Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis), nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa. L'onere imposto al danneggiato dalla suddetta norma può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); occorre, tuttavia, che la richiesta di risarcimento sia formulata dal danneggiato ovvero dal legale dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi, rigettato il ricorso proposto, risultando la richiesta del risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice inviata non dal danneggiato, proprietario dell'auto, ma dal figlio di questi, conducente della stessa il quale, peraltro, non aveva riportato danni nel sinistro).
Commentari • 3
- 1. Atti equipollenti alla raccomandata per adempiere all’onere informativo ex art. 148 CdADiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 marzo 2021
- 2. Sinistri, danneggiato deve informare l’assicurazione con raccomandata?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2021
- 3. L'offerta di risarcimento è ammissione di responsabilità?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2008, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR OC, RR ON, D'CO TA - tutti eredi di RR LU deceduto -, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOMBAY 22, presso lo studio dell'avvocato TITTI BAGLIVO, difesi dall'avvocato INGLETTI Gennaro, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RA OC, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PANICO Mario, con studio in 73039 TRICASE (LE), Piazza Cappuccini n. 30, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SA - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 658/03 della Corte d'Appello di LECCE, sezione promiscua, emessa l'8/07/03, depositata il 20/11/03, R.G. 82/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 01/04/08 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Mario PANICO;
lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE, confermate in Camera di consiglio al P.M. Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso ex art.375 c.p.c., per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi di GI RA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Lecce dell'8 luglio 2003, depositata il 20 novembre 2003, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale avanzata da GI RA
contro
RE RO e la SA società assicuratrice industriale, per non avere il danneggiato preventivamente adempiuto all'onere impostogli dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 (e cioè per non avere inviato alla compagnia di assicurazione una richiesta di risarcimento prima dell'inizio dell'azione giudiziaria).
I giudici di appello hanno rilevato che la lettera di richiesta dei danni non era stata inviata alla compagnia di assicurazione dell'autovettura investitrice dal danneggiato/proprietario dell'auto, come richiesto dalla menzionata norma, ma dal conducente, suo figlio (che, tra l'altro, non aveva riportato danni dall'incidente). Con due distinti motivi gli eredi di GI RA hanno proposto ricorso per cassazione.
Resiste il conducente dell'altra autovettura, RO RE con controricorso.
La AI non ha svolto difese in questa fase del giudizio. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, per iscritto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il difensore del RE ha insistito per il rigetto del ricorso, partecipando oggi alla adunanza in Camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La norma contenuta nella L. n. 990 del 1969, art. 22, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità' dell'azione stessa - la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità - salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui e ' improponibile anche la domanda ex art.2054 cod. civ.,. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a. (Cass.nn. 15138 del 2000, 4411 del 1993.
E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che: "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento all'assicuratore entro il termine da tale norma previsto, non è rigidamente vincolato, circa la comunicazione di tale richiesta, alla forma normativamente prevista, essendo ammissibili atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata, di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine predetto" (Cass. 6068 del 1986). Occorre tuttavia che la lettera sia inviata dal danneggiato, ovvero dal legale dello stesso (in questi termini: Cass. n. 1444 del 2000). Nel caso di specie, invece, la raccomandata risulta invece essere stata inviata dal figlio del danneggiato (proprietario dell'auto). È da precisare che la domanda originaria di GI RA riguardava unicamente i danni subiti dalla propria autovettura e che il figlio dello stesso, il quale conduceva l'autovettura al momento dell'incidente, non ha riportato danni alla persona in conseguenza dell'incidente.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato (il secondo motivo di ricorso, riguardante - invece - la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'altra auto, condotta da RO RE, deve ritenersi invece assorbito per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, in favore della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorar di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della parte costituita.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008