Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione II civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4055 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024, e vertente
TRA
(già ) (C.F. e P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mari;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Raffaele Giglio;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n.
178/2023;
CONCLUSIONI: Entrambe le parti costituite si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di San CP_1 Parte_1
Marco Argentano, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato da una erogazione anomala di energia elettrica con potenza pari a 371 Volt, cioè superiore a quella ordinaria, come misurato dagli operai presenti e dal perito industriale , Per_1
allorquando, in data 1.02.22, alle ore 10,10, venivano effettuati lavori di sistemazione della rete elettrica da operai di una ditta fiduciaria di in agro di Parte_2
Malvito, c.da Pauciuri, che a causa di detta erogazione anomala subiva danni ad alcuni elettrodomestici (lavastoviglie e frigorifero) per un importo totale pari ad €.1.109,90.
Si costituiva deducendo che l'evento lamentato era stato Parte_1
determinato da condizioni atmosferiche avverse di natura eccezionale che avevano
1
50160, gli impianti della rete di distribuzione, seppur correttamente realizzati e sottoposti a regolare manutenzione, non sono esenti per loro natura da guasti di natura accidentale, cioè non prevedibili né evitabili e rilevando la carenza di prova in ordine alla rispondenza dell'impianto interno all'appartamento dell'attore alle norme di sicurezza previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano (Norma CEI 64-8-4) e dalla
Legge 1.3.1968 n. 186 e succ. mod., che sul quantum.
[... Con sentenza n. 178/2023, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando al risarcimento del danno per una somma pari ad euro 900,00, oltre Controparte_2
al pagamento delle spese legali. ha proposto appello avverso tale sentenza per ottenere la riforma Parte_1
della stessa e il conseguente rigetto della pretesa risarcitoria di instando, CP_1 altresì per la restituzione della somma di € 1.840,00, versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, deducendo l'erroneità della decisione, poiché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della normativa CEI e, nello specifico della norma CEI EN 50160, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano – ente responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico ed elettronico – secondo cui gli eventi imprevedibili, ritenuti fisiologici nell'esercizio delle reti elettriche, sono tecnicamente ineliminabili dai distributori, con ogni conseguenza anche in ordine ad eventuali danni derivanti da essi, rappresentando che eventi che sono indipendenti dal sistema di distribuzione, come guasti causati da perturbazioni atmosferiche, contatti con alberi o animali e furti di conduttori di rame, possono influire sulla stabilità del sistema, facendo rilevare che la testimonianza del teste ha consentito di accertare che CP_1
l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica è stato determinato dalla “fusione di un morsetto di giunzione” e che quel giorno si era sono verificati forti temporali con conseguenti scariche elettriche atmosferiche nella zona, dal che inferire che l'evento lamentato è stato causato da fenomeni atmosferici, dolendosi del fatto che il giudice di pace ha omesso di prendere posizione sull'eccezione di sulla mancata Parte_1 prova della corrispondenza dell'impianto interno all'appartamento del sig. alle CP_1
regole della buona tecnica ed alle norme di sicurezza dettate dal C.E.I. e dalla legge
186/1968 e succ. mod., dolendosi inoltre della condanna pur in difetto della prova
2 dell'irreparabilità delle apparecchiature, dello stato di conservazione e della risalenza dell'acquisto. si costituiva instando per la conferma della decisione. CP_1
L'appello va accolto, per quanto di ragione.
Per quanto concerne il primo motivo di appello, deve rilevarsi che, a prescindere dall'interpretazione del contenuto nella noma CEI EN 50160, che, per come dedotto dall'appellante, prevendendo l'ineliminabilità di taluni eventi imprevedibili, consente di far valere, in caso di danni, l'esimente del caso fortuito, nel caso di specie, non può ritenersi che le sole dichiarazioni del teste possano costituire prova liberatoria. Tes_1
Infatti, premesso che la responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. prevede una inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, è mancato nel caso di specie non solo la prova che gli sbalzi siano correlati agli eventi atmosferici anziché alle lavorazioni degli operai sulla linea, ma anche di aver predisposto tutti gli accorgimenti affinchè ciò non accadesse, atteso che è ius receptum che il danneggiante deve fornire una prova non solo
“negativa” — non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza — ma anche “positiva” — aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca) atta ad impedire l'evento dannoso (Cass.
n. 11454/2003; Cass. n. 3022/2001).
