Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3226 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gariglio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora e ha inibito alla predetta di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di Pero, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di mesi sei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BI BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente riferisce che il provvedimento di foglio di via obbligatorio qui gravato, è stato emesso poiché partecipava, assieme a circa cinquanta attivisti del movimento ambientalista “Greenpeace”, a iniziative di disturbo (sit-in, grida, esposizione di cartelloni, accensione di fumogeni, resistendo altresì passivamente all’intervento delle forze di polizia) dell’evento internazionale denominato “Gastech 2022” presso l’area della “-OMISSIS-” nel comune di -OMISSIS-, protrattosi fino all’8.9.2022.
Parte ricorrente afferma che, manifestando, voleva rendere noto che l’impiego di fonti fossili e il “ greenwashing ” operato dalle industrie petrolifere, sarebbe la principale causa dei cambiamenti climatici in atto. Sostiene che, quale attivista di Greenpeace, la stessa ha agito in modo pacifico.
Impugna, quindi, l’atto gravato mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Si ricorda che il provvedimento impugnato si fonda sulla previsione di cui all’articolo 1 lettera c) del D.Lgs. 159 del 2011 secondo cui sono applicabili le misure di prevenzione del foglio di via e del divieto di soggiorno a “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Nel mezzo di gravame si ripercorrono le sentenze della Corte costituzionale riguardanti le misure di prevenzione e si afferma che il Questore di Milano avrebbe dovuto compiere un concreto e attuale esame della situazione di pericolosità sociale della ricorrente, non limitandosi a disporre il divieto di soggiorno sulla base di un mero e generico richiamo al fatto che la permanenza della ricorrente nei comuni di -OMISSIS- e di Pero “ possa essere finalizzata a commettere attività illecite, tenuto conto altresì del fatto per cui la stessa non svolge alcuna attività lavorativa ”.
La ricorrente, si dice, è incensurata, non è mai stata condannata e ad oggi processata per alcun reato e si occupa di questioni ambientali, il che non può certamente farne un soggetto astrattamente pericoloso per la sicurezza sociale.
Secondo motivo. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90: difetto di motivazione per apoditticita’ della stessa.
Si lamenta che il provvedimento gravato, oltre ad essere carente dei presupposti oggettivi, è anche carente sotto il profilo motivazionale, per mancata autonoma valutazione dei fatti, rispetto a quelli oggetto di denuncia penale.
Terzo motivo. Violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90. Mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Si sostiene che il Questore non comunicando l’avvio del procedimento e non adducendo una valida giustificazione riguardo a tale omissione, ha violato gli articoli 7 ed 8 della legge 241 del 1990.
Il Ministero degli Interni si è costituito per resistere, difendendosi con documenti e memorie.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS- “ al mero fine di un riesame della fattispecie concreta, previa attivazione del contraddittorio procedimentale, volto ad accertare se il comportamento della ricorrente, finalizzato a riprendere l’azione di protesta passiva degli altri partecipi, sia avvenuto con modalità tali da porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità dei passanti o degli avventori dell’evento internazionale denominato Gastech 2022 ”.
Per il prosieguo della trattazione veniva fissata la camera di consiglio del 22 febbraio 2023.
All’esito, con ordinanza n. -OMISSIS- è stato così disposto “ A seguito del riesame disposto da questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2022 e del conseguente avvio del procedimento di riesame, comunicato dalla Questura di Milano al difensore della ricorrente in data 7 dicembre 2022, non sono state presentate osservazioni procedimentali.
La reazione di panico determinata nei partecipanti all’evento internazionale Gastech 2022, risultante dalla denuncia-querela presentata nei confronti dagli attivisti del movimento ambientalista Greenpeace da parte del direttore della sicurezza della -OMISSIS- Milano, rende plausibile che dalla partecipazione della ricorrente alle azioni di protesta possa derivare un rischio concreto per la sicurezza e la tranquillità pubbliche.
In ogni caso, l’imminente scadenza dell’efficacia del foglio di via obbligatorio non è idonea a configurare un pregiudizio grave ed irreparabile alle libertà di locomozione e di manifestazione del pensiero della ricorrente” .
Alla udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, in vista della quale solo parte resistente ha presentato memoria, la causa è passata in decisione.
L’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata da parte resistente con memoria depositata il 16 gennaio 2026, è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Con ordinanza del 19 dicembre 2022, n. -OMISSIS-, questo T.A.R., come visto, accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento e ordinava il riesame del provvedimento gravato.
In dichiarata esecuzione della citata ordinanza, con decreto del 23 dicembre 2022, l’Amministrazione sospendeva l’impugnato provvedimento e avviava il procedimento di riesame.
Decorsi i termini per la presentazione di eventuali memorie difensive, non essendo pervenuta alcuna documentazione difensiva o memoria, in data 23 gennaio 2023 con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2023, il Questore di Milano confermava il proprio provvedimento n. -OMISSIS- del 5 settembre 2022 emesso ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. n. 159/2011, notificato il 5 settembre 2022 che vietava alla ricorrente di fare ritorno nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- senza la preventiva autorizzazione per un periodo di sei mesi dalla data di notifica. Il citato provvedimento ha cessato i suoi effetti in data 4 marzo 2023.
Ciò posto, sia perché il provvedimento in origine gravato è stato sostituito da non impugnato successivo provvedimento emesso a seguito di un nuovo procedimento amministrativo, sia poiché anche questo provvedimento successivo non meramente confermativo del precedente ha esaurito i propri effetti, non è ravvisabile alcun interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso.
Deve ribadirsi che " La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione " (C.d.S, II, 18.7.2025, n. 6350) , (Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2025, n. 8007).
Il ricorso va, dunque e in conclusione, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che dall’annullamento dell’originario atto gravato non potrebbe derivare alcuna utilità a parte ricorrente, essendosi trasferito l’interesse al ricorso sul provvedimento confermativo successivo (che ha, peraltro, come scritto, nelle more, perso anche efficacia).
Considerate tutte le circostanze di causa e la natura dei fatti che ne hanno costituito oggetto, oltre che la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
BI BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI BE | IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.