Ordinanza cautelare 31 maggio 2018
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Ordinanza cautelare 28 giugno 2018
Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
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Ordinanza collegiale 3 giugno 2022
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Sentenza 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 01995/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2018 REG.RIC.
N. 00458/2018 REG.RIC.
N. 00459/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Alfredo Caggiula, Andrea Marcorelli e Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, LE e Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, presso la medesima per legge domiciliati;
- Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato IO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- EY UN, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Geom. Luigi Potenza, non costituito in giudizio;
- Salento Costruzioni di EL IO e IT snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2018, proposto da
EY UN, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, LE e Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, presso la medesima per legge domiciliati;
- Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato IO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: ER PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Caggiula, Ernesto Sticchi Damiani e Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2018, proposto da
EY UN, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, LE e Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, presso la medesima per legge domiciliati;
- Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato IO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- ER PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Caggiula, Ernesto Sticchi Damiani e Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- IT PE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale n. 387 del 2018, integrato da motivi aggiunti depositati il 28.5.2018:
- del permesso di costruire n. 1 del 7 febbraio 2018 rilasciato dal Responsabile del Settore urbanistica ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento al Sig. EY UN;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0007457 del 19.5.2016, dell'autorizzazione paesaggistica n. 453 dell'1.12.2016 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 4 aprile 2017 - verbale n. 4188; della proposta di parere del Responsabile del procedimento del 18 luglio 2017 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 31 luglio 2017 - verbale n. 4259; delle previsioni recate dal PRG del Comune di Ugento in punto di distanza dagli edifici nelle zone B5;
A.1) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EY UN il 14.5.2018 e integrato con successivi motivi aggiunti depositati l’11.6.2018, nell’ambito del giudizio r.g.n. 387/2018:
- del permesso di costruire n. 03/L.M. (pratica edilizia n. 3709 del 2014) del 18 aprile 2014, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. ER PE per la costruzione di un fabbricato residenziale nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18 marzo 2014, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto;
- del permesso di costruire n. 04/L.M. (pratica edilizia n. 4042 del 2015) del 18 luglio 2016, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. ER PE, per una variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014, nonché dell'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19 maggio 2016 in relazione al citato progetto di variante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: I) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 3 luglio 2013 (I.a), il parere UTC del 24 marzo 2014 con verbale n. 3709 (I.b) e la nota di comunicazione dello stesso prot. n. 6783 del 25 marzo 2014 (I.c), il parere della Commissione Paesaggio n. 152/U del 17 dicembre 2013 (I.d), la nota prot. n. 27325 del 17 dicembre 2013 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di LE (I.e), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (I.f), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla citata pratica edilizia n. 3709/2014; II) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 6 ottobre 2015 (II.a), il parere UTC dell'8 luglio 2016 con verbale n. 4042 (II.b), la nota prot. n. 197 del 12 gennaio 2016 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di LE (II.c), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (II.d), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla pratica edilizia di variante in corso d'opera n. 4042/2015;
A.2) per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale r.g.n. 387/2018, presentati da PE ER il 17.2.2021:
- dell'ordinanza n. 7 del 25.11.2020, resa dal Comune nei confronti di EY UN e nella parte in cui l'Ufficio Tecnico comunale ha omesso di considerare una serie di abusi edilizi e ha disapplicato o erroneamente applicato inderogabili disposizioni normative;
- ove occorra, della relazione di sopralluogo redatta a seguito di visita effettuata in data 7.10.2020, acquisita al prot. del Comune di Ugento al n. 23714 del 4.11.2020 nonché della nota prot. n. 23934 del 6.11.2020 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di demolizione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
A.3) per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale, presentati da EY UN il 26.2.2021 nel giudizio r.g.n. 387/2018:
- dell'ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020, resa dal Comune nei confronti di PE ER, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali, ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020.
B) quanto al ricorso principale n. 458 del 2018, integrato da motivi aggiunti depositati l’11 giugno 2018, entrambi proposti da EY UN:
- del permesso di costruire n. 03/L.M. (pratica edilizia n. 3709 del 2014) del 18 aprile 2014, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. ER PE per la costruzione di un fabbricato residenziale nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18 marzo 2014, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto;
- del permesso di costruire n. 04/L.M. (pratica edilizia n. 4042 del 2015) del 18 luglio 2016, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. ER PE per una “variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014” nonché dell'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19 maggio 2016 in relazione al citato progetto di variante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: I) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 3 luglio 2013 (I.a), il parere UTC del 24 marzo 2014 con verbale n. 3709 (I.b) e la nota di comunicazione dello stesso prot. n. 6783 del 25 marzo 2014 (I.c), il parere della Commissione Paesaggio n. 152/U del 17 dicembre 2013 (I.d), la nota prot. n. 27325 del 17 dicembre 2013 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di LE (I.e), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (I.f), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla citata pratica edilizia n. 3709/2014; II) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 6 ottobre 2015 (II.a), il parere UTC dell'8 luglio 2016 con verbale n. 4042 (II.b), la nota prot. n. 197 del 12 gennaio 2016 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di LE (II.c), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (II.d), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla pratica edilizia di variante in corso d'opera n. 4042/2015;
B.1) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PE ER e depositato il 28 maggio 2018 nel giudizio r.g.n. 458/2018:
- del permesso di costruire n. 1 del 7 febbraio 2018 rilasciato dal Responsabile del Settore urbanistica ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento al Sig. EY UN;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo protocollo 0007457 del 19.5.2016, della autorizzazione paesaggistica n. 453 dell'1.12.2016 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 4 aprile 2017 - verbale n. 4188; della proposta di parere del Responsabile del procedimento del 18 luglio 2017 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 31 luglio 2017 - verbale n. 4259; delle previsioni recate dal PRG del Comune di Ugento in punto di distanza dagli edifici nelle zone B5;
B.2) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da EY UN il 3 aprile 2021 nel ricorso r.g.n. 458/2018:
- dell'ordinanza di demolizione del Comune di Ugento n. 6/2020, resa nei confronti di PE ER, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali, ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020.
C) quanto al ricorso principale n. 459 del 2018:
- del permesso di costruire n. 09/L.M. (pratica edilizia n. 3762 del 2014) del 6 agosto 2014, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. IT PE per la costruzione di un fabbricato residenziale nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 9 giugno 2014, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto;
- del permesso di costruire n. 03/L.M. (pratica edilizia n. 4335 del 2017) del 17 aprile 2018, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al Sig. ER PE per una variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 09/L.M. del 06.08.2014 nonché dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 04 del 15/01/2017, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto di variante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;
C.1) quanto ai motivi aggiunti depositati dal Sig. EY UN il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 459/2018:
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Ugento n. 6/2020, resa nei confronti di PE ER e degli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.
