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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 22.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4050/2024 R.G.
TRA
, in proprio e nella qualità di erede legittimo (figlio) di Parte_1
e di , rappresentato e difeso Parte_2 Parte_3 dall'avv.to Vincenzo Ciccone e dall'avv.to Gennaro Crispo e domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Gianfranco Pepe, elettivamente domiciliato in Nola Strada Statale
Variante 7 bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.6.2024, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dalla CP_ sede di Nola una racc.A/R con la quale gli veniva comunicato, nella sua qualità di erede legittimo (figlio) di , di avere un indebito di una Parte_3 somma pari a euro 86,81, pari ad 1/3 di euro 260,41, dovuta a indebita percezione, da parte del suo defunto padre, di quote di ratei di pensione di vecchiaia cat.VTP n.02148788, di cui era titolare con dec. 07/1997; che la defunta signora aveva ricevuto in data 6.9.2021 dalla Parte_2 CP_ sede di Nola una racc.A/R con la quale le veniva comunicato, nella sua qualità di erede legittima (coniuge) di , di avere un indebito di Parte_3 una somma pari ad euro 2.246,01 dovuta ad indebita percezione, da parte del suo defunto marito, di quote di ratei di pensione di vecchiaia, cat.VTP n. CP_ 02148788, per il periodo dall'1.1.2008 al 31.5.2012; che l aveva motivato i detti indebiti con la medesima dicitura “a seguito delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”; che CP_ nulla deve essere restituito all' in relazione agli indebiti indicati in quanto non è a conoscenza di somme indebitamente percepite a titolo di trattamento di famiglia da parte del suo defunto padre né è a conoscenza che quest'ultimo abbia effettivamente percepito i detti ratei di pensione di cui se ne chiede la
1 CP_ restituzione;
di non essere certo che l abbia erogato nello stesso periodo il trattamento di famiglia.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «Che il sig.Giudice, rigettata ogni diversa istanza e deduzione, voglia così provvedere: a) dichiarare il diritto dell'istante in proprio e
n.q. di erede legittimo (figlio) di e ad Parte_3 Parte_2 ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 260,41 e di euro 2.246,01 dovuto a indebita percezione, da parte del defunto signor , di ratei di Parte_3 trattamento di famiglia su ratei di pensione di vecchiaia cat.VPT n.02148788, per il periodo dal 01 01 2008 al 31 05 2012 per la sua inesistenza e/o perché per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge
88/89,così come interpretata dalla legge 412/91 e confermata da varie pronunce della Cassazione,cosi come in premessa. b) In subordine annullare
l'indebito di cui al presente atto per la violazione del 2°comma dell'art.13 della legge 412/91 e/o per l'avvenuta prescrizione decennale (per i soli ratei fino al
09/2011),cosi come in premessa». Con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito l ed ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia CP_2 del contendere stante l'avvenuto annullamento dell'indebito contestato con provvedimento in autotutela n. 510200-25-0175 del 16.5.2025.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il
2 convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa all'annullamento dell'indebito contestato, così come dichiarato nella memoria di costituzione del 20.5.2025.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il CP_2 ritardo nell'annullamento dell'indebito avvenuto solo in data 16.5.2025, successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio (cfr. provvedimento di annullamento in autotutela disposizione n° 510200-25-0175 del 16.5.2025 CP_ allegato alla memoria di costituzione dell' )
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 443,00, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione agli avvocati dichiaratosi antistatari.
Nola, 22.5.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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