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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 24.04.2025, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 12226/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Pablo PLUVIANO
Domicilio eletto: in Genova, Via Bernardo Castello 3/13
presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
1 CONTUMACE
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da visto del 24.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio celebrato con CP_1 rito civile in Genova, il 13.07.2006,
- Che, in considerazione di divergenze insanabili insorte fra i coniugi la ricorrente, ha proposto ricorso per separazione giudiziale nella causa RG n. 2006/2023 definita con sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 412/2024 del 09.02.2024;
- Che già nel maggio 2022 il marito ha abbondonato la casa familiare senza fornire recapiti, pur risultando ancora ivi formalmente residente;
- Che è venuta meno definitivamente fra i coniugi ogni comunione materiale e spirituale e non vi è prospettiva alcuna di ricostituzione del legame famigliare.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di scioglimento del matrimonio Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si è CP_1
costituita, né è comparsa all'udienza del 10.04.2025 ed essendo il ricorso regolarmente notificato a tale udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente, comparsa personalmente e interpellata dal giudice, ha dichiarato di avere perso i contatti col marito, che non vi sono possibilità di conciliazione e di essere intenzionata a pervenire al divorzio.
2 Il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. All'esito la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente inoltre ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione, precisando di aver perso ogni contatto col marito.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica pertanto, in mancanza di figli, non vi è altro su cui occorra provvedere.
Non essendovi soccombenza nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova, il 13.07.2006, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova al numero atto 590, Parte I, anno 2006, Uff.1,
da
(c. f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
3 (c. f. ), nato JE (TUNISIA) il CP_1 C.F._2
20.08.1969,
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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