Visti i ricorsi principali, i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, i motivi aggiunti ai ricorsi incidentali e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. ti A. Caggiula e L. Sticchi, per il Sig. ER PE, avv. A. Quinto, per il Comune di Ugento, avv.ti O. M. Calsolaro e V. Mele, per il Sig. EY UN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Nei ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018 e 459/2018 vengono in rilievo una serie di reciproche impugnazioni che riguardano:
- a) il permesso di costruire n. 1 del 7.2.2018, ottenuto dal Sig. UN su suolo di sua proprietà catastalmente identificato al foglio 106, part. 525;
- b) i permessi di costruire relativi alle particelle n. 2590, già particella 2496, di proprietà del Sig. ER PE e per la quale vi sono i p.d.c. nn. 03/LM del 18.4.2014 e 04 del 18.7.2016 (ottenuti dal Sig. ER PE), e n. 2588, già particella n. 2497 (ex proprietà IT PE), per la quale vi sono i p.d.c. n. 09/LM del 6.8.2014 (inizialmente rilasciato al Sig. IT PE, a quell’epoca proprietario del suolo) e n. 03/LM del 17.4.2018 (rilasciato al Sig. ER PE, nel frattempo divenuto proprietario di quel suolo).
2) Col ricorso principale r.g.n. 387/2018, il Sig. ER PE impugna il permesso di costruire n. 1 del 7.2.2018 rilasciato dal Comune di Ugento al Sig. UN e deduce che:
- a) il Sig. PE è stato autorizzato, giusta permessi di costruire n. 3 del 18.4.2014 e n. 4 del 18.7.2016, a costruire un complesso residenziale su suolo (ricadente in area tipizzata B5 dal PRG), distinto in catasto al foglio 106, part. 2496 (ora 2590), prospiciente, sul lato ovest, un suolo libero di proprietà del Sig. UN e di aver costruito a 3,60 metri dal confine;
- b) la parete del complesso autorizzato del Sig. PE che affaccia sul suolo del Sig. UN è finestrata;
- c) il progetto assentito col p.d.c. n. 1/2018, in favore del Sig. UN, viola l’art. 9 comma 1, n. 2, DM 1444/1968 del 2 aprile 1968, secondo cui nelle zone territoriali omogenee diverse dalle zone A “ è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ”, volto a mantenere una data intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano e di cui almeno uno abbia una parete finestrata;
- d) nel caso di specie, è stata assentita la costruzione del Sig. UN a 3 metri dal confine, per una distanza totale tra i fabbricati di 6,60 metri, calcolati dalla parete finestrata di proprietà PE;
- e) non vale la circostanza che il PRG comunale preveda per le zone B5 una distanza di 6 metri tra edifici, in quanto le norme locali contrastanti con il predetto art. 9, comma 1, n. 2, vanno disapplicate (sul punto, il ricorrente cita C.d.S. n. 4992 del 30.10.2017).
3) Con ricorso incidentale, depositato il 14 maggio 2018 nel giudizio r.g.n. 387/2018, il Sig. UN ha impugnato i permessi di costruire del Sig. PE, nn. 3/2014 e 4/2016 (relativi alla particella 2590, ex 2496). Il Sig. UN ha dedotto che:
- a) gli interventi assentiti in favore del Sig. PE contrastano con la prescrizione di zona (zona B5, Completamento Marina) che prevede la distanza minima dai confini pari a 3 metri;
- b) nel caso di specie, infatti, è stata prevista la costruzione sul confine con altrui proprietà sul lato est, previo accordo tra il Sig. PE e il proprietario confinante, ma tale accordo non varrebbe a rendere inefficaci le previsioni di piano;
- c) il PRG prevede che in quella zona possono costruirsi solo “edifici isolati”, “case mono o bifamiliari” e “case a schiera”, mentre nel caso di specie si sta costruendo una palazzina con più di due unità abitative;
- d) l’altezza massima degli edifici nella zona è pari a 7,5 metri, mentre il fabbricato progettato, con l’aggiunta dei volumi tecnici – che tali non sono –, raggiunge 8,55 metri;
- e) nel p.d.c. n. 4/2016 (che è variante del p.d.c. n. 3/2014) non viene rispettata la condizione, prevista nel p.d.c. n. 3/2014, che siano prolungate le forature del solaio di copertura almeno da un lato, in modo da evitare che la pensilina chiusa da tre lati costituisca ulteriore cubatura (tale da far sforare gli 800 mc esprimibili dal lotto);
- f) l’edificio assentito col p.d.c. n. 4/2016 non ha più un piano interrato, ma “fuori terra”;
- g) la parte di deposito eccedente lo scavo di 2,5 metri va computata nella volumetria;
- h) il Comune, in sede di rilascio della variante, non si è avveduto del fatto che i lavori oggetto di variante erano già stati realizzati, che quindi sono da considerare abusivi.
4) Con motivi aggiunti al ricorso principale r.g.n. 387/2018, depositati il 28 maggio 2018, il Sig. PE ha ulteriormente dedotto che il p.d.c. n. 1/2018 è illegittimo perché:
- a) l’originario progetto presentato dal Sig. UN il 7.7.2015 prevedeva un fabbricato di altezza 6,50 metri e otteneva autorizzazione paesaggistica n. 453/2016;
- b) successivamente, il Sig. UN presentava un progetto di variante per modifiche interne per variazione del sistema di copertura del piano terra e la eliminazione delle vedute dal prospetto sud e con un innalzamento dell’altezza da 6,50 a 7,15 metri;
- c) quindi vi è stata una modifica della sagoma, che, come tale, avrebbe richiesto una nuova autorizzazione paesaggistica.
5) Con motivi aggiunti al ricorso incidentale nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati l’11.6.2018, il Sig. UN ha dedotto che le opere oggetto di variante del Sig. PE, essendo state realizzate prima del rilascio del titolo, avrebbero richiesto il previo rilascio dell’autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 380/2001.
6) Con motivi aggiunti al ricorso principale nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati il 17 febbraio 2021 e da valere anche quale ricorso autonomo, il Sig. PE ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2020, resa dal Comune nei confronti del Sig. UN.
