Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00494/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01582/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 1998, proposto da
Maccatrozzo Arduino Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto - (Ve), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del C.C. n. 5 del 13-14 gennaio 1995 di adozione della variante al P.R.G. per la terraferma; della delibera della G.R. n. 531 del 23.2.1998; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Mestre (catastalmente identificato al Foglio 23, Mappali 121 e 496) impugna la variante “per la Terraferma” del P.R.G. del Comune di Venezia adottata con delibera consiliare n. 5 del 14.01.1995 e approvata dalla Regione Veneto con delibera di Giunta n. 531 del 23.02.1998, nella parte in cui ha confermato la destinazione ad uso pubblico dell’area di sua proprietà. Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1.1. “ Violazione degli artt. 7 e segg. L. 17.08.42 n. 1150 e dell’art. 2 l. 19.11.68, n. 1187. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”, per non essere giustificata la reiterazione del vincolo sotto il profilo della necessità di tale scelta e della persistente attualità degli interessi sottostanti.
1.2 “ Violazione degli artt. 7 e segg. L. 17.08.42 n. 1150 e degli artt. 9 e ss. l.r. 27.06.85 n. 61. Violazione dell’art. 41-quinquies l. 17.08.42 n. 1150 e degli artt. 22, 25 e 26 l.r. 27.06.85 n. 61. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”, per mancato aggiornamento dei dati demografici sottostanti allo strumento pianificatorio, per erroneità del presupposto dato dall’incremento del fabbisogno abitativo, per sovradimensionamento degli standards senza idonea motivazione.
2. Il Comune di Venezia rappresenta che, in corso di causa, sono intervenute successive disposizioni urbanistiche che hanno regolamentato l’area di proprietà della ricorrente (ora accatastata al Foglio 68, Mappali 496 e 769, 832, 833, 834), e in particolare:
- la variante al P.R.G. per la Terraferma approvata con Delibera G.R.V. n. 3905 del 3/12/2004, e successiva D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/2008, con cui sono state conferite nuove destinazioni ai mappali;
- il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Venezia, divenuto efficace in data 15.11.2014, a seguito del quale, ex art. 48, comma 5-bis della l.reg. 11 del 2004, il P.R.G. vigente ha assunto efficacia di P.I. per le parti compatibili.
2.1. Il Comune dà atto altresì che la società ricorrente ha presentato una proposta al Piano degli Interventi, riguardanti l’attività produttiva localizzata sulle aree oggetto del presente ricorso, il cui iter amministrativo è tutt’ora in corso.
2.2. Pertanto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per carenza di interesse, giacché l’eventuale annullamento della variante impugnata non produrrebbe comunque alcun effetto sul vigente strumento urbanistico e sulla posizione della società ricorrente.
2.3. Nel merito, il Comune rileva comunque la natura conformativa del vincolo, tale da sottrarlo al limite quinquennale di validità e all’obbligo di una motivazione specifica.
3. La ricorrente dà atto di aver presentato un’istanza volta a proporre al Comune (in esito alla procedura dallo stesso avviata) una modificazione della pianificazione e chiede pertanto di disporre, nelle more, la cancellazione della causa dal ruolo.
3.1. Circa l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, la ricorrente rileva che la trasformazione del P.R.G. in P.I. non ha conferito una diversa destinazione all’area e non ha quindi inciso sulla sua sfera giuridica. Pertanto, essa non aveva l’onere di impugnare il nuovo strumento urbanistico.
4. Il Tribunale giudica fondata la preliminare eccezione sollevata dal Comune di Venezia. Ne consegue la reiezione dell’istanza presentata per la cancellazione dal ruolo del giudizio.
4.1. Le disposizioni urbanistiche impugnate, come risulta da quanto esposto sub par. 2, sono state nel tempo sostituite da altre diverse regolamentazioni (una delle quali peraltro impugnata dallo stesso ricorrente ed oggetto del ricorso R.G. 3032 del 2000), né potrebbe rilevare la circostanza (comunque contraddetta dalla rappresentazione del Comune) per cui la destinazione conferita alle aree di proprietà della ricorrente sarebbe stata integralmente confermata. Infatti, la rielaborazione integrale di uno strumento urbanistico non può mai, per sua natura, considerarsi meramente confermativa delle precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive degli strumenti anteriori (Tar Lombardia, Milano, sez. II, 8 maggio 2020 n. 770). Infatti, come afferma consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 3 giugno 2010, n. 3538), “ quando nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse a discutere sul precedente piano urbanistico e/o connessa occupazione d’urgenza può residuare anche se la nuova disciplina abbia riprodotto la norma impugnata, e quindi "a fortiori" quando il nuovo strumento innovi in senso favorevole rispetto al precedente: ciò comporta che un'eventuale pronuncia sul primo atto sarebbe "inutiliter data” e il nuovo mezzo di pianificazione non può essere indice di autotutela o di acquiescenza perché non elimina ma supera il precedente strumento ed i collegati atti derivati”.
5. A tutto concedere, le censure sarebbero infondate nel merito, per essere il vincolo “ a verde urbano ” disposto con la deliberazione impugnata un vincolo di natura meramente conformativa, laddove le censure articolate, contestando la carenza di una specifica motivazione, ne presuppongono la natura espropriativa. In particolare, secondo Cons. St., sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643 “ I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. "di rispetto", a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, etc. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342). In particolare, i vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo (Cons. Stato Sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5125)”.
6. Per quanto esposto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
6.1. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO