Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 25.07.2024 iscritta al n. 242/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
16.01.2025
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Silvia Mariani del foro di Busto Arsizio e Antonio Ruggiero del foro di Milano, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti. OGGETTO:
Rapporto di agenzia e
RICORRENTE APPELLANTE
altri rapporti di c o n t r o collaborazione ex art. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
409, n. 3 c.p.c. Sorrentino del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 747 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con sentenza n. 747/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto l'opposizione proposta dalla società al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 57/2024 ottenuto da , ex agente Parte_2
della opponente, per il pagamento della somma di €. 44.492,79 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità di mancato preavviso ai sensi dell'AEC Commercio applicato. Il Tribunale, in dettaglio, ha affermato che l'agente aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa in quanto aveva prodotto il contratto di agenzia stipulato dalle parti, le fatture relative alle provvigioni percepite durante tutto il rapporto e la comunicazione di recesso senza preavviso della mandante;
la quantificazione del credito azionato,
inoltre, non era mai stata contestata dall'appellante. E' stata respinta anche la domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
e/o art. 2043 c.c. proposta dalla società opponente. Secondo il
Tribunale lo svolgimento da parte del convenuto nel tempo successivo alla risoluzione del contratto dell'attività di agente in favore di altra società operante nel medesimo settore in difetto di un patto di non concorrenza post-contrattuale non era sufficiente per - 3 -
dimostrare il compimento di una condotta vietata e foriera di danni risarcibili, tenuto conto, oltretutto, che dalla stessa lettera di recesso della mandante si evinceva che il rapporto di agenzia era stato risolto per cessazione dell'attività aziendale così che alcun pregiudizio economico sarebbe potuto derivare dall'attività intrapresa dal convenuto.
ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea Parte_1
valutazione dei fatti e la mancata ammissione delle prove richieste da parte del giudice di prime cure e, sulla base di dette censure, ha chiesto la riforma della decisione.
Si è costituito che ha contestato la fondatezza Parte_2
del gravame di cui ha domandato il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
***
Va premesso che la Corte ha già deciso con la sentenza n.
264/2024 una causa tra ed altro agente, avente ad oggetto Parte_1
le medesime questioni in fatto e diritto, in termini e con motivazioni,
che di seguito si richiamano, pienamente validi anche con riferimento alla presente fattispecie.
Sull'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento non vi è più alcuna questione in difetto di impugnazione del capo della sentenza che ha accertato il diritto dell'appellato al pagamento di euro 16.492,79 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex A.E.C. Commercio e di € 28.000,00 per indennità di - 4 -
mancato preavviso.
L'appello si incentra esclusivamente sul rigetto da parte del
Tribunale della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società
di condanna del convenuto opposto al risarcimento del Parte_1
danno (nella misura da accertarsi in corso di causa) derivante dalla pretesa attività concorrenziale posta in essere dal medesimo dopo la risoluzione del rapporto di agenzia.
In fatto, è pacifico e documentato che le parti abbiano sottoscritto un contratto di agenzia a tempo indeterminato in data
1.4.2010 con cui l'odierno appellato si è impegnato a promuovere la vendita di prodotti alimentari promossi da Unilever e altri prodotti commercializzati dall'opponente presso vari esercizi commerciali per conto della società con sede in Gussago (BS) (v.doc. n. 2 Parte_1
del fascicolo monitorio).
In data 31 maggio 2023, per quanto documentato, Parte_1
ha esercitato il recesso dal contratto di agenzia con effetto immediato per cessazione dell'attività aziendale.
E' stato riconosciuto dallo stesso convenuto nella memoria di costituzione in primo grado che egli a partire dal mese di giugno 2023
ha iniziato una nuova collaborazione con la società CP_1
operante nel medesimo settore della Parte_1
Ciò premesso in fatto, l'appellante impugna la sentenza per erronea valutazione dei fatti e mancata ammissione delle prove richieste nel ricorso di primo grado. Ribadisce di avere acquisito contezza dopo la cessazione del rapporto di agenzia che Parte_2 - 5 -
avesse instaurato un rapporto lavorativo con la sua CP_1
concorrente e che avesse utilizzato informazioni riservate acquisite nel corso del rapporto con la - la lista dei clienti e le Parte_1
condizioni economiche praticate agli stessi- al fine di sviare la clientela con distrazione della stessa in favore della società
concorrente. L'appellante si duole del fatto che il giudice avrebbe potuto accertare l'esistenza del preteso controcredito per risarcimento del danno da attività concorrenziale se solo avesse istruito la causa. In
particolare, rammenta di avere indicato nel ricorso in opposizione come teste il legale rappresentante della e di avere CP_1
domandato anche l'interrogatorio formale del resistente il quale, a suo avviso, avrebbe potuto confermare quanto dedotto dalla società
opponente. A ciò si aggiungeva l'istanza di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del contratto di agenzia stipulato con la CP_1
Ebbene, l'appello è infondato e come tale non può trovare accoglimento.
Come accennato nelle premesse, con lettera del 31 maggio
2023 ha comunicato a la volontà di Parte_1 Parte_2
risolvere il contratto di agenzia con effetto immediato specificando che il motivo era “da imputarsi alla cessazione dell'attività aziendale avvenuta in pari data”.
Dalla documentazione prodotta in primo grado dal convenuto opposto risulta anche che il 20 aprile 2023 aveva Parte_1
provveduto a sciogliere anche ogni rapporto contrattuale con la alla quale era legata da vari Controparte_2 - 6 -
contratti di concessione di vendita di prodotti alimentari.