7) Tale ordinanza reca le seguenti contestazioni al Sig. UN:
“- quota altimetrica da piano calpestio pertinenza esterna (prospetto nord) con massetto in cls ad estradosso copertura piano primo (lastricato solare) pari a circa ml. +7.50 e non ml. +7.15 come riportato nell’elaborato progettuale “Tav. 4” allegato al P.d.C. n. 01/L.M. del 07.02.2018;
- altezza interna vano scala a piano copertura di circa ml. 2,55 e non ml. 2.30 come rilevabile graficamente dall’elaborato progettuale “Tav. 4” allegato al P.d.C. n. 01/L.M. del 07.02.2018;
- prospetto nord e sud del Piano primo avente lunghezza di circa ml. 14.30 e non di ml. 14.00 come indicato nel “calcolo superficie coperta” dell’elaborato progettuale “Tav. 4” allegato al P.d.C. n. 01/L.M. del 07.02.2018;
- vano finestra riportato nella pianta piano terra (vano cucina) dell’elaborato progettuale “Tav. 4” allegato al P.d.C. n. 01/L.M. del 07.02.2018 e non riportato graficamente nel prospetto nord del medesimo elaborato ”.
8) Con i suddetti motivi aggiunti, il Sig. PE ritiene che tale ordinanza sia illegittima nelle parti in cui ha omesso di considerare tutte le difformità non sanabili eseguite dal Sig. UN rispetto ai titoli edilizi rilasciati e, in particolare, ha sottolineato:
- a) il mancato rilievo, da parte del Dirigente, di elementi che, pur da questi conosciuti o conoscibili, alla stregua della pratica edilizia del Sig. UN, sono stati ignorati e che, se rilevati, avrebbero disvelato ulteriori aspetti di difformità dell’intervento rispetto ai titoli abilitativi e/o alle inderogabili normative di riferimento;
- b) il mancato rilievo, da parte del Dirigente, di una serie di difformità rispetto a quanto autorizzato;
- c) l’erroneo rilievo, in difetto, da parte dei tecnici incaricati di effettuare il sopralluogo, di parte delle misurazioni eseguite, le quali -seppur già di per sé costituivano irregolarità esecutive- non erano, comunque, state segnalate al Dirigente quali difformità;
- d) l’erroneo rilievo, in difetto, da parte dei tecnici incaricati di effettuare il sopralluogo, delle misurazioni eseguite, segnalate al Dirigente e concretizzatesi in specifiche difformità;
- e) l’obliterazione, da parte dei funzionari addetti al sopralluogo, di una serie di rilievi/verifiche sui parametri urbanistico-edilizi che, ove eseguiti, avrebbero disvelato ulteriori difformità rispetto ai titoli abilitativi e alle inderogabili norme di riferimento.
9) Con motivi aggiunti al ricorso incidentale nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati il 26.2.21, il Sig. UN ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020, emessa dal Comune nei confronti del Sig. PE.
10) Tale ordinanza n. 6 reca le seguenti contestazioni nei confronti del Sig. PE:
“1) Immobile Fg. 106 p.lla 2590:
Estradosso della copertura del piano posizionato a circa +50 cm rispetto alla sede stradale attuale, non riscontrabile sull’elaborato progettuale allegato al P.d.C. suddetto, in quanto la quota della sede stradale non è stata graficamente riportata.
Il dislivello riscontrato (circa +50 cm) ha determinato un maggiore sviluppo di cubatura pari a circa mc. 66,00;
Altezza complessiva da quota pavimento piano terra (attuale) ad estradosso copertura a piano secondo di circa ml. 9,15, difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 04/L.M. del 18.07.2016 in cui si rileva una altezza totale di ml. 8,55;
Altezza netta attuale piano terra di circa ml. 2,90 difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 04/ L.M. del 18.07.2016 in cui si rileva una altezza di ml. 2,75;
Altezza netta attuale primo piano di circa ml. 2,90, difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 04/ L.M. del 18.07.2016 in cui si rileva una altezza di ml. 2,75;
Altezza netta attuale piano secondo di circa ml. 2,60, difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 04/ L.M. del 18.07.2016 in cui si rileva una altezza di ml. 2,30;
Realizzazione a piano interrato sul prospetto prospiciente il fronte strada di setti in c.a. e copertura con soletta, aventi altezza netta media di circa ml. 2,10 per una superficie coperta di circa mq 32,00 ivi compresa l’intercapedine tra lo spiccato del piano interrato ed i suddetti setti, in difformità rispetto a quanto rappresentato nelle tavole “Elaborato grafico” di cui ai P.d.C. n. 04/LM del 18.07.2016, in cui si riporta la realizzazione di n. 2 “fosse settiche” delle dimensioni di ml. 2,00*1,50 ed altezza di ml. 2,50;
Realizzazione di piscina allo stato rustico, posizionata sull’estradosso della copertura del piano primo, delle dimensioni di circa ml. 9,00x3,00 ed altezza media fuori terra di circa ml. 1,15, con sagoma differente da quanto rappresentato nell’elaborato grafico progettuale di cui al P.d.C. n. 04/LM del 18.07.2016;
Immobile Fg. 106 p.lla 2588:
Dislivello massimo tra quota sistemazione esterna e quota pavimento finito a piano terra di circa cm 50, difforme rispetto a quanto rappresentato (+5 cm) nella tavola “Elaborato grafico” allegata al Permesso di Costruire n. 03/LM del 17.04.2018;
Estradosso della copertura del piano interrato posizionato a circa +50 cm rispetto alla sede stradale attuale, non riscontrabile sull’elaborato progettuale allegato al P.d.C. suddetto, in quanto la quota della sede stradale non è stata graficamente riportata. Il dislivello riscontrato (circa + 50 cm) ha determinato un maggiore sviluppo di cubatura pari a circa mc 33,00;
Altezza netta piano terra di circa ml. 2,75, difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 03/LM del 17.04.2018 in cui si rileva una altezza totale di ml. 2,70;
Altezza netta piano primo di circa ml. 2,75, difforme da quanto rappresentato nella tavola “Elaborato grafico” di cui al P.d.C. n. 03/LM del 17.04.2018 in cui si rileva una altezza totale di ml. 2,70 ” .
11) Nei predetti motivi aggiunti al ricorso incidentale, il Sig. UN ritiene tale ordinanza illegittima nelle parti in cui non avrebbe rilevato:
- a) con riguardo al fabbricato di cui alla part. 2588, l’assenza di condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, in relazione al fatto che i volumi tecnici avrebbero una consistenza maggiore di 10 mc;
- b) il rilascio del titolo del 2018, sempre con riguardo al fabbricato di cui alla part. 2588, allorquando il precedente titolo edilizio originario era decaduto;
- c) l’effettiva quota di spiccato di entrambi i fabbricati, che nell’ordinanza sarebbe pari a 50 cm rispetto al piano che avrebbe dovuto essere interamente interrato, laddove tale fuoriuscita sarebbe pari ad almeno 60 cm;
- d) la diversa consistenza planovolumetrica dei vani tecnici rispetto a quanto approvato;
- e) la variazione dei prospetti e delle piante;
- f) oltre alle diverse altezze interne, anche le differenti altezze esterne che produrrebbero un ulteriore incremento volumetrico di 39,99 mc.
