Ordinanza 15 gennaio 2025
Massime • 1
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/01/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Fallimento R.V. 97 S.r.l. (C.F. 05337511009), in persona del Curatore Avvocato Alessandro Alicanti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco LA (C.F. [...]pec marcoblasi@ordineavvocatiroma.org fax 063723774) presso il cui studio in Roma, Via Costantino Morin 45 è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti. - controricorrente - Civile Ord. Sez. 1 Num. 960 Anno 2025 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 15/01/2025 2 avverso il decreto n. 2570/2023, depositato il 30/10/2023, reso dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, nei confronti del Fallimento R.V. 97 S.r.l., avverso il provvedimento del g.d. del medesimo Tribunale che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo. 2. Il Tribunale, in relazione alla prima istanza di insinuazione, ha rilevato che: (i) trattandosi di crediti di carattere non erariale soggetti ad un termine di prescrizione quinquennale, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169049066552, prodotta nel giudizio di opposizione, in difetto di atti intermedi, non poteva ritenersi utile ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, in quanto tale comunicazione era stata effettuata mediante deposito nella casa comunale ex art. 60 D.P.R. 600/1973 in data 04.01.2016, mentre l’istanza di insinuazione in questione, quale ulteriore atto interruttivo, era sopraggiunta solo in data 22.07.2022; (ii) il diritto di credito dell’opponente era pertanto da ritenersi prescritto, relativamente ai crediti insinuati;
(iii) in ordine alla seconda domanda di ammissione - importo complessivo di euro 427.989,45 (di cui euro 317.073,81 in privilegio ed euro 110.915,64 in chirografo), in relazione al quale il giudice delegato, anche in questo caso, aveva parzialmente rigettato l’istanza, aderendo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela - risultava corretta la decisione assunta dal giudice delegato, in quanto, ancora una volta, non si riscontrava la produzione di documenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione;
(iv) le due ultime intimazioni di pagamento - successivamente inoltrate alla società debitrice ed offerte in produzione nel giudizio di opposizione - non potevano dirsi impeditive dello spirare dei termini di prescrizione, in quanto le stesse concernevano crediti non erariali, soggetti, in quanto tali, ad un termine di prescrizione quinquennale che doveva pertanto ritenersi 3 irrimediabilmente decorso al momento della formulazione dell'istanza di insinuazione;
(v) l'avviso in questione era stato notificato mediante deposito nella casa comunale, a norma dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in data 04.01.2017; (vi) quando era stata inoltrata la richiesta di ammissione al passivo in esame, in data 22/07/2022, i termini di prescrizione dei crediti contestati, stante la mancanza di ulteriori attività interruttive, erano già ampiamente decorsi;
(vii) analoghe considerazioni dovevano valere rispetto alle somme afferenti alle cartelle nr. 39720120002412262 e 39720120002518711, contestate con l'altra intimazione prodotta in giudizio dall'opponente, recante il n. 09720199080321975; (viii) in quest’ultimo caso, l'avviso di riscossione (comunicato in data 19/12/2019, mediante pubblicazione sull'albo on line) aveva ad oggetto due cartelle esattoriali (n. 39720120002412262 e n. 39720120002518711), ancora una volta concernenti crediti non erariali, la cui notifica neppure debitamente provata, era avvenuta in data 23.03.2012; (ix) l'intimazione predetta, in mancanza della prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, risultava sopraggiunta, anche in tal caso, quando i crediti in esame erano già irrimediabilmente prescritti;
(x) pertanto, anche con riferimento alla seconda istanza di insinuazione, l'opposizione doveva essere rigettata per prescrizione dei crediti insinuati. 2. Il decreto, pubblicato il 30.10.2023, è stato impugnato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento R.V. 97 S.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta dall'articolo 68 D.L. n. 18/2020 e connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19. 1.1 L’ente deduce la nullità per violazione dell’art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 e dell’art. 12 D.lgs 159/2015, in relazione all’insinuazione recante cron. 1 ed a quella recante cron.
3. Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione lamenta l’erroneità del decreto in quanto, sia per l’insinuazione di cui al cron. 4 1 sia per l’insinuazione relativa al cron. 3, il Tribunale avrebbe ritenuto che tra la data di notifica dell’AVI 0972016904066552 e la data di “inoltro” delle due istanze di insinuazione allo stato passivo fosse ormai decorso inesorabilmente il termine quinquennale di prescrizione “senza avvedersi, invece, che al caso di specie” avrebbe dovuto essere “applicata la disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020…”. Secondo la ricorrente, il primo giudice non avrebbe applicato al caso di specie le disposizioni di legge promulgate per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, disposizioni che, sempre secondo l’interpretazione della ricorrente, andrebbero lette in combinato con la normativa dettata dall’art. 12 del D.lgs n. 159/2015. Questa ultima disposizione stabilisce, in caso di sospensione dei termini di versamento, un corrispondente periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. 1.1 Il primo motivo è fondato. 1.1.1 Va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018). 1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l’art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della 5 legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. 1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento della seconda doglianza, con la quale si censura la pronuncia impugnata per aver dichiarato applicabile anche ai crediti di natura tributaria un termine di prescrizione di durata quinquennale.
P.Q.M.
6 accoglie il primo motivo;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28.11.2024