Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 981 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
, con l'avv. NAPOLITANO ANDREA, Parte_1
ricorrente in riassunzione (appellato)
E
con Controparte_1
l'avv.ta CITRIGNO CAROLINA,
resistente in riassunzione ( appellante)
oggetto: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n.1281/19 del 22.10.2019; contratto a progetto.
FATTO.
1.La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n.
1281/2019, con cui era stato rigettato il ricorso di Controparte_2
- avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Cosenza che
[...]
aveva accolto il ricorso di e, accertata l'illegittimità del recesso ante tempus dal Parte_1
contratto a progetto del 1° settembre 2014, aveva condannato l'azienda appellante al risarcimento
1
2.In particolare, la vicenda processuale è sintetizzata, nei profili che ancora interessano, come segue.
2.1- Con la sentenza n.1281/19, la Corte d'appello di Catanzaro:
-aveva ritenuto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. il motivo di appello con il quale l'ente aveva fatto leva sulla delibera della Giunta Regionale n. 319/2016 di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt. 9 e 12;
- aveva rilevato che nel primo grado di giudizio l' si era concentrata sul difetto di CP_1
giurisdizione, senza menzionare la richiamata delibera, tardivamente prodotta;
-aveva evidenziato che il contratto individuale prevedeva che all'erogazione del finanziamento fosse subordinato il pagamento del compenso, non l'efficacia del contratto, e pertanto il collaboratore avrebbe potuto comunque eseguire la prestazione, sia pure correndo il rischio di non essere ricompensato;
- aveva rilevato, infine, che nel giudizio di primo grado non era stata posta la questione della regolarità delle delibere regionali, con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento, e pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, giacché non si discuteva dell'annullamento o della disapplicazione di un atto amministrativo.
2.2- L' ha adito la Corte di Cassazione addebitando alla Corte territoriale (a)di avere CP_1
erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale si era fatto leva sulla delibera della Giunta Regionale che aveva disposto la revoca del finanziamento, (b) di avere contraddittoriamente affermato che la revoca condizionava il solo pagamento del corrispettivo, affermazione, questa, smentita dal testo dell'art. 12, riportato nella stessa sentenza, che consente, invece, il recesso, (c) di avere del tutto trascurato a fini interpretativi l'art. 12 del regolamento contrattuale che riconosce come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento, (d) di avere contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto e liquidato il danno in misura pari al compenso che sarebbe stato percepito ove la prestazione fosse stata resa, pur affermando che in caso di revoca del
2 finanziamento nessuna pretesa di carattere economico poteva essere avanzata dal collaboratore per l'attività prestata a proprio rischio;
2.3- Il Supremo Collegio ha accolto tali motivi ritenendo che:
<…. ha errato la Corte territoriale nel ritenere inammissibile il motivo di appello incentrato sull'avvenuta revoca del finanziamento regionale…. va osservato che è ius receptum il principio secondo cui nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 2271/2021);
5.2. non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n.
14515/2019) e pertanto nella fattispecie, poiché l'originaria ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso, pacificamente disposto in ragione della sospensione e della successiva perdita del finanziamento regionale (cfr. pag. 2 della motivazione), la questione dell'incidenza della revoca della sovvenzione apparteneva al thema decidendum della causa,, con la conseguenza che il motivo d'appello sul punto formulato non poteva essere dichiarato inammissibile ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ. (errato è il riferimento all'art. 345 cod. proc. civ. che si legge nella pronuncia gravata) >;
-< sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione, rilevante ex art.
132 n. 4 cod. proc. civ.; 5.3. il giudice d'appello, dopo aver trascritto nel testo della decisione, sia
l'art. 9 del regolamento contrattuale ( secondo cui ....le parti convengono sul fatto che il pagamento
è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della . Nel caso di Parte_2
scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto) sia l'art. 12 dello stesso contratto (trascritto nei seguenti termini nella motivazione: ....Le parti possono recedere dagli obblighi contrattuali qualora la decida di non finanziare Pt_2
ulteriormente il Progetto di ricognizione.....dei patrimonio dell . In ogni caso riconoscono CP_1
come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento) ha, poi, ritenuto che il regolamento contrattuale ricollegasse alla revoca o alla sospensione del finanziamento unicamente il pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui la prestazione fosse stata resa, e per giungere a questa conclusione ha incentrato la motivazione sul contenuto dell'art. 9, omettendo del tutto di indicare le ragioni per le quali non potesse operare la causa di risoluzione, della quale la stessa sentenza dà atto, prevista nel richiamato art. 12>;
3 <
5.4. ulteriore profilo di intrinseca contraddittorietà si rinviene nell'avere la sentenza impugnata, da un lato, affermato che il finanziamento condizionava il diritto al compenso e che la prestazione poteva «essere eseguita dal prestatore anche a rischio di non essere successivamente ricompensata» e dall'altro ritenuto sussistente un danno risarcibile, pur a fronte della pacifica sospensione, seguita dalla revoca, del finanziamento medesimo;
5.5. è fondato, pertanto, anche il terzo motivo di ricorso che denuncia quest'ultimo ulteriore profilo di contraddittorietà, unitamente alla violazione dell'art. 1363 cod. civ., egualmente sussistente in ragione dell'evidente mancato rispetto del canone di ermeneutica che impone la complessiva valutazione delle clausole contrattuali>.
Ha, quindi, annullato la sentenza e rinviato il giudizio davanti alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione territoriale per un nuovo esame della fattispecie, aggiungendo che < la sentenza impugnata non fa cenno alla domanda di nullità della clausola contrattuale proposta dall'originario ricorrente, sulla cui fondatezza il controricorrente ha insistito nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., né risulta ex actis che il Tribunale abbia sulla stessa statuito,, sicché la questione, se rimasta assorbita sulla base del principio della ragione più liquida, resta devoluta alla cognizione del giudice del rinvio>.
ha tempestivamente riassunto il giudizio, ribadendo la nullità e/o Controparte_3
invalidità della clausola n. 12 del contratto a progetto sottoscritto dalle parti, in ragione della violazione del dettato normativo imposto dall'art. 67 comma 2 D. Lgs 276/03 così come novellato dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero).>
Ha, dunque, concluso chiedendo che:
-<..ove si accerti la violazione di legge come sopra indicata, la Corte d'Appello nel (ri)esaminare la vicenda, non potrà che dichiarare la nullità radicale del recesso anticipato comunicato dall' , con conseguente riconoscimento del risarcimento in favore del lavoratore nella misura CP_1
in cui lo ha correttamente quantificato il Giudice di primo grado e per come lo aveva confermato la
Corte territoriale, vale a dire a far data dalla sospensione dei pagamenti fino alla data di scadenza prevista nel contratto a progetto, vale a dire, quindi, dal 10.08.2015 fino al 30.06.2017.>
-<… nella denegata e non contemplata ipotesi in cui la Corte d'Appello volesse, per assurdo, ritenere efficace e valida la clausola risolutiva, nonostante la surrichiamata previsione normativa, non potrà non accertare che la stessa non può operare in alcun modo retroattivamente fino alla data di sospensione, atteso che non può retroagire oltre la data dell'avveramento della condizione.
4 Si noti, infatti, che al più la clausola potrebbe retroagire alla data della DGR n. 319/2016 del
09.08.2016, che aveva azzerato il finanziamento e quindi fatto “avverare” la condizione. Di conseguenza, la Corte non potrebbe non riconoscere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari, perlomeno, ai compensi pattuiti per il periodo che intercorre tra la illegittima sospensione del compenso (10.08.2015) e la risoluzione per l'avveramento della condizione (da individuarsi con la data di adozione della DGR, vale a dire il 09.08.2016), atteso che essendo il contratto a progetto in esame, un contratto ad esecuzione continuata è, per definizione, sottratto, ai sensi dell'art. 1360 co. 2 c.c., alla regola della retroattività della condizione. Peraltro, vale la pena ricordare che nel ricorso in appello fu la stessa ad inserire, quale subordinata, CP_2
nelle proprie conclusioni tale circostanza.>.
Controparte_4
, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto delle
[...]
domande avversarie, reiterando le argomentazioni già spese nei precedenti gradi di giudizio.
2.6- Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
3. Procedendo al nuovo esame della controversia nei limiti e nell'ottica dei principi enunciati dalla
Cassazione, questa Corte osserva quanto segue.
3.1- Secondo il regolamento pattizio stabilito tra le parti, le uniche vicende del finanziamento che hanno rilievo sono la sua sospensione o cessazione e lo hanno solo nel senso di potere determinare esclusivamente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Tanto è dato desumere sia avuto riguardo al tenore letterale della clausola n.12 (“. … E' altresì facoltà del committente recedere dagli obblighi contrattuali qualora la decida di Parte_2
non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione, regolarizzazione giuridica, valorizzazione
e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell' . In ogni caso le parti CP_1
riconoscono come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento”), sia avuto riguardo alla circostanza che alcun'altra disposizione contrattuale autorizza anche la sospensione del rapporto nel caso di sospensione o cessazione o riduzione del finanziamento.
5 Né una diversa indicazione può trarsi dall'art. 9 del contratto a progetto: essa, disponendo che “ …
Le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della . Nel caso di scioglimento del contratto prima del Parte_2
termine, il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione
d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto”, non fa altro che subordinare
“all'erogazione delle somme necessarie da parte della ” non già l'esecuzione della Pt_2 Pt_2
prestazione lavorativa dedotta in contratto, bensì il pagamento del compenso pattuito per quella stessa prestazione.
3.2-E' possibile, quindi, sin da ora confermare la declaratoria di illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto adottato dall' il 10.8.2015, sul presupposto della “riduzione” della CP_1
provvista finanziaria, che la regione le aveva comunicato con nota del 17.7.2015 Pt_2
3.3-Quanto invece al recesso esercitato successivamente dall' , a seguito della delibera CP_1
regionale n.319/2016 del 9.8.2016 di revoca del finanziamento, ritiene la Corte che esso sia legittimo perché posto in essere nei limiti e conformemente alla predetta clausola contrattuale n.12, la cui validità non è revocabile in dubbio.
3.4-Non è, infatti, condivisibile l'assunto del ricorrente che ne predica la radicale nullità in Pt_1
quanto contrastante con l'art. 67 comma 2 D. Lgs 276/03 che, così come novellato dalla L.
92/2012, avrebbe limitato in maniera inderogabile la facoltà di recesso del committente alle ipotesi tassative ivi elencate tra le quali non è annoverata quella in discussione di revoca della provvista finanziaria destinata alla realizzazione del progetto.
L'art 67 invocato dal ricorrente non opera nella fattispecie perché l' è una pubblica CP_1
amministrazione ( v. cass.29617/2019) e l'art.1 comma 2 del cit dlgs dispone che <...2 . Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale>.
4. Da quanto finora esposto consegue che va riconosciuto allo il diritto al risarcimento del Pt_1
danno, parametrato ai compensi pattuiti, limitatamente al periodo dal 10.8.2015 al 9.8.2016, in cui il rapporto si è legittimamente risolto in forza della intervenuta revoca dei finanziamenti regionali e della disposizione pattizia che, per l'appunto, contemplava tale evenienza come causa risolutiva del rapporto di lavoro.
5.Occorre, pertanto, decurtare dall'importo liquidato nella sentenza di primo grado, il quantum relativo al periodo non dovuto (ossia i 326 giorni compresi tra il 9 agosto 2016 ed il 30.6.2017). Ed allora, siccome la cifra complessivamente liquidata a favore della ricorrente è relativa ai 681 giorni
6 compresi tra il 1^ agosto 2015 ed il 30.6.2017, per rideterminare il quantum dovuto è sufficiente eseguire la seguente operazione matematica (in cui 355, ossia 681-326, è il numero di giorni in relazione ai quali è dovuto il risarcimento del danno):
€ 38.638,12: 681=x:355;
x= 20.141,75.
6.L va, quindi, condannata a corrispondere allo la somma complessiva di euro CP_1 Pt_1
20.141,75, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della leggen.724/1994, escluso il cumulo tra tali poste accessorie.; in tal senso parzialmente riformandosi la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1015/2018 .
7.Le spese processuali- compensate per metà in ragione della reciproca soccombenza che si delinea tra le parti rispetto all'esito complessivo della lite1- vanno poste, per la restante metà, a carico dell' e liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle CP_1
vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa per la fascia di valore fino a euro 26.000.
PQM
definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione riassunto da Pt_1
, con ricorso depositato l'11.10.2022, sull'appello proposto dall' , con ricorso
[...] CP_1
depositato in data 17.12.2018, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro,n.
1015/2018, resa in data 27 giugno 2018, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a corrispondere a la somma di euro CP_1 Parte_1
20.141,75, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge, dal di della maturazione al soddisfo;
-conferma nel resto;
1 Cass. SSUU n° 32906/22i:< In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>.
7 -compensa per metà le spese processuali e pone a carico dell' la restante metà liquidata in CP_1
euro 1.347,00 per il primo grado, in euro 1.453,00 per il grado di appello, in euro 1541,00 per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in euro 1453,00 per il presente giudizio di rinvio;
tutte oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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