12) Col ricorso r.g.n. 458/2018, il Sig. UN ha impugnato in via principale i permessi di costruire rilasciati al Sig. PE n. 3/2014 e n. 4/2016, già impugnati, con le stesse censure, nel ricorso incidentale depositato il 14 maggio 2018 nel giudizio r.g.n. 387/2018.
13) Nell’ambito del giudizio r.g.n. 458/2018, il Sig. PE ha proposto ricorso incidentale, depositato il 28 maggio 2018, con cui ha censurato il permesso di costruire rilasciato al Sig. UN n. 1/2018, deducendo le stesse censure di cui al ricorso principale r.g.n. 387/2018 e ai motivi aggiunti depositati in tale ultimo giudizio il 28 maggio 2018.
14) Poi, sempre nel giudizio, r.g.n. 458/2018, il Sig. UN ha depositato motivi aggiunti dell’11.6.2018, con cui ha ulteriormente dedotto l’illegittimità dei p.d.c. nn. 3/2014 e 4/2016, deducendo analoghe censure a quelle già proposte nei motivi aggiunti al ricorso incidentale nel giudizio r.g.n. 387/2018.
15) Sempre nel giudizio r.g.n. 458/2018, il Sig. UN ha depositato motivi aggiunti in data 3 aprile 2021, con i quali ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020, emessa dal Comune nei confronti del Sig. PE, per gli stessi motivi già dedotti nei motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 26.2.21 nel giudizio r.g.n. 387/2018 e deducendo l’ulteriore censura secondo cui l’ordinanza di demolizione non considera che l’altezza dell’edificio sarebbe superiore a 10 metri, dovendosi computare, oltre ai 60 cm di fuoriuscita dal piano di campagna del piano interrato, l’altezza interna del piano terra e del piano primo (asseritamente pari ciascuno a 2,90 m.), il solaio del piano terra e del piano primo (asseritamente pari ciascuno a 0,25 m), l’altezza interna dei vani tecnici (asseritamente pari a 2,60 m), oltre al solaio di tali vani (asseritamente pari a 0,25 m).
16) Con ricorso r.g.n. 459/2018, il Sig. UN ha impugnato i titoli edilizi relativi al fabbricato insistente sulla particella 2588, già particella 2497 (ex proprietà IT PE, ora di ER PE), cioè i p.d.c. n. 9 del 6.8.2014 e n. 3 del 17.4.2018 e deduce che:
- a) gli interventi assentiti in favore del Sig. IT PE e, poi, del Sig. ER PE contrastano con la prescrizione di zona (zona B5, completamento Marina) che prevede la distanza minima dai confini pari a 3 metri;
- b) nel caso di specie, infatti, è stata prevista la costruzione sul confine con altrui proprietà sul lato est, previo accordo tra il Sig. PE e il proprietario confinante (particella 2498), ma tale accordo non varrebbe a rendere inefficaci le previsioni di piano;
- c) il PRG prevede che in quella zona possono costruirsi solo “edifici isolati”, “case mono o bifamiliari” e “case a schiera”, mentre nel caso di specie si sta costruendo una palazzina con più di due unità abitative (derivante anche dalla unione del corpo di fabbrica realizzato sulla particella 2588 con quello realizzato sulla particella 2590);
- d) l’altezza massima degli edifici nella zona è pari a 7,5 metri, mentre il fabbricato progettato, con l’aggiunta dei volumi tecnici – che tali non sono –, raggiunge 8,65 metri;
- e) nel progetto di variante non viene rispettata la condizione, prevista nel p.d.c. n. 9/2014, che siano prolungate le forature del solaio di copertura, in modo da evitare che la pensilina chiusa da tre lati costituisca ulteriore cubatura;
- f) il Comune, in sede di rilascio della variante, non si è avveduto del fatto che i lavori oggetto di variante erano già stati realizzati, che quindi sono da considerare abusivi;
- g) il p.d.c. n. 3/2018 è stato rilasciato come variante in corso d’opera al p.d.c. n. 9/2014, ma quando quest’ultimo era scaduto.
17) Con motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 459/2018, il Sig. UN ha impugnato l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino adottata dal Comune di Ugento nei confronti del Sig. PE, per gli stessi motivi già dedotti nei motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 26.2.21 nel giudizio r.g.n. 387/2018 e nei motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 458/2018.
18) I tre suddetti ricorsi (r.g.n. 387/2018, 458/2018, 459/2018) venivano chiamati all’udienza pubblica del 24 maggio 2022, in esito alla quale questa Sezione, con ordinanze del 3 giugno 2022 nn. 938 (su r.g.n. 387/2018), 937 (su r.g.n. 458/2018), n. 939 (su r.g.n. 459/2018), nel premettere che:
- a) il Sig. UN, tanto in via incidentale (ricorso r.g.n. 387/2018) quanto in via principale (ricorsi r.g.n. 458/2018 e 459/2018), impugnava i permessi di costruire in forza dei quali il Sig. ER PE aveva realizzato opere edilizie sulle particelle, di proprietà di quest’ultimo, n. 2590, già particella 2496 (per la quale vi sono i p.d.c. nn. 03/LM del 18.4.2014 e 04 del 18.7.2016), e n. 2588, già particella n. 2497 (ex proprietà IT PE e per la quale vi sono i p.d.c. n. 09/LM del 6.8.2014 – inizialmente rilasciato al Sig. IT PE, a quell’epoca proprietario del suolo – e n. 03/LM del 17.4.2018, rilasciato al Sig. ER PE, nel frattempo divenuto proprietario di quel suolo);
- b) il Sig. UN si doleva, tra l’altro, del fatto che il Sig. ER PE avesse edificato, sulle suddette particelle, una “palazzina”, che non rientrerebbe nelle tipologie di edifici ammesse, in quella zona, dalle norme di PRG;
riteneva di dover verificare la tempestività delle impugnazioni proposte dal Sig. UN (lasciando altresì impregiudicata, nell’ord. n. 939/2022, la valutazione in ordine a possibili profili di carenza di interesse all’impugnazione di cui al ricorso r.g.n. 459/2018, considerato che la particella n. 2588 non è direttamente confinante con la proprietà UN) e, all’uopo, poneva a carico di tutte le parti, entro 60 giorni dalla comunicazione delle suddette ordinanze, l’onere di fornire elementi atti a individuare il momento in cui il Sig. UN avesse avuto – o avrebbe potuto avere – percezione del tipo di edificio che il Sig. PE stava costruendo (ad es. comunicazione inizio lavori, foto di avanzamento del cantiere riferibili a una data, prova del momento dell’apposizione del cartello di cantiere).
19) In forza di tali ordinanze, le tre cause venivano rinviate all’udienza pubblica del 16 novembre 2022.
20) Il Sig. PE e il Sig. UN depositavano la documentazione di rispettivo interesse.
21) La difesa del Sig. UN ha anche chiesto di sospendere i giudizi r.g.n. 387/2018 e r.g.n. 458/2018 in considerazione della pendenza del parallelo giudizio civile sul rispetto delle distanze (v. memoria difensiva del 15 ottobre 2022).
22) All’udienza pubblica del 16 novembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Ritiene il Collegio di disporre preliminarmente la riunione dei tre ricorsi, vista l’unitarietà della fattispecie da trattare.
2) Per comodità espositiva, ritiene il Collegio di scrutinare dapprima la questione (sollevata sia dalla difesa del Comune che dalla difesa del Sig. PE) della possibile tardività delle impugnazioni proposte dal Sig. UN, tanto in via incidentale quanto in via principale, avverso i titoli edilizi rilasciati in favore della proprietà PE. In particolare, l’eccezione di tardività sarà scrutinata in relazione all’impugnazione incidentale proposta dal Sig. UN nel ricorso r.g.n. 387/2018 e a quella principale proposta dal Sig. UN nel ricorso r.g.n. 458/2018, entrambe riferite alla particella 2590 (già 2496) di proprietà del Sig. ER PE (riservando invece, nel prosieguo, trattazione separata per i titoli edilizi e per gli ulteriori atti relativi alla particella 2588 – ex proprietà IT PE, ora proprietà ER PE –, per la quale vengono in rilievo profili di inammissibilità delle censure proposte dal Sig. UN).
2.1) Quindi, con riferimento alla suddetta questione di tardività, giova premettere che, per diffusa giurisprudenza, “ 3.1 […] Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati). Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è infatti individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5754 del 2017; Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez. IV, n. 3067 del 2017; Sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV, nn. n. 4909 e 4910 del 2015; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto , ferma restando:
a) la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori [specie se munito di rendering e indicazione puntuale del titolo edilizio] ovvero alla effettiva comunicazione all’albo pretorio del comune del rilascio del titolo edilizio; alla consistenza del tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc. ecc.);
b) l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale” (C.d.S. n. 7966 del 22 novembre 2019).
2.2) Inoltre, con riferimento all’impugnazione in via incidentale di titoli edilizi, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “ 9 […] In sostanza, l’interessato che voglia contestare la legittimità (sotto il profilo dell’annullabilità) di un provvedimento amministrativo deve impugnarlo nel termine legislativamente stabilito, non potendo successivamente, dopo essere stato evocato in giudizio da un altro soggetto, chiedere l’accertamento del vizio asseritamente inficiante il provvedimento al fine di paralizzare la domanda avversaria, pena lo snaturamento della struttura del processo amministrativo di tipo impugnatorio, l’elisione della sua peculiarità rispetto agli stilemi processuali non impugnatori, nonché il vulnus alle indefettibili esigenze di certezza dei rapporti amministrativi, di natura pubblicistica e, pertanto, sottratti alla disponibilità delle parti, che sono presidiate anche attraverso la previsione di termini decadenziali d’impugnazione” (C.d.S. n. 2326 del 30 marzo 2022).
2.3) Poste tale coordinate ermeneutiche, con riferimento alle censure fatte valere dal Sig. UN, va osservato quanto segue.
2.4) Il Sig. UN, tanto in via incidentale che principale, non deduce l’inedificabilità assoluta dell’area di proprietà PE, ma deduce che il tipo di costruzione realizzata sia una “palazzina”, come tale non ammessa dalle norme di PRG (che invece ammette, in quella zona, altri tipi di costruzione) e, più in generale, deduce vizi dei p.d.c. legati alle modalità di realizzazione delle costruzioni. Occorre quindi verificare se, in luogo della data di completamento dei lavori, il grado di sviluppo dei lavori medesimi a una data antecedente fosse tale da consentire al Sig. UN di percepire inequivocabilmente le caratteristiche essenziali dell’opera in fieri , onde far scattare il termine di decadenza per l’impugnazione dei titoli edilizi altrui.
2.5) Ebbene, dalla documentazione depositata dal Sig. ER PE il 5 agosto 2022 (alle ore 13.04 nel ricorso r.g.n. 387/2018, alle ore 13.05 nel ricorso r.g.n. 458/2018), risulta che:
- a) il Sig. ER PE aveva trasmesso, con pec del 29 luglio 2016 (v. all. 4 cit. documentazione), un atto di significazione e diffida al Comune di Ugento, nel quale, nell’invocare il rispetto della distanza di 10 metri della erigenda costruzione del Sig. UN (costruzione che a quella data ancora non era iniziata), allegava una foto dello stato di avanzamento dei lavori effettuati in forza del p.d.c. n. 3 del 18.4.2014, cioè il p.d.c. originario dato sulla particella 2496, poi divenuta 2590 (confinante con la proprietà UN);
- b) quella foto era a sua volta inserita in una cartolina postale che il Sig. ER PE aveva mandato a se stesso, con timbro postale del 14 luglio 2015;
- c) dalla suddetta foto si vede chiaramente che la costruzione eretta dal Sig. ER PE già a luglio 2015, oltre ad avere la parete finestrata dal lato che guarda la proprietà UN, era una “palazzina” a uno stadio piuttosto avanzato di lavorazione, quindi era già percepibile come tale (o, al più tardi, alla data della pec suddetta, del 29 luglio 2016);
- d) inoltre, il Sig. ER PE aveva mandato a se stesso una pec il 3 luglio 2015 (all. 3 cit. documentazione), nella quale vi è la foto dello stato dei luoghi presa da Via Crispi, da cui si vede chiaramente la tipologia di immobile che era in corso di realizzazione, le cui fattezze di “palazzina”, delle quali si duole in particolare il Sig. UN, sono inequivocabili.
2.6) Quindi, considerato che il Sig. UN è proprietario della particella 525, confinante con la particella 2590 (già 2496, in proprietà del Sig. ER PE), giusta atto pubblico del 17 gennaio 2015 (come da visura catastale dell’11 marzo 2015 allegata alla cit. pec PE del 29 luglio 2016), egli, dal luglio 2015, poteva ben rendersi conto di ciò che si stava costruendo sulla particella 2590.