La cessazione da parte dell'appellante dell'attività aziendale di vendita presso esercizi commerciali di prodotti alimentari, tra cui quelli per i quali agiva come concessionaria Unilever, fa sì che sul piano logico prima ancora che giuridico l'appellante non possa avere subito alcun pregiudizio di tipo economico derivante dall'attività
lavorativa svolta dall'ex agente in favore di una società operante nel medesimo settore nel periodo posteriore allo scioglimento del contratto. In mancanza della continuazione da parte dell'appellante dello svolgimento di un'attività finalizzata alla commercializzazione di prodotti alimentari in favore di esercizi commerciali, la collaborazione intrapresa dall'appellato con la concorrente società
non poteva nuocere all'appellante la quale non era più CP_1
operativa sul mercato, essendo l'attività economica svolta dalla stessa ormai conclusa. E, del resto, l'appellante neanche spiega in cosa consisterebbe il danno economico che ne sarebbe derivato.
Sebbene quanto detto sia già sufficiente a escludere in radice la possibilità di qualsiasi pregiudizio economico derivante dallo svolgimento dell'attività di collaborazione per la società CP_1
da parte dell'appellato dopo la risoluzione del contratto di agenzia, la domanda di risarcimento del danno risulta in ogni caso infondata anche sotto altro profilo.
Occorre evidenziare che le parti non avevano stipulato alcun patto di non concorrenza per la fase successiva allo scioglimento del contratto, patto che ai sensi dell'art. 1751 bis c.c. avrebbe obbligato - 7 -
l'ex agente ad astenersi dallo svolgimento di attività in concorrenza con la mandante per i due anni successivi all'estinzione del rapporto.
L'appellato, dunque, dopo il recesso esercitato dalla mandante non aveva più obblighi fondati sul contratto di agenzia ed era libero di iniziare una nuova collaborazione anche a favore di aziende operanti nel medesimo settore dell'appellante, come in effetti avvenuto, per quanto pacifico, allorchè ha avviato il rapporto di agenzia con la società CP_1
Oltretutto, con la scrittura privata dell'aprile 2023 posta in essere dall'appellante con con cui Controparte_2
è stato risolto, come detto, il rapporto di concessione di vendita con
Unilever, la si era espressamente impegnata a “compiere Parte_1
tutte quelle attività di cooperazione necessarie a garantire la continuità del business nella area di propria competenza e prodromiche al passaggio delle zone oggetto dei contratti ad altro/i concessionario/i” (v. scrittura privata di cui al doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Era stata proprio l'appellante, dunque, nel porre fine al rapporto con Unilever a impegnarsi per assicurare la continuità
dell'attività di vendita dei prodotti commercializzati da Unilever
mediante altri concessionari;
ne deriva che l'appellante non può
adesso dolersi del fatto che l'ex agente abbia instaurato un rapporto con la società operante nel medesimo settore che, per CP_1
quanto dedotto dal convenuto opposto e non contestato dall'opponente, è a sua volta concessionaria di Unilever. - 8 -
A fronte di simile quadro probatorio, dunque, bene ha fatto il giudice di primo grado a respingere la domanda di risarcimento del danno senza svolgere attività istruttoria.
Quand'anche, poi, si volessero prendere in esame le istanze istruttorie formulate nel ricorso in opposizione e reiterate in appello, il risultato non muterebbe, stante la inidoneità delle prove articolate a dimostrare il preteso danno.
Quanto alla richiesta di audizione del legale rappresentante di va osservato che i capitoli di prova n. 1 e 2 hanno ad CP_1
oggetto il fatto che subito dopo la cessazione del rapporto di agenzia ha iniziato a lavorare per la e che il rapporto Parte_2 CP_1
di lavoro è regolato da un contratto di agenzia, circostanze entrambe pacifiche in quanto espressamente riconosciute dallo stesso appellato nella memoria di costituzione di primo grado. Il capitolo n. 3, avente ad oggetto il fatto che “i clienti sono quelli acquisiti durante il rapporto di lavoro con la , è irrilevante non essendo Parte_1
idoneo a dimostrare, quand'anche ammesso, il compimento di quell'attività di sviamento della clientela di cui si duole l'appellante,
posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Giova
ribadire che l'appellante, in relazione a un periodo in cui le parti non erano più legate dal vincolo contrattuale, ha allegato il compimento di una condotta illecita da parte dell'ex agente, consistente nell'avere utilizzato indebitamente informazioni riservate della mandante e nell'avere indotto i clienti della stessa a passare alla concorrente ha quindi fondato la propria domanda di risarcimento del CP_1 - 9 -
danno su una responsabilità di tipo extracontrattuale dell'agente.
Inquadrata in questi termini la domanda, era onere dell'appellante fornire la prova dell'attività distrattiva della clientela posta in essere da parte di ai danni della nonchè della Parte_2 Parte_1
consapevolezza e della volontarietà di simile condotta. Ebbene, il fatto che i clienti dell'appellante abbiano concluso nuovi affari con la nulla prova in tal senso ben potendo tale circostanza CP_1
derivante da un'autonoma iniziativa degli stessi, oltretutto tenuto conto anche della pacifica cessazione dell'attività aziendale della
Ciò senza tacere che l'appellante non ha prodotto alcun Pt_1 Pt_1
documento a sostegno delle proprie deduzioni;
né rileva l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione del contratto di agenzia sottoscritto con la che, oltre che a costituire dato pacifico come sopra CP_1
detto, nulla avrebbe potuto dimostrare sotto il profilo dello sviamento di clientela e della condotta illecita addebitata all'appellato.
In definitiva, non vi sono margini per riformare la sentenza che va dunque confermata con rigetto dell'appello.
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Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato. - 10 -
P.Q.M.
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 747/2024 del Tribunale di
Brescia;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 16.1.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)