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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.2220/2021
All'udienza del 19/11/2025 ore 9.10
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice opponente: avv. PAGLIARECCI SIMONE
Per la Parte Convenuta opposta: avv. Emanuela Santoni in sost. dell'AV. Parte_1
L'avv. Pagliarecci contesta le note conclusionali depositate dall'opposta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate;
l'avv. Santoni si riporta alle difese ed alla memoria conclusionale in atti a valere anche quale contestazione delle avverse difese conclusive insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note del 22.09.2025;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.50, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 2220/2021 promossa da:
(già ditta in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rap.te sig. con sede in Osimo (An) Via M. O. Romero, P.IVA , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pagliarecci C.F ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso la persona e il suo studio sito in Osimo (An) alla Via Molino Basso n. 2/B, numero di Fax: 0717132709 - posta elettronica certificata Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante, , corrente Controparte_4 Controparte_5 in Fermo (FM), Contrada Sam Martino,55,(p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parte_1 CodiceFiscale_2
Fermo, Contrada Campiglione,105,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08.10.2025
2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione in opposizione a d.i. - n.782/2021, emesso il 08.11.2021 dal Tribunale di
Fermo, per la somma di Euro 6.100,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 194 del Contr 30.12.2020 su istanza di (in seguito per brevità ) in persona del legale Controparte_4 rap. te (in seguito per brevità Parte_2 CP_1
Contr conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere le trascritte conclusioni come rassegnate all'udienza del 08.10.2025:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis reiectis: - in via preliminare, revocare il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 782/2021; nel merito, - revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto
Ingiuntivo n. 782/2021, emesso dal Tribunale di Fermo, per i motivi di cui in narrativa.
In via riconvenzionale, - accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta Controparte_4 avendo eseguito le opere commissionate con ritardo e per l'effetto condannarla a risarcire il danno provocato alla ditta nella misura di € 6.000,00 o della diversa somma ritenuta Controparte_1 di giustizia, entro i limiti di valore dichiarato. - in subordine disporre la compensazione tra la somma dovuta alla con la somma da quest'ultima dovuta alla ditta Controparte_4 [...]
a titolo di danno. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via CP_1 subordinata istruttoria, ammettere le prove richieste e non ammesse.”
Deduceva parte attrice opponente di aver concluso in data 06.08.2020 un contratto di subappalto con la ditta (appaltatrice), per la fornitura e posa di strutture in acciaio da carpenteria, CP_6 per la realizzazione di vetrate fisse e porta tagliafuoco;
che la consegna dei lavori era prevista per il giorno 15/09/2020 (poi slittato ad Ottobre 2020) con applicazione di una penale nella misura di €
200,00 per ogni giorno di ritardo, prezzo pattuito in € 56.500,00; che in corso d'opera venivano stabiliti ed eseguiti lavori extra e forniti materiali extra per un ulteriore importo di € 6.000,00; che il totale dei lavori eseguiti da in favore di ammontava pertanto ad € 62.500,00; CP_1 CP_6 che al fine di dare esecuzione al contratto di subappalto sopra indicato, la ditta in data CP_1
Contr 26.08.2020, ordinava alla ditta , porte finestre, per una somma totale di € 15.000,00 più iva, totale di € 18.300,00; che veniva evidenziato alla CM che la consegna doveva essere effettuata
3 CON URGENZA, come rilevabile dalle mail in data: 24/09/2020, 25/09/2020, 28/09/2020, Contr 02/10/2020, 23/10/2020; che con mail del 26.10.2020 la ditta comunicava alla ditta CP_1 che, a causa del ritardo nella consegna delle vetrate fisse REI120, la ditta appaltante le CP_6
Contr avrebbe applicato la penale;
che le vetrate sono state consegnate dalla ditta alla opponente soltanto in data 30.11.2020; che la consegna e montaggio avvenivano con grave ritardo causato Contr unicamente dalla lentezza con cui la ditta curava la consegna delle VETRATE REI 120 di cui richiedeva il saldo;
che come previsto all'art. 4 del contratto di subappalto, in seguito al ritardo nella esecuzione dei lavori la ditta applicava alla ditta una penale nella misura di € CP_6 CP_1
6.000,00 pari a trenta giorni di ritardo nella consegna;
che pertanto a fronte della somma dovuta pari ad € 62.500,00, la effettuava una detrazione, provvedendo a pagare alla la CP_6 CP_1
Contr minor somma di € 56.500,00 (62.500,00 – 6.000,00 = € 56.200,00); che la ditta era pienamente a conoscenza dell'urgenza con cui avrebbe dovuto evadere l'ordine in favore della come rilevabile dalla mail inviata da ad in data 26.10.2021 ove si CP_1 CP_4 CP_1 legge “è nostro primo interesse SODDISFARE L'URGENZA CHE CI AVEVATE GIA'
COMUNICATO IN FASE DI ORDINE”; che l'opposta ha più volte procrastinato la consegna, Contr come dimostrato dalle mail inviate alla ditta in data 26.10.2020 in cui la ditta CP_1 indicava che la data della consegna era previsto nel periodo dal 9 al 20 ottobre e dalla successiva mail del 17.11.2020 in cui veniva comunicato che vi sarebbe stato un ritardo nella consegna di 3 o 4 Contr settimane;
che dunque la ditta provocava alla non solo un danno economico nella CP_1 misura di € 6.000,00, ma anche un danno alla propria immagine professionale, essendo una ditta operante sul mercato da molti anni;
che a fronte del danno subito, la ditta non CP_1
Contr corrispondeva alla ditta la somma di € 6.100,00, rivalendosi sulla stessa per il danno subito ed in quanto unica responsabile del ritardo con cui il materiale veniva consegnato. Eccepiva
l'inadempienza della convenuta opposta e spiegava domanda riconvenzionale affinché venisse accertato l'inadempimento costituito dal ritardo nell'esecuzione della prestazione commissionata Contr alla ditta , non avendo rispettato i tempi di consegna dei beni oggetto del contratto la cui prova scritta emerge dalla mail del 17.11.2020; eccepiva la mala fede dell'opposta per quanto rilevabile Contr dalla comunicazione della (azienda fornitrice dei vetri della ), da cui emerge che i CP_7 vetri venivano ordinati dall'opposta con colpevole ritardo;
l'ordine delle porte/vetrate era infatti datato 26.08.2020, mentre i vetri da montare venivano ordinati dall'opposta alla il CP_7
25.09.2020, un mese dopo;
comportamento sufficiente a provocare il ritardo nella consegna delle porte/finestre; inoltre al momento dell'ordine dei vetri la comunicava che essi CP_7 sarebbero stati consegnati nella settimana n. 47 che corrisponde al periodo 16 – 22 Novembre;
dunque già in data 25.09.2020 l'opposta sapeva che i vetri non sarebbero stati consegnati prima
4 della fine del mese di Novembre, tacendo la circostanza, anzi traendo in inganno l'opponente sostenendo che il ritardo nella consegna dipendeva dal mancato ritardo nella consegna dei vetri. Contr Chiedeva pertanto accertarsi l'inadempimento contrattuale in capo alla e conseguente danno Contr dalla a causa del ritardo nella consegna dei beni da parte della , quantificato nella CP_1 misura di almeno € 6.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia entro il limite di valore dichiarato;
in subordine chiedeva disporsi la compensazione della somma eventualmente dovuta Contr dalla con la somma dovuta a titolo di danno alla CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto impugnando e contestando le deduzioni ed eccezioni di parte opponente;
deduceva parte opposta che incontestata risultava la circostanza circa la conclusione tra le parti di un contratto di prestazione d'opera in data 26/08/2020 avente ad oggetto la realizzazione e fornitura di una porta vetrata tagliafuoco e delle vetrate fisse, meglio indicate nella fattura n°194 del 31/12/2020 emessa dalla convenuta opposta e posta a base della richiesta del provvedimento monitorio;
che le predette vetrate fisse e la porta vetrata tagliafuoco costituivano parte del contratto di sub appalto stipulato in precedenza tra la società attrice opponente e la società
che nell'accordo tra CM e DR non veniva mai previsto un termine di consegna CP_6 dell'opera in quanto, il contratto doveva essere eseguito in pieno periodo Covid 19 e i materiali per la realizzazione dell'opera non erano di facile reperimento stante la sua specializzazione e particolarità; che la corrispondenza intercorsa tra le parti permetteva di rilevare la perfetta buona fede della società nell'esecuzione del contratto in quanto la stessa fece di tutto al fine di CP_4 consegnare l'opera nel minor tempo possibile ma, pur dovendo operare in un periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, infatti la sua fornitrice ( in data 17/11/2020 comunica CP_7 che a causa del Covid, i loro fornitori di vetri antincendio sedenti all'estero, avevano comunicato 3-
4 settimane di ritardo;
affermava pertanto di avere rispettato i principi di buona fede previsti dall'art. 1375 cc nella esecuzione del contratto. Eccepiva la mancata fissazione di un termine, pur essendo facoltà delle parti di inserire nel contratto del 26/08/2020 un termine essenziale, nel caso di specie al momento della stipula del contratto, le parti non intesero prevedere alcun termine di consegna dell'opera ne' fecero riferimento a circostanze oggettive che, in qualche modo, lasciavano intravvedere una qualificazione tacita o implicita di un termine da qualificarsi come essenziale.
Eccepiva l'assenza di prove in ordine al pagamento della penale da parte della società attrice in favore della il difetto di qualsivoglia riferimento all'applicazione della penale sia nella CP_6 imminenza, che successivamente alla consegna dell'opera avvenuta in data 30/11/2020, sia al momento dell'emissione della fattura n° 194/2020, posta a base del decreto ingiuntivo opposto ma, veniva evidenziato solo dopo l'invio della mail del 13/04/2021 con la quale la società Pt_3
5
[...] comunicava il mancato ritiro della ricevuta bancaria scaduta il 10/04/2021, richiedendone il pagamento;
che la società appaltante con propria lettera del 30/11/2020 ebbe a CP_6 comunicare alla che: a seguito del protrarsi della consegna degli infissi in oggetto, come CP_1 da contratto stipulato il 06/08/2020…. Ci vediamo costretti a fare rivalsa nei Vs confronti ed applicare la penale prevista per il ritardo sulla consegna del lavoro… poiché la committenza ha subito gravi ritardi e , conseguenti gravi disagi, dei quali riteniamo di non avere responsabilità,
VISTO CHE LA MANCATA CONSEGNA DEGLI SCORREGVOLI HA IMPEDITO LO
SVOLGERSI DEI SUCCESSIVI LAVORI;
che in realtà la società contestava all'attrice CP_6
l'applicazione della penale prevista contrattualmente in conseguenza di ritardi che hanno determinato lo svolgimento dei successivi lavori: ritardi consistenti nella MANCATA CONSEGNA
DEGLI SCORREVOLI, lavori che non competevano alla CM ma alla che tale CP_1 circostanza venne rilevata e contestata con mail dell'Avv. del 21/05/2021 in riscontro alla Pt_1 missiva ricevuta dall'Avv. Pagliarecci del 18/05/2021 il quale, aveva a sua volta riscontrato per conto dell'attrice, la diffida di pagamento inviata dalla convenuta tramite il proprio legale in data
21/04/2021. Contestava il documento n° 12 di parte attrice opponente costituito da una dichiarazione di cui dubitava la provenienza evidenziando come l'inclinazione del timbro e la firma fossero esattamente identici alla lettera inviata dalla in data 30/11/2020 tentando CP_6 modificare il contenuto del doc. n°1 di parte convenuta;
contestava la valenza probatoria del documento n. 12 anche in considerazione del fatto di non essere stato prodotto in originale.
Così concludeva all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Fermo contrariis reiectis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, In Via Preliminare istruttoria si chiede ammettersi nella richiesta di esibizione nei confronti della società con sede in Via Metauro,60/A, 60100- Ancona, CP_6 degli originali dei documenti (mail) datate 30/11/2020 (doc.1 di parte convenuta opposta) e
04/12/2020(doc.12) di parte attrice opponente, con i relativi originali rapporti di trasmissione;
il tutto per le ragioni esposte in giudizio.; Nel Merito, rigettarsi tutte le domande avanzate dall'attrice opponente in quando infondate sia in fatto che in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
***
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
6 La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita con assunzione della prova orale ed acquisizione documentale;
ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 08.10.2025 come sopra trascritte.
* * *
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume la veste di un giudizio ordinario di cognizione e “si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.” (Tribunale di Bari, sentenza del 27 marzo 2014). La posizione processuale di parte convenuta opposta, da considerarsi parte attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, va esaminata tenendo conto del costante orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale 'il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (Cass. SS.UU. sent. n. 13533/01, Cass.
Civ. 9439/08).
Va altresì premesso che principio cardine del processo civile è quello dato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base su cui poggia il potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.. L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore, sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Orbene nel caso di specie, l'analisi del complessivo corredo probatorio evidenzia l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte convenuta opposta, sia in relazione alla sussistenza del credito, che al suo ammontare.
Quanto ai motivi di opposizione fondati sulla eccezione di inadempimento connesso al ritardo nella esecuzione del contratto, formulata da parte opponente, va rilevato che la stessa risulta smentita dalla documentazione in atti e non risulta supportata da valide allegazioni e riscontri probatori.
7 Dall'analisi della documentazione versata in atti dalle parti, risultano circostanze incontestate la stipula di un contratto di sub appalto in data 06.08.2020 tra la e la ditta avente CP_1 CP_6 ad oggetto la fornitura e posa in opera di strutture in acciaio da carpenteria, comprendente anche la realizzazione di vetrate fisse e porta tagliafuoco, la consegna dei lavori era prevista per il giorno
15/09/2020 (poi slittato ad Ottobre 2020) e con applicazione di una penale nella misura di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, prezzo pattuito in € 56.500,00, cui si aggiungevano lavori extra per un importo di € 6.000,00 determinando una ammontare complessivo pari ad € 62.500,00, per la Contr realizzazione di tale sub appalto veniva stipulato, in data 26/08/2020, tra la e la un CP_1 contratto per la realizzazione e fornitura di una porta vetrata tagliafuoco e delle vetrate fisse. Contr Ciò posto va rilevato che l'opponente deduce la sussistenza di un inadempimento della connesso al mancato rispetto del termine per l'esecuzione del contratto o comunque, pur non essendo stato esplicitamente fissato un termine, per la natura urgente del contratto, in quanto evincibile dalle mail scambiate tra le due aziende.
Orbene appare del tutto evidente, come rilevabile dal documento versato in atti - contratto di subappalto in data 26/08/2020 per la realizzazione e fornitura di una porta vetrata tagliafuoco e Contr delle vetrate fisse concluso tra la e la - che non veniva previsto alcun termine, né CP_1 alcuna condizione o inserito alcun elemento, cui connettere la fissazione di un termine.
Quanto al contenuto delle mail scambiate tra le parti va rilevato che i riferimenti all'”urgenza”, con cui si chiede la realizzazione e fornitura di quanto oggetto di contratto, piuttosto che rappresentare un termine per l'adempimento, connesso alla consegna di quanto ordinato, si pongono come forma Contr di sollecito, nei confronti del fornitore , stante la natura degli accordi e degli impegni assunti con il contratto di sub appalto concluso con la e la penale ivi prevista. CP_6
Va evidenziato pertanto che seppur legata ad un contratto di sub appalto con la in cui CP_6 veniva fissato un termine per l'esecuzione ed una penale in caso di ritardo, la concludeva CP_1
Contr un accordo con la senza prevedere a sua volta un termine per la esecuzione del contratto, pur risultando quest'ultimo necessariamente legato e da cui dipendeva l'adempimento di quello principale.
Nell'accordo concluso con la CM non veniva previsto un termine e non sussistono altri elementi da cui possa evincersi la individuazione di un termine, tali non potendo assurgere i contenuti delle mail versate in atti, pertanto nessun addebito di ritardo può essere imputato alla CM soprattutto tenuto conto del periodo in cui il contratto operava e veniva posto in esecuzione, ovvero in pieno clima di pandemia da Covid19, periodo in cui i mercati e la circolazione delle merci venivano compromessi dagli effetti e dalle misure adottate per il contenimento del contagio;
in tale Contr prospettiva anche le tempistiche di effettuazione degli ordini da parte della al fornitore del
8 materiale necessario alla realizzazione delle vetrate e i riscontri via mail tra le parti non assumono valenza ai fini della valutazione della buona fede nella esecuzione del contratto proprio nell'ottica della mancata indicazione di un termine e della effettiva esecuzione in termini ragionevoli considerate le crisi sanitaria ed economica in cui le parti si trovavano ad operare in quel particolare periodo storico. Gli effetti della mancata previsione di un termine sono dunque inevitabilmente ricaduti sulla che, nella consapevolezza delle condizioni di cui al contratto di sub appalto, CP_1
Contr avrebbe dovuto concludere un diverso accordo con la , per evitare di trovarsi inadempiente nei confronti della CP_6
Posto dunque che va esclusa una responsabilità della convenuta opposta in termini di inadempimento o di ritardo nell'adempimento del contratto, va comunque rilevato che la dedotta applicazione della penale da parte della a carico della non risulta supportata da CP_6 CP_1 riscontri probatori. In primo luogo in quanto dalla missiva versata in atti (datata 30.11.2020) si evince che l'applicazione della penale risulta connessa al ritardo con cui l'attrice opponente effettuava la consegna di “scorrevoli”, mentre il contratto in essere, tra le parti dell'odierno giudizio, atteneva alla fornitura di una porta vetrata tagliafuoco e delle vetrate fisse. In secondo luogo la documentazione relativa al valore del contratto di subappalto tra e e CP_1 CP_6 dunque della somma complessiva contrattualmente stabilita, in difetto di altrettanto riscontro documentale circa la somma effettivamente conseguita da parte attrice opponente - da cui poter dedurre, di conseguenza, l'applicazione di una penale - non fornisce alcun elemento, ai fini del presente giudizio, a sostegno delle eccezioni sollevate da parte attrice opponente e della domanda riconvenzionale proposta. Contr Posto dunque che la ha assolto al proprio onere probatorio fornendo riscontro nell'an alla dedotta esecuzione del contratto mediante realizzazione e consegna del materiale oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti, l'eccezione di inadempimento, connesso al ritardo, sollevata da parte opponente risulta infondata;
del pari infondate risultano le eccezioni relative all'applicazione della penale e dei danni subiti in conseguenza dell'applicazione stessa ivi compreso il danno all'immagine, difettando valide allegazioni e riscontri probatori. Il quantum come elemento autonomo - così come risultante dalla fattura azionata in via monitoria – non è stato oggetto di contestazione.
A fronte dell'adempimento delle obbligazioni assunte da parte convenuta opposta, della esatta esecuzione della fornitura del prodotto, emerge l'inadempimento dell'obbligazione consistente nel pagamento del prezzo da parte della società opponente e l'infondata eccezione di mancato rispetto del termine, pagamento di una penale, realizzazione di un danno.
9 Privi di pregio sono dunque risultati i motivi posti a fondamento della introdotta opposizione, che va rigettata, così come la svolta domanda riconvenzionale.
Il decreto ingiuntivo va confermato.
***
La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.201 a € 26.000 e così stabilite: €
5.077,00, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e CAP come per legge.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 2220/2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:
- rigetta l'opposizione, conferma il D.I. opposto;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il 19.11.2025.
(Sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza e allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 16.50 del giorno 19.11.2025).
Il G.O.
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