2.7) Tanto rilevato e considerato che il Sig. UN denuncia, tanto in via incidentale che principale, vizi che, per poter essere rilevati, prescindono dal completamento dei lavori, è evidente che, ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, era sufficiente la sostanziale percezione di ciò che si stava realizzando, per il che sono tardive le impugnazioni con cui il Sig. UN si duole dei p.d.c. rilasciati relativamente alla particella 2590 (già 2496).
2.8) Quindi, sono irricevibili:
- a) il ricorso incidentale proposto dal Sig. UN nel ricorso r.g.n. 387/2018, notificato il 9 maggio 2018 e depositato il 14 maggio 2018, e il ricorso per motivi aggiunti al predetto ricorso incidentale, depositato dal Sig. UN l’11 giugno 2018, con cui si impugnano i p.d.c. nn. 3/2014 e 4/2016, relativi alla particella 2590, già 2496;
- b) il ricorso principale proposto dal Sig. UN r.g.n. 458/2018 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in tale ultimo giudizio dal Sig. UN l’11 giugno 2018, con cui si impugnano in via principale i citati p.d.c. nn. 3/2014 e 4/2016 (con censure analoghe a quelle dedotte nel giudizio r.g.n. 387/2018 con ricorso incidentale depositato il 14 maggio 2018 e con motivi aggiunti a quest’ultimo depositati l’11.6.2018).
3) Dalla suddetta declaratoria di irricevibilità del ricorso principale r.g.n. 458/2018 (proposto dal Sig. UN) derivano i seguenti corollari:
- a) non vi è ragione di sospendere il giudizio r.g.n. 458/2018 in attesa del parallelo giudizio civile sulle distanze (come invece chiesto dalla difesa del Sig. UN nella memoria del 15 ottobre 2022);
- b) è da ravvisarsi la sopravvenuta carenza d’interesse, in capo al Sig. PE, allo scrutinio del ricorso incidentale da quest’ultimo depositato il 28 maggio 2018 nel giudizio r.g.n. 458/2018 (con cui si censura il p.d.c. n. 1/2018 rilasciato al Sig. UN, deducendo le stesse doglianze di cui al ricorso principale r.g.n. 387/2018 e ai motivi aggiunti depositati in tale ultimo giudizio il 28 maggio 2018, gravami che saranno scrutinati infra , §§ 6 e ss.).
4) Tornando alle ulteriori censure fatte valere dal Sig. UN nei ricorsi r.g.n. 387/2018 e 458/2018, va scrutinata l’impugnazione da lui proposta avverso l’ordinanza n. 6 del 25 novembre 2020 (nei motivi aggiunti depositati il 26.2.21 nel giudizio r.g.n. 387/2018 e nei motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 458/2018), emessa dal Comune nei confronti del Sig. ER PE, e censurata dal Sig. UN sotto due diversi profili:
- a) da un lato, nella parte in cui la P.A. non avrebbe rilevato, in relazione alla particella 2588, l’assenza delle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (perché i volumi tecnici avrebbero una consistenza superiore a 10 mc) e che il titolo edilizio in variante del 2018 è stato rilasciato quando il precedente p.d.c. era scaduto;
- b) dall’altro lato, nelle parti in cui la P.A. non avrebbe rilevato date difformità per entrambi i fabbricati edificati sulle particelle 2590 e 2588.
4.1) Con riferimento alle censure dedotte dal Sig. UN in relazione all’ordinanza di demolizione nelle parti di essa riferite alla particella 2588, il Collegio richiama preliminarmente l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 22 del 9 dicembre 2021, secondo cui: a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo” .
4.2) Tanto premesso, è pacifico in atti che la proprietà del Sig. UN non sia direttamente confinante con la particella n. 2588 (ex 2497) e, al di là della vicinitas (intesa non in termini di stretta contiguità), la posizione fatta valere dal Sig. UN non consente, quindi, di apprezzare profili di concreto interesse allo scrutinio delle censure da lui dedotte in riferimento alla particella 2588. Tanto si rileva anche alla luce della già evidenziata tardività delle impugnazioni proposte avverso i titoli rilasciati sulla particella 2590 (ex 2496), che è invece direttamente confinante con la proprietà UN. Infatti, qualora il Sig. UN si fosse potuto utilmente dolere dei titoli rilasciati in relazione alla particella 2590, egli avrebbe potuto ricavare una concreta utilità anche dall’eventuale accoglimento delle censure avanzate in relazione alla particella n. 2588, con particolare riguardo alla dedotta realizzazione di un complesso immobiliare unitario (che non sarebbe ammesso dalle norme di PRG) derivante anche dalla “congiunzione” di quanto realizzato sulle particelle 2590 e 2588.
4.3) Ne deriva che l’impugnazione proposta dal Sig. UN avverso l’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020 resa nei confronti del Sig. PE è inammissibile nelle parti in cui vengono introdotti profili di censura attinenti alla particella 2588.
4.4) Con riferimento alle restanti censure avanzate dal Sig. UN contro l’ordinanza di demolizione predetta, le stesse sono parimenti inammissibili, ma per la ragione in virtù della quale esse sono rivolte contro un potere che la P.A. non ha esercitato in relazione alle difformità/abusi dedotti dal Sig. UN (in termini, v. sentenza di questa Sezione n. 973 del 10 giugno 2022).
4.5) Vanno quindi dichiarati inammissibili:
- a) i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti dal Sig. UN nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati il 26.2.21;
- b) i motivi aggiunti depositati dal Sig. UN il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 458/2018.
5) Con riferimento al ricorso principale r.g.n. 459/2018, con cui il Sig. UN impugna in via principale i p.d.c. nn. 9 del 6.8.2014 e 3 del 17.4.2018, relativi alla particella 2588 (ex 2497, originariamente di proprietà del Sig. IT PE e poi acquisita dal Sig. ER PE), e ai motivi aggiunti a tale ricorso principale depositati il 3 aprile 2021, con cui il Sig. UN impugna l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 6 del 25 novembre 2020, adottata dal Comune di Ugento nei confronti del Sig. ER PE e riferita alle due particelle 2590 e 2588 (censurata dal Sig. UN per gli stessi motivi già dedotti nei motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 26.2.2021 nel giudizio r.g.n. 387/2018 e nei motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 458/2018), il Collegio osserva quanto segue.
5.1) Per le ragioni già sopra esposte (v. §§ da 4 a 4.5):
- a) sulla carenza d’interesse in capo al Sig. UN a proporre censure avverso i titoli rilasciati e i successivi atti adottati in relazione alla particella 2588;
- b) intorno all’inammissibilità di censure attinenti a poteri amministrativi che il Comune non ha esercitato in relazione alle difformità/abusi dedotti dal Sig. UN;
vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale proposto dal Sig. UN r.g.n. 459/2018 e i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 459/2018.
6) Venendo all’esame delle censure proposte dal Sig. ER PE, va osservato quanto segue.
6.1) Col ricorso principale r.g.n. 387/2018 il Sig. ER PE deduce l’illegittimità del p.d.c. n. 1/2018, rilasciato al Sig. UN, perché sarebbe violata la distanza di 10 metri dalla parete finestrata realizzata dal Sig. PE (v. art. 9, comma 1, n. 2, DM 1444/1968), avendo il Comune autorizzato la costruzione del Sig. UN a 3 metri dal confine, per una distanza complessiva tra l’erigenda costruzione UN e la parete finestrata di PE di 6,60 metri. Non vale, secondo il ricorrente PE, la circostanza che il PRG comunale preveda per le zone B5 una distanza di 6 metri tra edifici, in quanto le norme locali contrastanti con il predetto art. 9, comma 1, n. 2, vanno disapplicate.
6.2) Al riguardo, la difesa del Comune ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale r.g.n. 387/2018 per omessa notifica dello stesso alla Regione Puglia, sulla scorta della considerazione in virtù della quale sono impugnate anche le norme di PRG comunale (per il dedotto contrasto col DM 1444/1968), che, avendo natura di atto complesso, radicherebbero la necessità del contraddittorio anche nei confronti della Regione.
6.3) La difesa del Comune e quella del Sig. UN hanno inoltre eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del Sig. PE per violazione del divieto del venire contra factum proprium , evidenziando al riguardo che:
- a) vi è un consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dei 10 metri, interpretata secondo buona fede, consente al prevenuto di non arretrare fino a rispettare i 10 metri dalla parete finestrata se il preveniente abbia realizzato quest’ultima a meno di 5 metri dal confine, potendo di contro imporre al preveniente di chiudere le aperture (Cass. Civ. ord. n. 4848/2019);
- b) nel caso di specie, il Sig. PE ha chiesto e ottenuto un permesso per costruire a 3,60 metri dal confine, perciò ha egli stesso violato la norma che invece pretende sia rispettata dal Sig. UN.
6.4) Inoltre, la difesa del Sig. UN ha anche chiesto di sospendere il giudizio r.g.n. 387/2018 (insieme al giudizio r.g.n. 458/2018, sulla cui richiesta di sospensione il Collegio si è già pronunciato supra , v. § 3), in considerazione della pendenza del parallelo giudizio civile sul rispetto delle distanze (v. memoria difensiva del 15 ottobre 2022).
6.5) Ritiene il Collegio di procedere al preliminare esame della giurisprudenza formatasi intorno alla portata inderogabile delle distanze contemplate dall’art. 9 del DM 1444/1968 del 2 aprile 1968, Decreto adottato dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici.
6.6) Orbene, la Corte Costituzionale ha chiarito che: “4.1.− Questa Corte ha costantemente affermato che «la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo − il governo del territorio − che ne detta anche le modalità di esercizio» (sentenza n. 6 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 134 del 2014 e n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011). Si è conseguentemente affermato che, «Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza − statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» −, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In definitiva, le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013)» (sentenza n. 134 del 2014). Tali conclusioni meritano di essere ribadite anche alla luce dell’introduzione − ad opera dall’art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 − dell’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A). La disposizione recepisce la ricordata giurisprudenza di questa Corte, inserendo nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 134 del 2014)” (Corte Cost., sentenza n. 185/2016).
6.7) La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che:
- a) “ 12.1. […] per costante ed uniforme giurisprudenza consolidatasi quantomeno fin dagli anni ‘80, era acclarato come l'art. 9 del ripetuto decreto del Ministro dei LL.PP. del 2 aprile 1968 (emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della "legge ponte" 6 agosto 1967 n. 765) dettasse una disposizione tassativa ed inderogabile in tema di “distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". La giurisprudenza, ritenendo, appunto, la prescrizione di distanza in questione assoluta ed inderogabile (cfr., tra le tante, in epoca ben anteriore ai fatti, Cass. Sez. II civ., sent. n. 7142 del 6.7.1990, e id., sent. n. 4285 del 9.5.1987), aveva già altresì chiarito come, risultando da una fonte normativa regolamentare statuale, la prescrizione fosse sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali (cfr., Cass. Sez. II civ., sent. n. 1518 del 29.3.1989, ripresa da 7.6.1993, n.6360)” (C.d.S. n. 4768 del 13 giugno 2022);
- b) “ 15.3 […] Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 30/2020, avallando i principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inderogabilità dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968, ha chiarito che la disposizione contenuta nel citato art. 9, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Questo Consiglio ha poi ulteriormente chiarito che “tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. La medesima disposizione tuttavia riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3522/2016) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6282/2020)” (C.d.S. n. 3322 del 27 aprile 2022);
- c) “15.3. […] la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce alle pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora, che si trovi alla medesima o, come nel caso di specie, a diversa altezza rispetto all’altra (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5557; id. 5 dicembre 2005, n. 6909; id. 12 luglio 2002, n. 3929). Va rammentato che la distanza tra gli edifici deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Cons. Stato, sez. V, n. 4501 del 2013; sez. IV, n. 7731 del 2010; sez. IV, n. 6909 del 2005)” (C.d.S. n. 7798 del 7 settembre 2022);
- d) “4.2. […] le previsioni dei regolamenti edilizi, ivi incluse quelle contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici e che eventualmente risultino difformi rispetto alla disciplina contenuta nel d.m. 1444 del 1968, devono essere disapplicate e sostituite automaticamente con quelle contenute in tale decreto ministeriale (cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 702, e 4 agosto 2016, n. 3522; cfr., altresì, sul punto anche Cass. Civ., SS.UU., 7 luglio 2011, n. 14953)” (C.d.S. n. 5859 del 26 agosto 2019) .
6.8) Poste tali coordinate ermeneutiche, dagli atti di causa risulta evidente che, sicuramente già a luglio 2015, era stata edificata la parete finestrata sul suolo del Sig. ER PE e che si trova sul lato confinante con la proprietà del Sig. UN, proprietà che, a quell’epoca, non era ancora edificata (v. cit. foto in all. 4 e 3 documentazione PE del 5 agosto 2022, delle ore 13.04 nel ricorso r.g.n. 387/2018).
6.9) Quindi, al momento del rilascio del permesso di costruire n. 1/2018 e trattandosi di zona “B”, le prescrizioni di PRG comunali erano integrate dall’art. 9, comma 1, n. 2, DM 1444/1968, che prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, con conseguente disapplicazione delle norme locali che prevedano distanze inferiori (conformemente alla consolidata giurisprudenza sopra richiamata) .
6.10) Da tale impostazione derivano le seguenti conseguenze.
6.11) Va in primo luogo respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione del Sig. PE – eccezione sollevata nell’assunto della mancata notifica del gravame alla Regione –, considerato che le prescrizioni del DM 1444/1968 si sostituiscono automaticamente a quelle locali contrastanti col cit. DM. In ragione di tale automatismo giuridico, non era necessaria la notifica del gravame alla Regione.
6.12) Va poi respinta l’ulteriore eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione del Sig. PE – eccezione sollevata nell’assunto della violazione del divieto del venire contra factum proprium, in quanto il Sig. PE, poiché ha ottenuto il permesso di costruire a 3,60 metri dal confine, non avrebbe rispettato egli stesso il principio di prevenzione siccome interpretato dalla giurisprudenza (v. Cass. Civ. ord. n. 4848/2019, che impone al preveniente di stare ad almeno 5 metri di distanza) –, considerato che, quando il Sig. PE ha edificato la parete finestrata (luglio 2015), il suolo del Sig. UN era libero e, quindi, trovavano applicazione solo le norme di PRG, rispetto alle quali, peraltro, i p.d.c. ottenuti dal Sig. PE sulla particella 2590 non sono più contestabili (come sopra detto).
6.13) Va altresì respinta la domanda di sospensione del giudizio r.g.n. 387/2018 – domanda avanzata dalla difesa del Sig. UN in ragione della pendenza del parallelo giudizio civile sulle distanze (v. memoria difensiva del 15 ottobre 2022) –, considerato che l’oggetto del contendere del ricorso r.g.n. 387/2018 è rappresentato proprio dallo scrutinio del p.d.c. n. 1/2018 alla luce della disciplina vigente al momento del rilascio del medesimo, scrutinio che trova il proprio giudice naturale nel Giudice Amministrativo.
6.14) Nel merito e alla luce del consolidato quadro giurisprudenziale sopra richiamato, il ricorso principale r.g.n. 387/2018, proposto dal Sig. ER PE, è fondato, in quanto, esistendo la parete finestrata sul lotto di proprietà del Sig. PE già nel 2015, il Comune di Ugento, al momento del rilascio del p.d.c. n. 1/2018 in favore del Sig. UN, avrebbe dovuto fare applicazione della regola dei 10 metri di distanza dalla citata parete finestrata, come sancito dall’art. 9, comma 1, n. 2, DM 1444/1968, con contestuale disapplicazione delle prescrizioni locali che consentivano di costruire a una distanza inferiore.
6.15) Il ricorso principale r.g.n. 387/2018 va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il p.d.c. n. 1/2018, rilasciato al Sig. UN (di converso, il Sig. UN avrebbe potuto agire tempestivamente avverso i permessi di costruire ottenuti dal Sig. ER PE al fine di preservare le facoltà edificatorie del proprio suolo, ma, come detto sopra, ciò non è avvenuto).
6.16) Dall’accoglimento del ricorso principale r.g.n. 387/2018, che travolge alla radice il p.d.c. n. 1/2018, deriva che non residua interesse alla decisione dei motivi aggiunti al ricorso r.g.n. 387/2018, depositati il 28 maggio 2018, con i quali il Sig. PE deduce che il Sig. UN, rispetto al progetto originario, avrebbe modificato la sagoma e che quindi il p.d.c. n. 1/2018 avrebbe dovuto essere preceduto da una autorizzazione paesaggistica nuova rispetto all’autorizzazione n. 453 dell’1.12.2016. Va quindi dichiarata l’improcedibilità dei motivi aggiunti al ricorso r.g.n. 387/2018, depositati il 28 maggio 2018.
6.17) I motivi aggiunti al ricorso principale nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati dal Sig. PE il 17 febbraio 2021 e da valere anche quale ricorso autonomo, con cui si impugna l’ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2020, resa dal Comune nei confronti del Sig. UN, e censurata nelle parti in cui la P.A. non avrebbe rilevato date difformità, sono inammissibili in quanto rivolti contro un potere che la P.A. non ha esercitato in relazione alle difformità/abusi dedotti dal Sig. PE (in termini, v. sentenza di questa Sezione n. 973 del 10 giugno 2022).
7) Considerata la complessità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di LE, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018, 459/2018, sui motivi aggiunti, sui ricorsi incidentali e sui motivi aggiunti ai ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede:
1) riunisce i ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018 e 459/2018;
2) dichiara irricevibili il ricorso incidentale proposto dal Sig. UN nel ricorso r.g.n. 387/2018, notificato il 9 maggio 2018 e depositato il 14 maggio 2018, e il ricorso per motivi aggiunti al predetto ricorso incidentale, depositato dal Sig. UN l’11 giugno 2018, con cui si impugnano i p.d.c. nn. 3/2014 e 4/2016, relativi alla particella 2590, già 2496, di proprietà del Sig. PE;
3) dichiara irricevibili il ricorso principale proposto dal Sig. UN r.g.n. 458/2018 e il ricorso per motivi aggiunti depositati in tale ultimo giudizio dal Sig. UN l’11 giugno 2018, con cui si impugnano in via principale i citati p.d.c. nn. 3/2014 e 4/2016;
4) dichiara improcedibile il ricorso incidentale depositato dal Sig. PE il 28 maggio 2018 nel giudizio r.g.n. 458/2018;
5) dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti dal Sig. UN nel giudizio r.g.n. 387/2018, depositati il 26.2.21 e i motivi aggiunti depositati dal Sig. UN il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 458/2018;
6) dichiara inammissibili il ricorso principale r.g.n. 459/2018, proposto dal Sig. UN contro i p.d.c. nn. 9/2014 e 3/2018, relativi alla particella 2588, già 2497 (ex proprietà IT PE, ora proprietà ER PE), e i motivi aggiunti depositati dal Sig. UN il 3 aprile 2021 nel giudizio r.g.n. 459/2018;
7) accoglie il ricorso principale r.g.n. 387/2018, proposto dal Sig. ER PE, e, per l’effetto, annulla il p.d.c. n. 1/2018, rilasciato in favore del Sug. UN;
8) dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, i motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2018 dal Sig. PE nel giudizio r.g.n. 387/2018;
9) dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati dal Sig. PE il 17 febbraio 2021 nel giudizio r.g.n. 387/2018;
10) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio dei giorni 16 novembre 2022 e 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO