alla richiesta predetta emergeva essere pari a 1240 kW, cioè 1,24 MW); né potevano avere valore dirimente i dati contenuti nella targa dell’alternatore “aggiornata” e trasmessa dalla società ricorrente al GSE con missiva del 17.5.2017, anche perché la parte ricorrente non era riuscita a spiegare il perché tale targa “aggiornata” fosse avulsa dal contesto impiantistico. La fondatezza di tale rilievo risultava assorbente rispetto alle censure attinenti all’atto di esclusione.
(ii) Quanto al motivo attinente alla pretesa violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 (atteso che il GSE non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta dalla società ricorrente in seguito al preavviso di diniego, né tantomeno motivato in ordine alla stessa), ha evidenziato la preclusione all’annullamento derivante dall’art. 21- octies , comma 2, della medesima legge, attesa la correttezza sostanziale del detto rilievo e la natura vincolata del provvedimento impugnato.
(iii) Infine, si è osservato che nella richiesta di ammissione agli incentivi era stato dichiarato che al 29.5.2013 l’impianto era stato completamente realizzato; invece, nonostante che lo stesso prevedesse due “soffianti”, alla data della richiesta di ammissione ne risultava installata una solamente. Dunque il GSE aveva correttamente pronunciato la decadenza ai sensi degli artt. 23 e 42 del D. Lgs. n. 28/2011, 26 del D.M. 23.6.2016 e del D.M. 31.1.2014.
(iv) Le ulteriori questioni sono state giudicate assorbite, mentre le spese di lite sono state compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
5. A fronte di tale decisione, la società MPE ha interposto appello, notificato in data 28 febbraio 2024 e affidato a cinque motivi, criticando puntualmente le motivazioni a sostegno dell’impugnata sentenza.
5.1. Erroneità ed illegittimità della sentenza; difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento; illegittimità e contraddittorietà della motivazione. violazione e falsa applicazione dell’art 10- bis l. 241/1990 e dell’art. 2 e 10 D.M. 23/06/2016. Violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. Violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta .
5.2. Erroneità ed illegittimità della sentenza. difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento; illegittimità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art 10-bis e art. 21-octies l. 241/1990 e degli artt. 2 e 10 D.M. 23/06/2016. Violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento; violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta .
5.3. Erroneità ed illegittimità della sentenza; difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento. Illegittimità e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.M. 23/06/2016 e del par. 1.3.8 delle procedure applicative del D.M. 23/06/2016; ulteriore violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento; ulteriore violazione del principio di leale collaborazione. Ulteriore eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta.
5.4. Erroneità ed illegittimità della sentenza; omessa pronuncia. Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento. Illegittimità e contraddittorietà della motivazione. Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. degli artt. 35, 64, 65, c.p.a.; violazione e falsa applicazione dell’art 10- bis l. 241/1990 e degli artt. 2 e 10 D.M. 23/06/2016. Violazione del principio del giusto procedimento, del principio dell’affidamento. Violazione del principio di leale collaborazione. eccesso di potere per sviamento, per travisamento di fatto e diritto, per ingiustizia manifesta. riproposizione del terzo e quarto motivo di ricorso ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
5.5. Illegittimità ed erroneità della sentenza. Omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie avanzate in corso di causa e che qui si ripropongono come motivo di appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
6. Si è costituito il GSE, riproponendo ritualmente i motivi assorbiti in prime cure.
7. Nel corso del procedimento:
a) è stata depositata dal GSE memoria in data 26 aprile 2024 e, successivamente in data 30 maggio 2025, lo stesso ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.;
b) è stata depositata dalla società memoria ex art. 73 c.p.a. in data 30 maggio 2025 e memoria di replica in data 10 giugno 2025.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, all’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 1° luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
9.1. In disparte la questione di inammissibilità del gravame, riproposta dal GSE (relativamente al fatto che la Delibera AEEG n. 99/08 ARG/elt, il D.M. 23 giugno 2016 e le relative Procedure Applicative non sono mai state impugnate dalla MPE), l’appello deve essere rigettato sulla base delle medesime ragioni già indicate dal primo giudice.
10. Giova premettere che l'art. 10, co. 2, del D.M. 23 giugno 2016 prevede che "la richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3", precisando altresì che "dopo la chiusura del registro non è consentita l'integrazione dei della dichiarazione e dei documenti presentati".
Più in particolare, nell'allegato 3 del D.M. 23 giugno 2016 viene precisato che "la richiesta di iscrizione ai registri, … predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it , secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa" di cui all'articolo 26 e che "la richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie".
10.1. Dunque, con riferimento alla questione della potenza dell’impianto [si ricorda che ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.M. 23 giugno 2016, la graduatoria delle istanze di ammissione presentate è effettuata secondo criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico, tra cui figura la "minor potenza degli impianti" -art. 10, co. 3, lett. l)- ], ai sensi del D.M. 2016 per «potenza di un impianto» si intende la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui “ dati di targa dell'alternatore ” medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034 (art. 2, co. 1, lett. p) ). Dunque, la determinante rilevanza dei dati di targa dell’alternatore è aspetto letteralmente e univocamente indicato dalla norma di riferimento.
Nella specie risulta dimostrato che l’alternatore installato presso l’impianto, alla data di entrata in esercizio dichiarata (29 maggio 2013), così come alla data di richiesta d’iscrizione al registro (28 ottobre 2016), sulla base dei dati di targa emergenti dagli atti, aveva una potenza apparente nominale pari a 1.550 kVA (ossia, 1,55 MVA) e un fattore di potenza nominale ( cos phi ) pari a 0,80 (cfr. foto in atti della targa dell’alternatore Stamford in parola, nonché la relativa scheda tecnica); invero, la targa dell’alternatore trasmessa unitamente all’istanza di accesso agli incentivi riporta 1.240 kW come dato di potenza ("KW BASE RATE"), risultante dall’applicazione alla potenza apparente nominale del relativo coefficiente o fattore di conversione. E, in merito alla corretta determinazione di tale valore da parte del GSE, sulla base degli elementi forniti dalla parte in sede di accesso agli incentivi, non residua alcun dubbio significativo (cfr. anche i paragrafi 4.1.- 4.4. della sentenza impugnata).
Né l’odierna appellante ha saputo contrastare efficacemente dette conclusioni invocando un preteso dato di potenza effettiva dell’impianto o l’aggiornamento dei dati di targa effettuato in sede procedimentale nel 2017 (trasmettendo la foto di targa che si dice relativa all’alternatore post rigenerazione). Invero, quanto al primo profilo, l’unica potenza suscettibile di assumere rilievo, ai fini di causa, è quella calcolata sulla base delle citate previsioni normative con riferimento ai documenti allegati all’istanza di accesso, fattore che conduce alle conclusioni raggiunte dal GSE; né l’aggiornamento della foto della targa dell’alternatore, avvenuto in epoca successiva all’entrata in esercizio e alla richiesta di iscrizione al registro, può assumere alcun rilievo, atteso che non smentisce il dato rilevante introdotto al momento della richiesta di ammissione; peraltro, sulla base dei documenti prodotti dalla stessa MPE, emerge che per la nuova targa è stata trasmessa una foto avulsa dal contesto impiantistico (ossia, che non la ritrae fisicamente installata sull’alternatore) e non è accompagnata dalla scheda tecnica e dalla dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine, rese dal Costruttore del componente dell’impianto.
Dunque, atteso che la normativa sopra riportata, ai fini della determinazione del valore della potenza dell’impianto, attribuisce rilevanza al dato risultante dalla targa figurante sullo stesso, ritiene il Collegio che l’operato del GSE risulti legittimo, avendo la parte privata indicato nell’istanza di ammissione un dato diverso da quello desumibile dalla targa.
Né, come detto, colgono nel segno gli argomenti difensivi attinenti alla pretesa riduzione di potenza dell’impianto in sede di rigenerazione, atteso che il dato di potenza che ha rilevanza nella procedura di specie è quello desumibile dalla targa evidenziata in fase di accesso agli incentivi.
Né sono state impugnate le previsioni normative sulle quali si fonda il ragionamento appena esposto. Si veda, nei sensi indicati, la sentenza del Cons. di Stato, n. 10409 del 28 novembre 2022.
10.2. Quanto poi al profilo della mancata ultimazione dell’impianto, alla data di rilievo, in maniera congruente con il titolo abilitativo, risulta evidente in causa che sia al 29 maggio 2013 (data dichiarata dalla MPE quale ingresso in esercizio), sia al momento della presentazione della domanda di incentivazione, l’impianto per cui è causa non era stato completato in piena conformità al progetto autorizzato; invero, a tacer d’altro, è pacifico che, nei momenti predetti, non fosse stata ultimata la stazione di estrazione, per la quale il progetto autorizzato contemplava due soffianti mentre la MPE aveva proceduto a installarne soltanto una.
Al proposito occorre ribadire che, secondo condivisa giurisprudenza, il Gestore deve verificare la precisa rispondenza del progetto licenziato con le effettive caratteristiche dell'impianto, dovendosi conferire rilevanza, ad evidenti fini di certezza circa l'effettiva conclusione dei lavori, nonché di sicurezza in punto di corretto funzionamento dell'impianto, a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato (cfr., Cons. Stato, sez. II, sentenza 25 ottobre 2023, n. 9248; Cons. di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 506).