Di contro, deve rilevarsi che, a differenza di quanto lamentato dall'appellante, l'attore in primo grado ha fornito la prova del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, considerato che il teste escusso dinanzi al Giudice di Per_1
Pace, ha riferito di aver riscontrato lo sbalzo elettrico, operando una verifica della corrente erogata con un apposito macchinario, confermando di aver appurato il mancato funzionamento delle apparecchiature indicate nella propria relazione, né può dubitarsi della qualità e della taratura del macchinario, in difetto alcun riscontro in tale senso. Le dichiarazioni di detto teste devono essere tenute in debita considerazione, trattandosi di persona indifferente rispetto alle parti in causa, che ha avuto modo di verificare personalmente quanto dichiarato e di avere una conoscenza specifica trattando impianti elettrici, tanto più che quanto dallo stesso dichiarato risulta riscontrato da quanto riferito dal teste , presente allorquando è intervenuto il tecnico Testimone_2 Per_1
3 L'appellante ha lamentato, inoltre, che la sentenza del Giudice di Pace non ha preso posizione sull'eccezione relativa alla mancanza di prova in ordine alla regolarità dell'impianto interno all'appartamento del dovendosi sul punto rilevare che la CP_1
società convenuta in primo grado non ha contestato detta conformità, limitandosi a dolersi della mancanza di prova sul punto, reiterando la questione nella presente sede, seppur da considerarsi pacifica tra le parti, siccome non contestata, ut supra rilevato.
Deve rilevarsi, invece, che effettivamente il giudice di prime cure ha completamente omesso ogni motivazione in ordine alla quantificazione dei danni, dovendosi comunque riconoscere che lo stesso appare di difficile quantificazione.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., configura non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, tant'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, Cass.
9.8.2007 n. 17492; Cass.
7.6.2007 n. 13288; Cass. 22.7.2004 n. 13761, conformi al precedente di Cass. 18.11.2002 n. 16202). Orbene, va osservato, in generale, che il ricorso alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso od alle condizioni soggettive del danneggiato, per cui a tale valutazione il
4 giudice non può procedere quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa quantificazione.
In merito la giurisprudenza costante rileva, interpretando gli artt. 1226 e 2056 c.c., come il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno presuppone sempre che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno
(Trib. Pescara, 3.2.2009, n. 128; Cass. n. 22836/2006).
Quando, invece, non essendo contestata la sussistenza del danno ed essendo incerta, per i motivi predetti, soltanto l'entità del pregiudizio, per il suddetto accertamento ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. In tal caso, infatti, alla situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'entità del danno, si può sopperire con la citata valutazione equitativa, la quale anche, per non risultare arbitraria, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla determinazione discrezionale del danno medesimo.
Va rilevato che l'attore nulla ha provato o allegato in ordine alla vetustà degli elettrodomestici, circostanza questa che impedisce di verificare fino a che punto quelli indicati dal preventivo siano solo sostitutivi dei precedenti o addirittura migliorativi (è noto, infatti, che i beni tecnologici, per natura, si deprezzano velocemente perdendo rapidamente le qualità di efficienza e competitività a fronte di nuovi modelli agevolmente disponibili sul mercato).
Ne consegue che, non risultando alcuna contestazione in ordine all'ammontare del preventivo in atti, dovendosi pertanto ritenere che il valore al nuovo degli elettrodomestici danneggiati è quello ivi indicato, va operata sullo stesso una decurtazione del 50%, potendosi ritenere congrua detta riduzione del valore in ragione della suddetta rapida obsolescenza dei beni di cui trattasi.
Per cui, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere Parte_1
condannata al pagamento della somma di euro 554,50, con la conseguenza che deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dall'appellante di condanna dell'attore in primo gradi alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo
5 grado, circostanza dedotta e non contestata e di cui vi è riscontro documentale, dalle quali va detratto l'importo di Euro 554,50 sopra riconosciuto come dovuto.
Invero, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente con autonoma domanda (anche monitoria), ovvero formulando nel giudizio di gravame un'apposita domanda in tal senso.
Sull'importo da restituire, decorrono gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Orbene, pur dovendosi provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese del primo grado del giudizio (Cass. civ., Sez. II, 05/01/2017, n. 130), quanto alla richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di spese legali, va rilevato che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass. civ., Sez.
III, Sent., (data ud. 03/02/2022) 12/07/2022, n. 21972), per cui detta domanda restitutoria, spiegata solo nei confronti di , non può trovare accoglimento. CP_1
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, per cui, in ragione dei nuovi importi così determinati, ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado liquidando euro 43,00 per spese ed euro 346,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. per compensi a carico di in favore di per il Parte_1 CP_1 giudizio di primo grado e compensa quelle del presente giudizio, in ragione dell'esito dello stesso e tenuto conto della circostanza che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia
6 conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del
18/5/2021). Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza,
e violerebbe il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritesse la parte come soccombente, in un grado di giudizio ed invece come vincitrice, in altro grado (Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, (ud. 24/04/2024, dep. 03/09/2024),
n.23639).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 178/2023 condanna al Parte_1
risarcimento del danno nei confronti di nella minor somma di euro CP_1
554,50; condanna alla restituzione dell'importo pagato da CP_1 Controparte_3
n esecuzione della sentenza di primo grado detratto l'importo di Euro 554,50, oltre
[...]
interessi legali sull'importo da restituire dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- disattende la domanda di restituzione degli importi relativi alle competenze di lite;
- ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado liquidando euro 43,00 per spese ed euro 346,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. per compensi a carico di
[...]
in favore di per il giudizio di primo grado, compensa Controparte_2 CP_1
le spese per il presente grado.
Cosenza, 11.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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