Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1665/2024R.G. V.G avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto dei coniugi promossa con ricorso congiunto da:
, nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(TO), Via Martinetto n. 6, Codice Fiscale C.F._1
Parte rappresentata dall' Avv. Paola Agostino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e
, nata a [...], il [...], residente a [...]
Cuorgnè n. 170, Codice Fiscale C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Davide Gatti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario a Leinì in data 12.7.2014.
Dalla unione non sono nati figli.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c., iscritto a ruolo in data 16.7.2024, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di separazione.
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La RA resterà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà, sita in Mappano CP_1
(TO), Strada Cuorgnè 170, dalla quale il signor si è già allontanato, Parte_1
con il consenso della moglie, a far data dal 14.05.2024, portando seco i propri effetti personali.
3) Le parti danno atto di aver già provveduto a definire quanto previsto al punto n. 3 dellecondizioni di cui al Ricorso cumulativo di separazione e divorzio, a suo tempo, depositato.
4) La RA ha già provveduto ad effettuare la modifica dell'intestazione CP_1 riguardante l'abbonamento Internet sito nella casa familiare e precedentemente intestato al marito.
5) I Signori e dichiarano reciprocamente di non avere CP_1 Parte_1 null'altro in comproprietà e di non essere co-intestatari di alcun debito e, dunque, di non avere nessun altro rapporto economico da regolarizzare.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e, pertanto, rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca di contributo al mantenimento.
7) I coniugi con il presente atto dichiarano di avere disciplinato ogni questione economica e di non avere ad alcun titolo o ragione null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
8) Le spese legali sono compensate tra le parti, tuttavia, la sig.ra si farà integralmente CP_1
carico del pagamento del contributo unificato pari ad euro 98,00.
La causa veniva trasmessa al PM per le sue conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione in data
28.2.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 cpc le parti hanno anche chiesto la pronuncia di “divorzio”; a tal fine, si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere favorevole del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 - omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto al divorzio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba