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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 63/2023 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato l'11.1.2023, vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore/legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Gaibani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Padova, Via E. Filiberto n. 3, attore in riassunzione/convenuto in p.g e appellato in s.g.
E
, C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del liquidatore, sig. , con sede legale in Jesolo (VE), Via Murano n. Controparte_1
3, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon, con domicilio eletto presso il medesimo, in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 10, convenuta in riassunzione/attrice in p.g., appellante in s.g. avente ad oggetto: riassunzione del giudizio n. 19/2015 R.G. C.A. Venezia a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla S.C. con ordinanza n. 29845/2022 del
12.10.2022, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal
[...]
contro la soc. cassato la Parte_1 Controparte_1 impugnata sentenza n. 1923/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione
1 civile, e rinviato alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; causa trattenuta in decisione e quindi decisa in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni del : Parte_1
“Il precisa le conclusioni come da atto di citazione in riassunzione Parte_1
11/1/12023: “contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1923/2016, voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia accertare e dichiarare che la delibera del
29/3/2008 del , approvata con la Parte_3 maggioranza di 560,46 millesimi, è legittima e valida in quanto conforme alle disposizioni del cod. civ., poiché, come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 12/10/2022 non ha ad oggetto innovazioni per la approvazione delle quali sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli articoli
1120, comma 1, e 1136, comma 5, del cod. civ.; conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla società contro la Controparte_1 sentenza di I grado del Tribunale di Venezia, sede distaccata di Portogruaro, n.
38/2014. Con ogni riserva nel merito e istruttoria. Spese e compensi di lite rifusi, del primo e secondo grado del giudizio, del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e della presente fase del giudizio”; conclusioni della Controparte_1
“Nel merito in via principale: dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del per violazione di legge Parte_1
e di regolamento. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Richiesta di distrazione delle spese di lite: si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 28.4.2008 la società Controparte_1
condomina del (anche denominato in atti
[...] Parte_1
, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Parte_1
Distaccata di Portogruaro, il predetto Condominio, chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero annullarsi, la delibera assembleare del 29.3.2008 per violazione di legge e di
2 regolamento, e segnatamente in quanto approvata senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, co. 5, c.c., ed in particolare da condomini rappresentanti soltanto 560,44/1000, anziché i due terzi del valore dell'edificio. Nello specifico, a fondamento della domanda allegava: a) che con delibera del 29.3.2008
(confermativa di una precedente delibera del 27.10.2007), l'assemblea del con una maggioranza di 560,46 Parte_4 millesimi, sospendeva i lavori di rifacimento delle fognature e di consolidamento strutturale, precedentemente autorizzati con delibera del 4.3.2006; b) che trattandosi di una delibera avente ad oggetto interventi edilizi qualificabili come innovazioni, per la relativa approvazione sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c., invece insussistente, tanto più considerata la nullità di una parte rilevante delle deleghe rilasciate da alcuni condomini;
c) che la delibera doveva, infine, ritenersi nulla per essersi tenuta l'assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione.
2. Nel contraddittorio con il – che si costituiva in causa contestando Parte_1 la domanda attorea sotto tutti i profili dedotti, in particolare evidenziando: a) che si trattava di una delibera meramente confermativa della sospensione dei lavori deliberati nel 2006 (e non contestati), già disposta con delibera del 27.10.2007, a propria volta non impugnata;
b) che le deleghe erano contestabili dal solo delegante, ma non anche da terzi;
c) che la sede dove si era legittimamente tenuta l'assemblea, nella ricorrenza di una condizione di necessità, era stata comunque comunicata a tutti i condomini, tanto è vero che la stessa vi aveva regolarmente Controparte_1 partecipato – il giudice di primo grado disponeva C.T.U. al fine di valutare la tipologia delle opere oggetto della delibera, all'esito della quale il consulente valutava si trattasse di innovazioni. Sulla base di tale valutazione (che condivideva), il giudice, rilevata d'ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006 (con la quale si era deciso di dare corso alle opere), rigettava la domanda di nullità/annullamento della delibera del 29.3.2008 (con la quale era stata confermata la sospensione delle suddette opere) sul rilievo che “la parte attrice non [avesse] ragione di dolersi della nullità della delibera che [aveva] disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l'assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge” (cfr. sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Distaccata di Portogruaro, n. 38/2014, pag. 3-4: “(omissis) L'impugnazione è nonostante ciò infondata per ragioni ben diverse da quelle accampate dal CP_2
3
[...] resistente. Si osserva infatti che è la stessa parte attrice a dolersi del fatto che l'assemblea non avesse i poteri di sospendere i lavori perché era richiesta la doppia maggioranza, costruendo la domanda sul presupposto che i lavori sospesi sono gli stessi che nella assemblea del 4.3.2006 l'adunanza aveva approvato, sicché rientra nello scrutinio giudiziale la validità anche di tale atto presupposto. Validità che nel caso in esame deve essere esclusa, posto che la delibera non è stata adottata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136, V co., c.c., essendo stata adottata alla unanimità da 34 condomini su 60 rappresentanti soltanto 641,498 millesimi del valore della proprietà, inferiore pertanto ai 666,67 richiesti, sicché è nulla (cfr. doc.
4 parte attrice), non avendo quella assemblea potere decisorio su tale questione. La parte attrice non ha pertanto ragione di dolersi della nullità delle delibera che ha disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l'assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge. L'impugnazione va pertanto rigettata”).
3. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la Controparte_1 chiedendo: “nel merito in via principale: - dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; - dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del per Parte_1 violazione di legge e di regolamento;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”, deducendo, a fondamento delle domande: i) con il primo motivo – rubricato: “violazione e falsa applicazione degli articoli 1120,
1136 e 1137 c.c.: il giudice ha illegittimamente dichiarato d'ufficio la nullità della delibera condominiale del 4 marzo 2006 per l'asserita mancanza del quorum deliberativo che, come noto, può comportate solo motivo di annullabilità da farsi valere nel termine perentorio di 30 giorni (non trattandosi di ipotesi di nullità) – che
“La delibera del marzo 2006 non era stata impugnata da nessuno dei condomini, nel termine di trenta giorni come prescritto dall'art. 1137 cc, con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi valida ed inoppugnabile. Il Giudice, pertanto, ha commesso una evidente violazione di legge per aver applicato in modo erroneo gli artt. 1120, 1136, V comma, 1137 c.c.”; b) con il secondo motivo – rubricato:
“violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. – abnorme/erronea valutazione delle risultanze istruttorie” – che “Il Giudice, mancando la copia integrale della delibera del 4 marzo
2006, non poteva dichiarare la nullità della stessa basandosi sul mero estratto (doc.
4 fasc. I grado). L'estratto, risultando privo dell'esauriente indicazione dell'intero contenuto del verbale, dell'ordine del giorno, e dei nominativi dei condomini presenti,
4 non può avere la stessa valenza probatoria della copia del verbale. Il Giudice, inoltre, in sentenza, ha richiamato in modo erroneo le percentuali dei millesimi che avevano approvato i due punti posti all'ordine del giorno. La delibera non era stata approvata con la maggioranza di 641,498 millesimi. All'assemblea erano rappresentati solo
560,464 millesimi da cui vanno detratti quelli della pari a 103,00 (doc. CP_1
7 fasc. I grado)”; c) con il terzo motivo – rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1137 c.c.” – che “il Giudice [aveva] commesso violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1137 c.c. nel momento in cui ha proceduto d'ufficio, in modo arbitrario, alla previa valutazione della nullità della delibera del 4 marzo 2006 rilevando che “rientra nello scrutinio giudiziale la validità di tale atto presupposto”. Il GO , infatti, poteva dichiarare d'ufficio la nullità di un atto Per_1 in presenza di tali presupposti: la previa verifica del fatto che l'invalidità era stata allegata e dimostrata da almeno una delle parti;
l'instaurazione del contradditorio sulla stessa invalidità (la Cassazione sul punto, anche se in materia contrattuale, è consolidata: cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/09/2012, n. 14828). La nullità non era stata allegata da nessuna delle parti e non era nemmeno stata oggetto di discussione”; d) con il quarto motivo – rubricato: “motivazione carente, insufficiente, contraddittoria” – che il giudice “nel momento in cui ha riconosciuto che la delibera del 29 marzo 2008 era viziata perché l'assemblea non poteva deliberare su un oggetto senza averne i poteri, doveva accogliere, per l'effetto, l'azione attorea. La domanda introduttiva del giudizio, infatti, aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera stessa. La contraddittorietà della motivazione è palese.
La in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, aveva Controparte_1 ben ragione di dolersi dell'invalidità della delibera. Un tanto valeva anche per l'ipotesi in cui fosse stato corretto il ragionamento del Tribunale di nullità della delibera del 4 marzo 2006. Non si comprende, infatti, perché l'odierna appellante non avrebbe avuto ragione di dolersi di una delibera che sospendeva i lavori sulle parti comuni condominiali che la stessa stava realizzando con evidente pregiudizio arrecato alle sue ragioni”.
4. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1923/2016, ritenne che il giudice di primo grado avesse errato nel rilevare d'ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006
(trattandosi di decisione annullabile, la quale, però, non era stata impugnata tempestivamente ai sensi dell'art. 1137 c.c.) e sulla base delle stesse considerazioni annullò la delibera del 29.3.2008 siccome anch'essa relativa ad opere costituenti innovazioni e anch'essa non rispettosa delle maggioranze previste dalla legge.
5 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il sulla base di un unico motivo, censurante la violazione o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1136, comma 5, e 1120, comma 1, c.c., sul presupposto che le opere oggetto della delibera impugnata non potevano essere considerate innovazioni, avendo la sentenza impugnata statuito in tal senso in violazione della giurisprudenza di legittimità (vengono citate Cass., n. 16639/2007; Cass., n.
15460/2002; Cass., n. 6192/1984; Cass., n. 5132/1983; Cass., n. 5975/2004). La controricorrente ribatteva che la qualificazione alla stregua di Controparte_1 innovazioni era stata effettuata dal giudice di primo grado, sicché, non avendo il proposto appello incidentale sul punto, la relativa statuizione doveva Parte_1 ritenersi irrevocabile, siccome coperta dal giudicato.
6. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio n. 29845/2022, ha accolto il ricorso, ritenendo che in considerazione del suo oggetto la delibera impugnata non fosse in realtà riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1120 c.c., essendosi stabilito “di non concedere alla l'autorizzazione alla prosecuzione dei Controparte_1 lavori mantenendo ferma la sospensione degli stessi sulle parti comuni condominiali perché eseguiti in difformità da quanto autorizzato dall'assemblea per i seguenti ulteriori motivi (..)”, limitandosi, quindi, a confermare la condizione interinale di sospensione dell'esecuzione dei lavori precedentemente autorizzati (sospensione già disposta con una precedente delibera condominiale del 27.10.2007), esibendo un carattere ordinatorio provvisorio, confermativo dello status quo. In buona sostanza, in considerazione di tali specifici effetti, l'oggetto di tale delibera non sarebbe riconducibile al concetto di innovazione, come delineato dall'art. 1120 c.c., non integrando una decisione di segno uguale e contrario all'originaria delibera autorizzativa. Non coglierebbe, poi, nel segno la difesa della Controparte_1 circa l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione come innovazioni delle opere de quibus, dal momento che la relativa statuizione (operata dal giudice di primo grado sulla scorta dell'espletata c.t.u., e confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia) concerneva evidentemente la delibera che decise l'esecuzione delle opere stesse (quella del 4.3.2006), e non già la successiva del 29.3.2008 (in questa sede rilevante), che ne confermò la sospensione. Per l'effetto, ha cassato la sentenza d'appello e rinviato a questa stessa Corte territoriale, in diversa composizione, al fine di un riesame del contenuto della delibera impugnata sulla scorta di tali considerazioni, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
6 7. Il processo è stato riassunto dal chiedendo che la Corte Parte_1
d'Appello, in riforma della sentenza n. 1923/2016, “voglia accertare e dichiarare che la delibera del 29.3.2008 del , approvata Parte_3 con la maggioranza di 560,46 millesimi, è legittima e valida in quanto conforme alle disposizioni del cod. civ., poiché, come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 12/10/2022 non ha ad oggetto innovazioni per la approvazione delle quali sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli articoli
1120, comma 1, e 1136, comma 5, del cod. civ.; conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla società contro la Controparte_1 sentenza di I grado del Tribunale di Venezia, sede distaccata di Portogruaro, n.
38/2014. Spese e compensi di lite rifusi, del primo e secondo grado del giudizio, del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e della presente fase del giudizio”.
8. La si è costituita nel presente giudizio di rinvio deducendo: a) Controparte_1 la nullità della delibera del 29 marzo 2008 in quanto pregiudizievole del diritto dei singoli condomini al libero godimento delle parti comuni, avendo confermato la sospensione di lavori che necessitavano invece di urgente completamento, nonché,
b), per violazione di norme imperative ed oggetto illecito, atteso che la conferma della sospensione dei lavori manteneva il cantiere in uno stato di insicurezza, pericoloso per l'incolumità delle persone;
c) violazione degli artt. 1104 e 1105 c.c.: la delibera del 29 marzo 29 marzo 2008, anche se meramente confermativa della sospensione del 27 ottobre 2007, andava comunque approvata con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 5, c.c., perché afferente all'amministrazione delle cose comuni;
d) la nullità della delibera del 29 marzo 2008 di ratifica della delibera del 27 ottobre 2007, a sua volta nulla: 1) per violazione, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, di norme imperative ed illiceità dell'oggetto; 2) in quanto incidente sui beni di proprietà esclusiva della concludendo, quindi, Controparte_1 nei seguenti termini: “Nel merito in via principale: dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del Parte_1 per violazione di legge e di regolamento;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
richiesta di distrazione delle spese di lite: si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato”.
7 9. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente differita all'udienza del 20.2.2025; precisate dalle parti costituite le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi discussa e decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
10. La delibera in data 29 marzo 2008 del Parte_1 oggetto di causa dispone nei seguenti termini: “ , Via Burano Parte_1
30021 Verbale della Assemblea Straordinaria del 29.03.2008. Parte_4
Addì Sabato 29 Marzo 2008 alle ore 9,30, presso il Ristorante "ASTRO" Viale Lepanto
86 a Porto S. Margherita di Caorle, si è riunita in seconda convocazione, per essere andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria del condomini del cond. Pt_1 di indetta con regolare avviso spedito per raccomandata a tutti i Parte_1 proprietari in data 17-03-2008 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Ripresa dei lavori condominiali relativi alla fognatura ed al recupero dei locali tecnici, già approvati nell'assemblea del 27/01/07 (la fognatura serve per scaricare l'acqua della piscina e deve essere realizzata prima dell'inizio della stagione estiva in modo da rendere a norma e accessibile l'impianto).
2. Autorizzazione alla per la ripresa del lavori di sistemazione esterna (marciapiede di Controparte_1 accesso ai locali).
3. Esame ed eventuale approvazione della proposta di sistemazione del parcheggi sull'area condominiale, con la creazione di nuovi posti auto. Criteri per l'assegnazione.
4. Varie ed eventuali (tetto casa 3). Sono presenti in proprio o per delega i seguenti proprietari, rappresentanti i millesimi a fianco di ciascuno indicati.
(omissis). Autorizzazione alla per la ripresa del lavori di sistemazione Controparte_1 esterna (marciapiede di accesso al locali). Viene fatto presente che più volte era stata convocata la a un incontro con l'amministratore per una Controparte_1 chiarificazione e risolvere le controversie in atto, ma ciò non si è mai realizzato. Il presidente rivolgendosi al sig. fa presente che con verbale del 4-03- CP_1
2006 l'assemblea in riunione straordinaria, autorizzava la trasformazione dell'ex ristorante in quattro appartamenti. A tal proposito chiede alla ditta quanti CP_1 sono gli appartamenti ricavati nell'ex ristorante. La ditta si rifiuta di CP_1 rispondere. L'avv. Gaibani fa presente che quanto approvato dal Comune è sempre fatti salvi i diritti di terzi, e che quindi è necessaria anche l'autorizzazione dei condominio. Il sig. per conto della chiede a quale titolo l'avv. Tes_1 Controparte_1
Gaibani partecipa all'assemblea Il Presidente chiarisce che l'avv. presenzia su
8 richiesta dell'assemblea precedente del 24-11-2007. Il presidente propone di continuare la sospensione del lavori fino ad avvenuto incontro tra le parti con esito positivo. L'avv. Gaibani prende la parola e precisa che esiste una relazione del geom. che specifica tutte le opere eseguite in difformità da quanto approvato P_ dall'assemblea: modifica alla forometria sulle facciate est e sud e forme diverse delle prese di luce nel porticato principale: la predisposizione degli attacchi per il condizionamento, lesivi del decoro del complesso. Il muretto verso la piscina di altezza superiore a quanto approvato. Si riprende la discussione relativa al secondo punto dell'ordine del giorno: preso atto che la ditta ha eseguito sulle CP_1 parti comuni dei lavori in difformità da quanto autorizzato dall'assemblea (- modifica delle forometrie facciali est e sud;
- forma diversa delle prese di luce sul porticato principale;
- mancanze grigliati di mascheramento;
- predisposizione attacchi (per condizionatori) anche con lesione del decoro;
muretto dell'apertura sulla piscina in altezza superiore al previsto apertura muretto lato mare) e che tale comportamento ha determinato da parte del l'invito a non proseguire nel lavori in attesa Parte_1 che la ditta fornisca chiarimenti su tale problema, chiarimenti che seppur CP_1 richiesti in data odierna non sono ancora stati forniti, conferma la sospensione dei lavori nelle parti comuni, auspicando comunque che entro il 10.4.2008 la ditta si renda disponibile ad un incontro per fornire delle soluzioni che tengano CP_1 conto delle richieste del . La ditta si riserva di rispondere in Parte_1 CP_1 quanto trattandosi di relazione suggerita da legale, intende interpellare i propri legali al fine di dare risposte in merito. Precisa altresì che quanto ad oggi risulta il cantiere CP_ da operato a mezzo supporti professionali(geom. e geom. cosi da P_ risultargli gli stessi lavori in fase di ultimazione eseguiti a mezzo di progetto di variante sviluppato e concordato con i predetti tecnici, presentato agli uffici urbanistici e dagli stessi approvato e anche, per quanto risulta a memoria, presentato all'assemblea e dalla stessa approvato a maggioranza. L'assemblea preso atto di quanto dichiarato dal sig. per conto della contesta la rilevanza Tes_1 CP_1 in ambito privatistico/condominiale delle eventuali autorizzazioni della pubblica amministrazione, e preso atto di quanto dichiarato oggi dalla ditta Controparte_1 ferma restando la sospensione dei lavori, si riserva dopo il 10 Aprile 2008 di revocare ogni autorizzazione concessa alla ditta in conformità al regolamento CP_1 condominiale in materia contrattuale art. 11 (vieta il cambio di destinazione d'uso) e art. 2 (che vieta, senza autorizzazione dell'assemblea, interventi sulle parti comuni).
L'assemblea delega i sigg. e sig.ra a rappresentare il CP_5 CP_6
9 condominio nell'eventuale incontro che dovrà essere richiesto dalla ditta CP_1
Il presidente dà lettura di quanto verbalizzato relativamente al punto 2
[...] dell'O.d.G. e l'assemblea approva alla unanimità con l'astensione della ditta CP_1
A tal punto l'assemblea riprende la discussione del primo punto all'O.d.G. Il
[...] geom. illustra le diverse modalità di intervento per la soluzione del problema P_ relativo a messa a norma dell'impianto fognario e delle acque della piscina. Preso atto da quanto illustrato dal geom. l'assemblea all'unanimità, contraria la ditta P_
, delibera di affidare alla ditta i lavori di sistemazione delle CP_1 Parte_5 fognature e degli scarichi della piscina collegando la linea alla rete della porzione Nord già precedentemente eseguita nei lavori della . Detti lavori dovranno Parte_6 essere eseguiti entro la prima decade del mese di Maggio con la Direzione Lavori affidata al geom. . P_
In relazione alla contestata sospensione dei lavori decisi il 4.3.2006 e il 27.1.2007 la delibera del marzo 2008 è esattamente sovrapponibile a quella del 27.10.2007 (non impugnata), che aveva così disposto: “(omissis) L'approvazione del consuntivo
(punto 2) viene rinviato a dopo la verifica. I sigg. e fanno CP_7 Pt_7 Pt_8 presente all'assemblea che nel presente ordine del giorno mancano due punti importantissimi non discussi (se non in parte) nella precedente del 23.6.2007, che sono: Lavori e ascensore ing. . Fanno altresì notare che a tutt'oggi CP_1 CP_8 non hanno ricevuto alcuna documentazione che doveva essere preparata dall'amministratore e dal geom. relativamente ai lavori in corso della ditta P_
Il sig. ha ricevuto solo oggi in assemblea, a mano la CP_1 CP_7 raccomandata di convocazione. (rimandata erroneamente al mittente dalle Poste). Il geom. invitato dall'assemblea espone le arie fasi relative alla evoluzione dei P_ lavori eseguiti dalla Vengono prese in visione le risposte del Comune a CP_1 seguito dei sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e ai tecnici del Comune a seguito delle denunce dell'amministratore e dei condomini. Il geom. relaziona P_ inoltre anche sulia soluzione del corridoio locati tecnici approvata nell'assemblea del CP_ 27.01.07. Il geom. , progettista, relaziona sulle motivazioni che hanno orientato le scelte per la soluzione del corridoio locali tecnici Interviene sull'argomento il geom. CP_
che riconosce la corretta relazione del geom. fermo restando che c'era CP_9 un accordo con la di informare il condominio ogni qual volta durante la CP_1 esecuzione dei lavori, riscontrasse inconvenienti che coinvolgessero il Parte_1 CP_ stesso. Il geom. , per quanto riguarda le finestre realizzate sotto il portico di ingresso, sostiene che sono solo prese di luce e che verranno mascherate da una
10 grata, L'assemblea dissente da questa durante la esecuzione dei lavori, riscontrasse CP_ inconvenienti che coinvolgessero il stesso. Il geom. , per quanto Parte_1 riguarda le finestre realizzate sotto il portico di ingresso, sostiene che sono solo prese di luce e che verranno mascherate da una grata. L'assemblea dissente da questa versione ritenendo che un domani queste possano essere sostituite da apribili. Il dott.
ricordando le promesse del sig. consulente della in Per_2 Tes_1 CP_1 merito alla collaborazione col condominio, mette in evidenza la mancanza di quanto promesso e mette in guardia l'assemblea per quanto riguarda le possibili conseguenze ricordando che per quanto riguarda la proprietà privata risponde il singolo proprietario mentre per quanto riguarda le parti comuni è necessaria l'approvazione di tutti i condomini. Il dott. ritiene che anche le opere relative Per_2 ai lavori condominiali debbano essere sospese in quanto fanno parte di una soluzione CP_ complessiva. Il geom. chiarisce che i lavori che erano stati ripresi e poi sospesi, riguardavano opere condominiali. Il geom. esaminato lo stato di fatto e P_ CP_ sentita la relazione del geom. sui lavori nei locali comuni seminterrati, propone all'assemblea la sospensione dei lavori sia interni che esterni della che
CP_1 quelli condominiali fino a nuovi accordi con la stessa L'assemblea
CP_1 approva alla unanimità la sospensione dei lavori e dà incarico all'amministratore di convocare la per ripristinare le opere difformi e per la successiva ripresa
CP_1 dei lavori. Alle ore 18,30 ca il Presidente sospende la riunione che sarà riconvocata dopo l'incontro con la .
CP_1
Peraltro, che i lavori oggetto di sospensione nella delibera del marzo 2008 e in quella dell'ottobre 2007 siano gli stessi, è circostanza reiteratamente affermata dalla stessa attrice (v. comparsa conclusionale di primo grado di Controparte_1
p.a., pag. 3-4: “1. (omissis) che l'assemblea del , con delibera del Parte_1
4 marzo 2006, aveva autorizzato la a compiere lavori di risanamento CP_1 strutturale del fabbricato 1 del (comprensivo di lavori sulle parti Parte_1 comuni condominiali e sulla proprietà esclusiva (doc. 1);
2. che l'attrice CP_1 aveva appaltato, su autorizzazione dell'assemblea, tali lavori, alla ditta DO &
UO SR (doc. 2);
3. che l'assemblea condominiale, in seguito, ha sospeso tali lavori con delibera del 27 ottobre 2007 (doc. 5 dove si legge, ultime 6 righe, che la sospensione riguardava le opere esterne ed interne della proprietà esclusiva della e le opere sulle parti comuni condominiali);
4. che i lavori sulle parti CP_1 comuni a suo tempo approvati ed autorizzati con delibera del 4 marzo 2006 coincidevano con quelli oggetto della delibera 27 ottobre 2007 di sospensione dei
11 lavori stessi;
5. che l'assemblea condominiale, con la delibera di cui alla presente controversia DEL 29 MARZO 2008, HA CONFERMATO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI
SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI (do rigo numero 30 dove si legge che l'assemblea condominiale conferma la sospensione dei lavori nelle parti comuni);
6. che i lavori sulle parti comuni condominiali oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, di sospensione dei lavori del 27 ottobre 2007, e di conferma della sospensione dei lavori del 29 marzo 2008 sono gli stessi;
7. che dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si evince chiaramente che i lavori oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, di sospensione dei lavori del 27 ottobre
2007, e di conferma della sospensione dei lavori da ultimare del 29 marzo 2008 sono gli stessi;
8. che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva espressamente specificate che la richiesta di annullamento riguardava la delibera di conferma della sospensione dei lavori del 29 marzo 2008 da ultimare in cui si faceva riferimento al lavori oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, e di sospensione dei lavori del 27 ottobre 2007 (che sono gli stessi)”), nonché rilevata dalla S.C. (v. ordinanza di rinvio, pag. 2 e pag. 4).
Si tratta, quindi, in entrambi i casi, di deliberazioni che non introducono modificazioni all'edificio o ai suoi impianti, ma si limitano a sospendere quanto già in precedenza deciso.
Così stando le cose – in disparte il rilievo della sua inammissibilità per evidente difetto di interesse, atteso che anche laddove detta delibera (del 29.3.2008) fosse annullata rimarrebbe comunque ferma, siccome ormai incontestabile, quella del 27.10.2007, avente, per quanto qui interessa, identico contenuto, donde comunque la permanenza dell'effetto sospensivo dei lavori di cui si tratta – l'impugnativa in esame deve ritenersi infondata, in quanto, come rilevato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio
(v. ordinanza 29845/2022, pag. 3, 4), non ha ad oggetto l'introduzione di innovazioni, né la revoca di quanto già disposto, ma esclusivamente la conferma della sospensione temporanea dell'esecuzione dei lavori decisi con le richiamate delibere del 4.3.2006 e del 27.1.2007.
Trattandosi, quindi, di una delibera avente carattere ordinatorio provvisorio, meramente confermativa dello status quo, diversamente da quanto è stato sostenuto dall'attrice (v. atto di citazione introduttivo del giudizio, pag. 7 – 9) Controparte_1 non era richiesta alcuna specifica maggioranza per la sua adozione, donde la sua legittimità siccome approvata con la maggioranza di 560,46 millesimi, conforme alla previsione normativa da ritenersi in concreto applicabile (art. 1136, co. 2, c.c.).
12 Considerato che il preteso mancato rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, co. 4 e 5, c.c. ha costituito l'unico argomento tuttora esaminabile posto dalla a fondamento dell'impugnativa (non essendolo invece più, siccome Controparte_1 respinto in primo grado, e non riproposto, quello di cui al punto 3. di pagina 9 dell'atto di citazione introduttivo), la domanda attorea va respinta. Attesa la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, non sono invero esaminabili, siccome mai in precedenza dedotte, le doglianze articolate nella comparsa di risposta depositata dalla CP_1 in questa fase di rinvio, attinenti ai seguenti profili: a) nullità della delibera del
[...]
29 marzo 2008 in quanto pregiudizievole del diritto dei singoli condomini al libero godimento delle parti comuni;
b) nullità della delibera del 29 marzo 2008 per violazione di norme imperative/oggetto illecito: la conferma della sospensione dei lavori avrebbe mantenuto il cantiere in uno stato di insicurezza, pericoloso per l'incolumità delle persone in violazione della disposizione di natura imperativa dettata dall'art. 677 c.p.; c) violazione degli artt. 1104 e 1105 cc: la delibera del 29 marzo
29 marzo 2008, anche se meramente confermativa della sospensione del 27 ottobre
2007, andava comunque approvata con le maggioranze di cui all'art. 1136, v comma,
c.c., perché afferente all'amministrazione delle cose comuni;
d) nullità della delibera del 29 marzo 2008 di ratifica della delibera del 27 ottobre 2007, a sua volta nulla: 1) per violazione, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, di norme imperative ed illiceità dell'oggetto; 2) in quanto incidente sui beni di proprietà esclusiva della
Controparte_1
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno rideterminate sulla base del principio di soccombenza e vanno quindi poste in via definitiva a carico dell'attrice e a favore del Controparte_1 Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e
[...] succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
P.Q.M.
13 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 63/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna la società attrice, , a Controparte_1 rimborsare al le spese di lite del primo Parte_1 grado, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, nei seguenti termini: A) quanto al giudizio di primo grado, in € 7.616, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi;
B) quanto al giudizio d'appello, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi;
C) quanto al giudizio di legittimità, in €
5.513, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi, e in € 1.236 per anticipazioni;
D) quanto al giudizio di rinvio, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi, e in € 807 per anticipazioni.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 63/2023 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato l'11.1.2023, vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore/legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Gaibani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Padova, Via E. Filiberto n. 3, attore in riassunzione/convenuto in p.g e appellato in s.g.
E
, C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del liquidatore, sig. , con sede legale in Jesolo (VE), Via Murano n. Controparte_1
3, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon, con domicilio eletto presso il medesimo, in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 10, convenuta in riassunzione/attrice in p.g., appellante in s.g. avente ad oggetto: riassunzione del giudizio n. 19/2015 R.G. C.A. Venezia a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla S.C. con ordinanza n. 29845/2022 del
12.10.2022, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal
[...]
contro la soc. cassato la Parte_1 Controparte_1 impugnata sentenza n. 1923/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione
1 civile, e rinviato alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; causa trattenuta in decisione e quindi decisa in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni del : Parte_1
“Il precisa le conclusioni come da atto di citazione in riassunzione Parte_1
11/1/12023: “contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1923/2016, voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia accertare e dichiarare che la delibera del
29/3/2008 del , approvata con la Parte_3 maggioranza di 560,46 millesimi, è legittima e valida in quanto conforme alle disposizioni del cod. civ., poiché, come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 12/10/2022 non ha ad oggetto innovazioni per la approvazione delle quali sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli articoli
1120, comma 1, e 1136, comma 5, del cod. civ.; conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla società contro la Controparte_1 sentenza di I grado del Tribunale di Venezia, sede distaccata di Portogruaro, n.
38/2014. Con ogni riserva nel merito e istruttoria. Spese e compensi di lite rifusi, del primo e secondo grado del giudizio, del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e della presente fase del giudizio”; conclusioni della Controparte_1
“Nel merito in via principale: dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del per violazione di legge Parte_1
e di regolamento. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Richiesta di distrazione delle spese di lite: si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 28.4.2008 la società Controparte_1
condomina del (anche denominato in atti
[...] Parte_1
, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Parte_1
Distaccata di Portogruaro, il predetto Condominio, chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero annullarsi, la delibera assembleare del 29.3.2008 per violazione di legge e di
2 regolamento, e segnatamente in quanto approvata senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, co. 5, c.c., ed in particolare da condomini rappresentanti soltanto 560,44/1000, anziché i due terzi del valore dell'edificio. Nello specifico, a fondamento della domanda allegava: a) che con delibera del 29.3.2008
(confermativa di una precedente delibera del 27.10.2007), l'assemblea del con una maggioranza di 560,46 Parte_4 millesimi, sospendeva i lavori di rifacimento delle fognature e di consolidamento strutturale, precedentemente autorizzati con delibera del 4.3.2006; b) che trattandosi di una delibera avente ad oggetto interventi edilizi qualificabili come innovazioni, per la relativa approvazione sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c., invece insussistente, tanto più considerata la nullità di una parte rilevante delle deleghe rilasciate da alcuni condomini;
c) che la delibera doveva, infine, ritenersi nulla per essersi tenuta l'assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione.
2. Nel contraddittorio con il – che si costituiva in causa contestando Parte_1 la domanda attorea sotto tutti i profili dedotti, in particolare evidenziando: a) che si trattava di una delibera meramente confermativa della sospensione dei lavori deliberati nel 2006 (e non contestati), già disposta con delibera del 27.10.2007, a propria volta non impugnata;
b) che le deleghe erano contestabili dal solo delegante, ma non anche da terzi;
c) che la sede dove si era legittimamente tenuta l'assemblea, nella ricorrenza di una condizione di necessità, era stata comunque comunicata a tutti i condomini, tanto è vero che la stessa vi aveva regolarmente Controparte_1 partecipato – il giudice di primo grado disponeva C.T.U. al fine di valutare la tipologia delle opere oggetto della delibera, all'esito della quale il consulente valutava si trattasse di innovazioni. Sulla base di tale valutazione (che condivideva), il giudice, rilevata d'ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006 (con la quale si era deciso di dare corso alle opere), rigettava la domanda di nullità/annullamento della delibera del 29.3.2008 (con la quale era stata confermata la sospensione delle suddette opere) sul rilievo che “la parte attrice non [avesse] ragione di dolersi della nullità della delibera che [aveva] disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l'assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge” (cfr. sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Distaccata di Portogruaro, n. 38/2014, pag. 3-4: “(omissis) L'impugnazione è nonostante ciò infondata per ragioni ben diverse da quelle accampate dal CP_2
3
[...] resistente. Si osserva infatti che è la stessa parte attrice a dolersi del fatto che l'assemblea non avesse i poteri di sospendere i lavori perché era richiesta la doppia maggioranza, costruendo la domanda sul presupposto che i lavori sospesi sono gli stessi che nella assemblea del 4.3.2006 l'adunanza aveva approvato, sicché rientra nello scrutinio giudiziale la validità anche di tale atto presupposto. Validità che nel caso in esame deve essere esclusa, posto che la delibera non è stata adottata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136, V co., c.c., essendo stata adottata alla unanimità da 34 condomini su 60 rappresentanti soltanto 641,498 millesimi del valore della proprietà, inferiore pertanto ai 666,67 richiesti, sicché è nulla (cfr. doc.
4 parte attrice), non avendo quella assemblea potere decisorio su tale questione. La parte attrice non ha pertanto ragione di dolersi della nullità delle delibera che ha disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l'assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge. L'impugnazione va pertanto rigettata”).
3. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la Controparte_1 chiedendo: “nel merito in via principale: - dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; - dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del per Parte_1 violazione di legge e di regolamento;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”, deducendo, a fondamento delle domande: i) con il primo motivo – rubricato: “violazione e falsa applicazione degli articoli 1120,
1136 e 1137 c.c.: il giudice ha illegittimamente dichiarato d'ufficio la nullità della delibera condominiale del 4 marzo 2006 per l'asserita mancanza del quorum deliberativo che, come noto, può comportate solo motivo di annullabilità da farsi valere nel termine perentorio di 30 giorni (non trattandosi di ipotesi di nullità) – che
“La delibera del marzo 2006 non era stata impugnata da nessuno dei condomini, nel termine di trenta giorni come prescritto dall'art. 1137 cc, con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi valida ed inoppugnabile. Il Giudice, pertanto, ha commesso una evidente violazione di legge per aver applicato in modo erroneo gli artt. 1120, 1136, V comma, 1137 c.c.”; b) con il secondo motivo – rubricato:
“violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. – abnorme/erronea valutazione delle risultanze istruttorie” – che “Il Giudice, mancando la copia integrale della delibera del 4 marzo
2006, non poteva dichiarare la nullità della stessa basandosi sul mero estratto (doc.
4 fasc. I grado). L'estratto, risultando privo dell'esauriente indicazione dell'intero contenuto del verbale, dell'ordine del giorno, e dei nominativi dei condomini presenti,
4 non può avere la stessa valenza probatoria della copia del verbale. Il Giudice, inoltre, in sentenza, ha richiamato in modo erroneo le percentuali dei millesimi che avevano approvato i due punti posti all'ordine del giorno. La delibera non era stata approvata con la maggioranza di 641,498 millesimi. All'assemblea erano rappresentati solo
560,464 millesimi da cui vanno detratti quelli della pari a 103,00 (doc. CP_1
7 fasc. I grado)”; c) con il terzo motivo – rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1137 c.c.” – che “il Giudice [aveva] commesso violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1137 c.c. nel momento in cui ha proceduto d'ufficio, in modo arbitrario, alla previa valutazione della nullità della delibera del 4 marzo 2006 rilevando che “rientra nello scrutinio giudiziale la validità di tale atto presupposto”. Il GO , infatti, poteva dichiarare d'ufficio la nullità di un atto Per_1 in presenza di tali presupposti: la previa verifica del fatto che l'invalidità era stata allegata e dimostrata da almeno una delle parti;
l'instaurazione del contradditorio sulla stessa invalidità (la Cassazione sul punto, anche se in materia contrattuale, è consolidata: cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/09/2012, n. 14828). La nullità non era stata allegata da nessuna delle parti e non era nemmeno stata oggetto di discussione”; d) con il quarto motivo – rubricato: “motivazione carente, insufficiente, contraddittoria” – che il giudice “nel momento in cui ha riconosciuto che la delibera del 29 marzo 2008 era viziata perché l'assemblea non poteva deliberare su un oggetto senza averne i poteri, doveva accogliere, per l'effetto, l'azione attorea. La domanda introduttiva del giudizio, infatti, aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera stessa. La contraddittorietà della motivazione è palese.
La in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, aveva Controparte_1 ben ragione di dolersi dell'invalidità della delibera. Un tanto valeva anche per l'ipotesi in cui fosse stato corretto il ragionamento del Tribunale di nullità della delibera del 4 marzo 2006. Non si comprende, infatti, perché l'odierna appellante non avrebbe avuto ragione di dolersi di una delibera che sospendeva i lavori sulle parti comuni condominiali che la stessa stava realizzando con evidente pregiudizio arrecato alle sue ragioni”.
4. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1923/2016, ritenne che il giudice di primo grado avesse errato nel rilevare d'ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006
(trattandosi di decisione annullabile, la quale, però, non era stata impugnata tempestivamente ai sensi dell'art. 1137 c.c.) e sulla base delle stesse considerazioni annullò la delibera del 29.3.2008 siccome anch'essa relativa ad opere costituenti innovazioni e anch'essa non rispettosa delle maggioranze previste dalla legge.
5 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il sulla base di un unico motivo, censurante la violazione o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1136, comma 5, e 1120, comma 1, c.c., sul presupposto che le opere oggetto della delibera impugnata non potevano essere considerate innovazioni, avendo la sentenza impugnata statuito in tal senso in violazione della giurisprudenza di legittimità (vengono citate Cass., n. 16639/2007; Cass., n.
15460/2002; Cass., n. 6192/1984; Cass., n. 5132/1983; Cass., n. 5975/2004). La controricorrente ribatteva che la qualificazione alla stregua di Controparte_1 innovazioni era stata effettuata dal giudice di primo grado, sicché, non avendo il proposto appello incidentale sul punto, la relativa statuizione doveva Parte_1 ritenersi irrevocabile, siccome coperta dal giudicato.
6. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio n. 29845/2022, ha accolto il ricorso, ritenendo che in considerazione del suo oggetto la delibera impugnata non fosse in realtà riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1120 c.c., essendosi stabilito “di non concedere alla l'autorizzazione alla prosecuzione dei Controparte_1 lavori mantenendo ferma la sospensione degli stessi sulle parti comuni condominiali perché eseguiti in difformità da quanto autorizzato dall'assemblea per i seguenti ulteriori motivi (..)”, limitandosi, quindi, a confermare la condizione interinale di sospensione dell'esecuzione dei lavori precedentemente autorizzati (sospensione già disposta con una precedente delibera condominiale del 27.10.2007), esibendo un carattere ordinatorio provvisorio, confermativo dello status quo. In buona sostanza, in considerazione di tali specifici effetti, l'oggetto di tale delibera non sarebbe riconducibile al concetto di innovazione, come delineato dall'art. 1120 c.c., non integrando una decisione di segno uguale e contrario all'originaria delibera autorizzativa. Non coglierebbe, poi, nel segno la difesa della Controparte_1 circa l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione come innovazioni delle opere de quibus, dal momento che la relativa statuizione (operata dal giudice di primo grado sulla scorta dell'espletata c.t.u., e confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia) concerneva evidentemente la delibera che decise l'esecuzione delle opere stesse (quella del 4.3.2006), e non già la successiva del 29.3.2008 (in questa sede rilevante), che ne confermò la sospensione. Per l'effetto, ha cassato la sentenza d'appello e rinviato a questa stessa Corte territoriale, in diversa composizione, al fine di un riesame del contenuto della delibera impugnata sulla scorta di tali considerazioni, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
6 7. Il processo è stato riassunto dal chiedendo che la Corte Parte_1
d'Appello, in riforma della sentenza n. 1923/2016, “voglia accertare e dichiarare che la delibera del 29.3.2008 del , approvata Parte_3 con la maggioranza di 560,46 millesimi, è legittima e valida in quanto conforme alle disposizioni del cod. civ., poiché, come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 12/10/2022 non ha ad oggetto innovazioni per la approvazione delle quali sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli articoli
1120, comma 1, e 1136, comma 5, del cod. civ.; conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla società contro la Controparte_1 sentenza di I grado del Tribunale di Venezia, sede distaccata di Portogruaro, n.
38/2014. Spese e compensi di lite rifusi, del primo e secondo grado del giudizio, del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e della presente fase del giudizio”.
8. La si è costituita nel presente giudizio di rinvio deducendo: a) Controparte_1 la nullità della delibera del 29 marzo 2008 in quanto pregiudizievole del diritto dei singoli condomini al libero godimento delle parti comuni, avendo confermato la sospensione di lavori che necessitavano invece di urgente completamento, nonché,
b), per violazione di norme imperative ed oggetto illecito, atteso che la conferma della sospensione dei lavori manteneva il cantiere in uno stato di insicurezza, pericoloso per l'incolumità delle persone;
c) violazione degli artt. 1104 e 1105 c.c.: la delibera del 29 marzo 29 marzo 2008, anche se meramente confermativa della sospensione del 27 ottobre 2007, andava comunque approvata con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 5, c.c., perché afferente all'amministrazione delle cose comuni;
d) la nullità della delibera del 29 marzo 2008 di ratifica della delibera del 27 ottobre 2007, a sua volta nulla: 1) per violazione, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, di norme imperative ed illiceità dell'oggetto; 2) in quanto incidente sui beni di proprietà esclusiva della concludendo, quindi, Controparte_1 nei seguenti termini: “Nel merito in via principale: dichiararsi la validità della delibera del 4 marzo 2006 in quanto inoppugnabile ex art. 1137 c.c.; dichiararsi la nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 29.3.2008 del Parte_1 per violazione di legge e di regolamento;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
richiesta di distrazione delle spese di lite: si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato”.
7 9. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente differita all'udienza del 20.2.2025; precisate dalle parti costituite le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione e quindi discussa e decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
10. La delibera in data 29 marzo 2008 del Parte_1 oggetto di causa dispone nei seguenti termini: “ , Via Burano Parte_1
30021 Verbale della Assemblea Straordinaria del 29.03.2008. Parte_4
Addì Sabato 29 Marzo 2008 alle ore 9,30, presso il Ristorante "ASTRO" Viale Lepanto
86 a Porto S. Margherita di Caorle, si è riunita in seconda convocazione, per essere andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria del condomini del cond. Pt_1 di indetta con regolare avviso spedito per raccomandata a tutti i Parte_1 proprietari in data 17-03-2008 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Ripresa dei lavori condominiali relativi alla fognatura ed al recupero dei locali tecnici, già approvati nell'assemblea del 27/01/07 (la fognatura serve per scaricare l'acqua della piscina e deve essere realizzata prima dell'inizio della stagione estiva in modo da rendere a norma e accessibile l'impianto).
2. Autorizzazione alla per la ripresa del lavori di sistemazione esterna (marciapiede di Controparte_1 accesso ai locali).
3. Esame ed eventuale approvazione della proposta di sistemazione del parcheggi sull'area condominiale, con la creazione di nuovi posti auto. Criteri per l'assegnazione.
4. Varie ed eventuali (tetto casa 3). Sono presenti in proprio o per delega i seguenti proprietari, rappresentanti i millesimi a fianco di ciascuno indicati.
(omissis). Autorizzazione alla per la ripresa del lavori di sistemazione Controparte_1 esterna (marciapiede di accesso al locali). Viene fatto presente che più volte era stata convocata la a un incontro con l'amministratore per una Controparte_1 chiarificazione e risolvere le controversie in atto, ma ciò non si è mai realizzato. Il presidente rivolgendosi al sig. fa presente che con verbale del 4-03- CP_1
2006 l'assemblea in riunione straordinaria, autorizzava la trasformazione dell'ex ristorante in quattro appartamenti. A tal proposito chiede alla ditta quanti CP_1 sono gli appartamenti ricavati nell'ex ristorante. La ditta si rifiuta di CP_1 rispondere. L'avv. Gaibani fa presente che quanto approvato dal Comune è sempre fatti salvi i diritti di terzi, e che quindi è necessaria anche l'autorizzazione dei condominio. Il sig. per conto della chiede a quale titolo l'avv. Tes_1 Controparte_1
Gaibani partecipa all'assemblea Il Presidente chiarisce che l'avv. presenzia su
8 richiesta dell'assemblea precedente del 24-11-2007. Il presidente propone di continuare la sospensione del lavori fino ad avvenuto incontro tra le parti con esito positivo. L'avv. Gaibani prende la parola e precisa che esiste una relazione del geom. che specifica tutte le opere eseguite in difformità da quanto approvato P_ dall'assemblea: modifica alla forometria sulle facciate est e sud e forme diverse delle prese di luce nel porticato principale: la predisposizione degli attacchi per il condizionamento, lesivi del decoro del complesso. Il muretto verso la piscina di altezza superiore a quanto approvato. Si riprende la discussione relativa al secondo punto dell'ordine del giorno: preso atto che la ditta ha eseguito sulle CP_1 parti comuni dei lavori in difformità da quanto autorizzato dall'assemblea (- modifica delle forometrie facciali est e sud;
- forma diversa delle prese di luce sul porticato principale;
- mancanze grigliati di mascheramento;
- predisposizione attacchi (per condizionatori) anche con lesione del decoro;
muretto dell'apertura sulla piscina in altezza superiore al previsto apertura muretto lato mare) e che tale comportamento ha determinato da parte del l'invito a non proseguire nel lavori in attesa Parte_1 che la ditta fornisca chiarimenti su tale problema, chiarimenti che seppur CP_1 richiesti in data odierna non sono ancora stati forniti, conferma la sospensione dei lavori nelle parti comuni, auspicando comunque che entro il 10.4.2008 la ditta si renda disponibile ad un incontro per fornire delle soluzioni che tengano CP_1 conto delle richieste del . La ditta si riserva di rispondere in Parte_1 CP_1 quanto trattandosi di relazione suggerita da legale, intende interpellare i propri legali al fine di dare risposte in merito. Precisa altresì che quanto ad oggi risulta il cantiere CP_ da operato a mezzo supporti professionali(geom. e geom. cosi da P_ risultargli gli stessi lavori in fase di ultimazione eseguiti a mezzo di progetto di variante sviluppato e concordato con i predetti tecnici, presentato agli uffici urbanistici e dagli stessi approvato e anche, per quanto risulta a memoria, presentato all'assemblea e dalla stessa approvato a maggioranza. L'assemblea preso atto di quanto dichiarato dal sig. per conto della contesta la rilevanza Tes_1 CP_1 in ambito privatistico/condominiale delle eventuali autorizzazioni della pubblica amministrazione, e preso atto di quanto dichiarato oggi dalla ditta Controparte_1 ferma restando la sospensione dei lavori, si riserva dopo il 10 Aprile 2008 di revocare ogni autorizzazione concessa alla ditta in conformità al regolamento CP_1 condominiale in materia contrattuale art. 11 (vieta il cambio di destinazione d'uso) e art. 2 (che vieta, senza autorizzazione dell'assemblea, interventi sulle parti comuni).
L'assemblea delega i sigg. e sig.ra a rappresentare il CP_5 CP_6
9 condominio nell'eventuale incontro che dovrà essere richiesto dalla ditta CP_1
Il presidente dà lettura di quanto verbalizzato relativamente al punto 2
[...] dell'O.d.G. e l'assemblea approva alla unanimità con l'astensione della ditta CP_1
A tal punto l'assemblea riprende la discussione del primo punto all'O.d.G. Il
[...] geom. illustra le diverse modalità di intervento per la soluzione del problema P_ relativo a messa a norma dell'impianto fognario e delle acque della piscina. Preso atto da quanto illustrato dal geom. l'assemblea all'unanimità, contraria la ditta P_
, delibera di affidare alla ditta i lavori di sistemazione delle CP_1 Parte_5 fognature e degli scarichi della piscina collegando la linea alla rete della porzione Nord già precedentemente eseguita nei lavori della . Detti lavori dovranno Parte_6 essere eseguiti entro la prima decade del mese di Maggio con la Direzione Lavori affidata al geom. . P_
In relazione alla contestata sospensione dei lavori decisi il 4.3.2006 e il 27.1.2007 la delibera del marzo 2008 è esattamente sovrapponibile a quella del 27.10.2007 (non impugnata), che aveva così disposto: “(omissis) L'approvazione del consuntivo
(punto 2) viene rinviato a dopo la verifica. I sigg. e fanno CP_7 Pt_7 Pt_8 presente all'assemblea che nel presente ordine del giorno mancano due punti importantissimi non discussi (se non in parte) nella precedente del 23.6.2007, che sono: Lavori e ascensore ing. . Fanno altresì notare che a tutt'oggi CP_1 CP_8 non hanno ricevuto alcuna documentazione che doveva essere preparata dall'amministratore e dal geom. relativamente ai lavori in corso della ditta P_
Il sig. ha ricevuto solo oggi in assemblea, a mano la CP_1 CP_7 raccomandata di convocazione. (rimandata erroneamente al mittente dalle Poste). Il geom. invitato dall'assemblea espone le arie fasi relative alla evoluzione dei P_ lavori eseguiti dalla Vengono prese in visione le risposte del Comune a CP_1 seguito dei sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e ai tecnici del Comune a seguito delle denunce dell'amministratore e dei condomini. Il geom. relaziona P_ inoltre anche sulia soluzione del corridoio locati tecnici approvata nell'assemblea del CP_ 27.01.07. Il geom. , progettista, relaziona sulle motivazioni che hanno orientato le scelte per la soluzione del corridoio locali tecnici Interviene sull'argomento il geom. CP_
che riconosce la corretta relazione del geom. fermo restando che c'era CP_9 un accordo con la di informare il condominio ogni qual volta durante la CP_1 esecuzione dei lavori, riscontrasse inconvenienti che coinvolgessero il Parte_1 CP_ stesso. Il geom. , per quanto riguarda le finestre realizzate sotto il portico di ingresso, sostiene che sono solo prese di luce e che verranno mascherate da una
10 grata, L'assemblea dissente da questa durante la esecuzione dei lavori, riscontrasse CP_ inconvenienti che coinvolgessero il stesso. Il geom. , per quanto Parte_1 riguarda le finestre realizzate sotto il portico di ingresso, sostiene che sono solo prese di luce e che verranno mascherate da una grata. L'assemblea dissente da questa versione ritenendo che un domani queste possano essere sostituite da apribili. Il dott.
ricordando le promesse del sig. consulente della in Per_2 Tes_1 CP_1 merito alla collaborazione col condominio, mette in evidenza la mancanza di quanto promesso e mette in guardia l'assemblea per quanto riguarda le possibili conseguenze ricordando che per quanto riguarda la proprietà privata risponde il singolo proprietario mentre per quanto riguarda le parti comuni è necessaria l'approvazione di tutti i condomini. Il dott. ritiene che anche le opere relative Per_2 ai lavori condominiali debbano essere sospese in quanto fanno parte di una soluzione CP_ complessiva. Il geom. chiarisce che i lavori che erano stati ripresi e poi sospesi, riguardavano opere condominiali. Il geom. esaminato lo stato di fatto e P_ CP_ sentita la relazione del geom. sui lavori nei locali comuni seminterrati, propone all'assemblea la sospensione dei lavori sia interni che esterni della che
CP_1 quelli condominiali fino a nuovi accordi con la stessa L'assemblea
CP_1 approva alla unanimità la sospensione dei lavori e dà incarico all'amministratore di convocare la per ripristinare le opere difformi e per la successiva ripresa
CP_1 dei lavori. Alle ore 18,30 ca il Presidente sospende la riunione che sarà riconvocata dopo l'incontro con la .
CP_1
Peraltro, che i lavori oggetto di sospensione nella delibera del marzo 2008 e in quella dell'ottobre 2007 siano gli stessi, è circostanza reiteratamente affermata dalla stessa attrice (v. comparsa conclusionale di primo grado di Controparte_1
p.a., pag. 3-4: “1. (omissis) che l'assemblea del , con delibera del Parte_1
4 marzo 2006, aveva autorizzato la a compiere lavori di risanamento CP_1 strutturale del fabbricato 1 del (comprensivo di lavori sulle parti Parte_1 comuni condominiali e sulla proprietà esclusiva (doc. 1);
2. che l'attrice CP_1 aveva appaltato, su autorizzazione dell'assemblea, tali lavori, alla ditta DO &
UO SR (doc. 2);
3. che l'assemblea condominiale, in seguito, ha sospeso tali lavori con delibera del 27 ottobre 2007 (doc. 5 dove si legge, ultime 6 righe, che la sospensione riguardava le opere esterne ed interne della proprietà esclusiva della e le opere sulle parti comuni condominiali);
4. che i lavori sulle parti CP_1 comuni a suo tempo approvati ed autorizzati con delibera del 4 marzo 2006 coincidevano con quelli oggetto della delibera 27 ottobre 2007 di sospensione dei
11 lavori stessi;
5. che l'assemblea condominiale, con la delibera di cui alla presente controversia DEL 29 MARZO 2008, HA CONFERMATO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI
SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI (do rigo numero 30 dove si legge che l'assemblea condominiale conferma la sospensione dei lavori nelle parti comuni);
6. che i lavori sulle parti comuni condominiali oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, di sospensione dei lavori del 27 ottobre 2007, e di conferma della sospensione dei lavori del 29 marzo 2008 sono gli stessi;
7. che dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si evince chiaramente che i lavori oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, di sospensione dei lavori del 27 ottobre
2007, e di conferma della sospensione dei lavori da ultimare del 29 marzo 2008 sono gli stessi;
8. che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva espressamente specificate che la richiesta di annullamento riguardava la delibera di conferma della sospensione dei lavori del 29 marzo 2008 da ultimare in cui si faceva riferimento al lavori oggetto della delibera di autorizzazione del 4 marzo 2006, e di sospensione dei lavori del 27 ottobre 2007 (che sono gli stessi)”), nonché rilevata dalla S.C. (v. ordinanza di rinvio, pag. 2 e pag. 4).
Si tratta, quindi, in entrambi i casi, di deliberazioni che non introducono modificazioni all'edificio o ai suoi impianti, ma si limitano a sospendere quanto già in precedenza deciso.
Così stando le cose – in disparte il rilievo della sua inammissibilità per evidente difetto di interesse, atteso che anche laddove detta delibera (del 29.3.2008) fosse annullata rimarrebbe comunque ferma, siccome ormai incontestabile, quella del 27.10.2007, avente, per quanto qui interessa, identico contenuto, donde comunque la permanenza dell'effetto sospensivo dei lavori di cui si tratta – l'impugnativa in esame deve ritenersi infondata, in quanto, come rilevato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio
(v. ordinanza 29845/2022, pag. 3, 4), non ha ad oggetto l'introduzione di innovazioni, né la revoca di quanto già disposto, ma esclusivamente la conferma della sospensione temporanea dell'esecuzione dei lavori decisi con le richiamate delibere del 4.3.2006 e del 27.1.2007.
Trattandosi, quindi, di una delibera avente carattere ordinatorio provvisorio, meramente confermativa dello status quo, diversamente da quanto è stato sostenuto dall'attrice (v. atto di citazione introduttivo del giudizio, pag. 7 – 9) Controparte_1 non era richiesta alcuna specifica maggioranza per la sua adozione, donde la sua legittimità siccome approvata con la maggioranza di 560,46 millesimi, conforme alla previsione normativa da ritenersi in concreto applicabile (art. 1136, co. 2, c.c.).
12 Considerato che il preteso mancato rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, co. 4 e 5, c.c. ha costituito l'unico argomento tuttora esaminabile posto dalla a fondamento dell'impugnativa (non essendolo invece più, siccome Controparte_1 respinto in primo grado, e non riproposto, quello di cui al punto 3. di pagina 9 dell'atto di citazione introduttivo), la domanda attorea va respinta. Attesa la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, non sono invero esaminabili, siccome mai in precedenza dedotte, le doglianze articolate nella comparsa di risposta depositata dalla CP_1 in questa fase di rinvio, attinenti ai seguenti profili: a) nullità della delibera del
[...]
29 marzo 2008 in quanto pregiudizievole del diritto dei singoli condomini al libero godimento delle parti comuni;
b) nullità della delibera del 29 marzo 2008 per violazione di norme imperative/oggetto illecito: la conferma della sospensione dei lavori avrebbe mantenuto il cantiere in uno stato di insicurezza, pericoloso per l'incolumità delle persone in violazione della disposizione di natura imperativa dettata dall'art. 677 c.p.; c) violazione degli artt. 1104 e 1105 cc: la delibera del 29 marzo
29 marzo 2008, anche se meramente confermativa della sospensione del 27 ottobre
2007, andava comunque approvata con le maggioranze di cui all'art. 1136, v comma,
c.c., perché afferente all'amministrazione delle cose comuni;
d) nullità della delibera del 29 marzo 2008 di ratifica della delibera del 27 ottobre 2007, a sua volta nulla: 1) per violazione, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, di norme imperative ed illiceità dell'oggetto; 2) in quanto incidente sui beni di proprietà esclusiva della
Controparte_1
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno rideterminate sulla base del principio di soccombenza e vanno quindi poste in via definitiva a carico dell'attrice e a favore del Controparte_1 Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e
[...] succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
P.Q.M.
13 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 63/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna la società attrice, , a Controparte_1 rimborsare al le spese di lite del primo Parte_1 grado, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, nei seguenti termini: A) quanto al giudizio di primo grado, in € 7.616, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi;
B) quanto al giudizio d'appello, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi;
C) quanto al giudizio di legittimità, in €
5.513, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi, e in € 1.236 per anticipazioni;
D) quanto al giudizio di rinvio, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, per compensi, e in € 807 per anticipazioni.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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