Infatti, al fine di perseguire le due esigenze appena menzionate, non può che conferirsi rilevanza a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato, come richiesto dal GSE, secondo cui per «completamento dei lavori» deve intendersi l'avvenuta ultimazione di tutte le opere previste in progetto (cfr. in termini, Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 506 del 2019).
Del resto, anche ai fini della qualifica IAFR, ha rilevanza il dato della completa esecuzione dei lavori previsti dall'autorizzazione unica, atteso che, a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, l'autorizzazione unica costituisce il titolo necessario e sufficiente per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, mentre al GSE compete la verifica della relativa domanda proprio sulla base del progetto definitivo dell'impianto e dell'autorizzazione unica, al fine di determinare, in via presuntiva, l'energia elettrica incentivata.
Infatti, secondo la legge l'autorizzazione unica costituisce il «titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato» (così l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), con ciò chiarendosi definitivamente che l'impianto, proprio per funzionare come un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, non può che essere realizzato secondo quanto prescritto nel progetto approvato e non secondo modalità alternative o parziali, anche per evidenti ragioni di affidabilità e sicurezza.
Si consideri, inoltre, che nell'istanza di accesso al regime di promozione, MPE si è assunta, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la responsabilità di quanto dichiarato in ordine al completamento dei lavori in conformità a quanto autorizzato; né può ammettersi che rientri nella disponibilità del privato il potere (o la facoltà) di distinguere, ai fini della messa in esercizio dell'impianto, tra opere funzionali all'allaccio alla rete e opere che, invece, non lo siano; infatti, tale facoltà (o potere) non rientra nemmeno nell'ambito delle attribuzioni riconosciute al GSE, dovendosi pertanto attribuire rilievo dirimente al fatto che manca nel caso all'esame la necessaria (e presupposta) conformità dell'impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato; si veda, in senso conforme, Cons. Stato n. 506 del 2019, laddove si richiama anche Cons. Stato n. 6118 del 2019 che afferma anche che non è consentito allo stesso Gestore di discriminare tra opere essenziali e non quanto alla rilevanza della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
In definitiva, anche per il profilo in questione, non può dubitarsi della legittimità del relativo motivo di diniego né del fatto che sia congruamente ed esaustivamente rappresentato nell’ambito del provvedimento impugnato.
Né le considerazioni appena esposte sono validamente contrastate dall’appellante, laddove afferma che la Provincia di Viterbo, ha rilasciato le autorizzazioni alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, ritenendo idonea la documentazione allegata al verbale di fine lavori, contenente l’effettivo avanzamento degli stessi, inviata da MPE in data 31/05/2013.
Invero, da una parte, non è in questa sede possibile né consentito verificare le ragioni che hanno indotto l’Ente locale ad autorizzare la gestione di un impianto non conforme al progetto autorizzato, mentre dall’altra non può dubitarsi del fatto che al GSE competa specificamente, ai fini della concessione degli incentivi pubblici in questione, la verifica della precisa rispondenza del progetto licenziato con le effettive caratteristiche dell'impianto, tanto ai fini della certezza circa l'effettiva conclusione dei lavori, quanto a quelli della sicurezza in punto di corretto funzionamento dell'impianto (si vedano, in tal senso le già richiamate sentenze di questo Consiglio, n. 506 del 2019 e n. 9248 del 2023).
10.3. Quanto, infine, agli argomenti relativi alla pretesa violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, l’esame del provvedimento di rigetto evidenzia come lo stesso contenga la menzione delle osservazioni di parte e adeguata esplicitazione delle ragioni di fondo che lo sono alla base dell’esclusione, non potendosi invece richiedere una puntuale confutazione di ogni pur minimo argomento della parte privata; peraltro, la consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che nella specie la violazione della norma predetta non potrebbe comportare la caducazione dell’atto impugnato, stante la preclusione derivante dall’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, con riferimento alla natura procedimentale del vizio dedotto, alla correttezza sostanziale dell’atto e alla natura vincolata del provvedimento impugnato.
11. Le considerazioni sopra esposte, a fronte di provvedimento plurimotivato, che dunque risulta validamente adottato in relazione ad almeno una (nella specie due) delle ragioni poste a fondamento, risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione, anche istruttoria, proposta dalla parte appellante, la cui disamina può quindi essere omessa.
12. L’appello va quindi respinto.
13. Ricorrono tuttavia validi motivi, connessi alle peculiarità del caso di specie, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO