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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 7 febbraio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4277/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Pinca, Parte_1
- Attrice – contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Giancarlo Caiaffa,
- Convenuta – nonchè
contumace. Controparte_2
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 5.05.2021, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro di cui
è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta IG.ra
[...]
; 2) conseguentemente condannarla in solido con la sua Controparte_2
Compagnia di assicurazioni l risarcimento dei danni Controparte_3 subiti dall'attrice e quantificati nella somma di Euro 44.787,51, od in quella
1 minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria dispese, diritti e onorari di causa, oltre
Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% ai sensi dell'art. 15 L.P.”.
L'attrice deduceva che in data 28.02.2020, alle ore 18:30 circa, mentre si accingeva a tornare, salendo sulla sua bicicletta, posta nelle adiacenze del supermercato
“Eurospin” di Via Cairoli in Galatone (LE), veniva travolta dall'autovettura tg.
CP463SD (assicurata RCA con on n. di polizza 168334654) Controparte_1
condotta e in proprietà della SI.ra , la quale, nell'effettuare Controparte_2
una manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza della summenzionata ciclista.
In conseguenza dell'impatto, la subiva lesioni personali e veniva dapprima _1
trasportata presso il P.O. di AL (LE) e poi veniva trasferita d'urgenza in autoambulanza presso il P.O. di CO (LE), ove le veniva diagnosticata la
“frattura biossea pluriframmentaria del 1/3 distale gamba destra” e veniva sottoposta ad “intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti”; a tali interventi faceva seguito ulteriore prognosi e terapia antibiotica (cfr. docc. in atti).
Rimasti infruttuosi i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto ad Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2021 si costituiva la , al fine di impugnare e contestare in toto le avverse Controparte_1
difese, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza e/o indeterminatezza del requisito prescritto dall'art. 163, n. 4 c.p.c., e, per l'effetto, fissare ex art. 164, quinto comma, c.p.c., un termine perentorio per l'integrazione della domanda attorea;
B = in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum;
C = in via subordinata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, contenerla nei limiti del giusto e del dovuto, riconoscendo a titolo risarcitorio solo quei danni che dovessero essere dimostrati, ritenuti compatibili e in nesso di causalità con l'evento, ridotti ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., in proporzione al grado di colpa dell'attrice e, comunque, nei limiti del massimale
2 di polizza. Con condanna della SI.ra al pagamento delle Parte_1
spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso forfettario ed oneri accessori.”.
All'udienza del 5.10.2021 veniva dichiarata la contumacia di P_
.
[...]
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale, la consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo e sul sistema di localizzazione, e la consulenza medica d'ufficio sulla persona dell'attrice.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1
termini.
In primis appare opportuno esaminare le risultanze delle prove orali in atti.
La convenuta, , in sede di interpello, ha reso le seguenti Controparte_2
dichiarazioni: “E' vera la circostanza di cui al capitolo n.1 delle memorie istruttorie dell'attrice (“Vero che, in data 28.02.2020, alle ore 18:30 circa, la
IG.ra , si accingeva a tornare a casa e montava sulla sua bicicletta, posta _1 nelle adiacenze del supermercato “Eurospin” di Via Cairoli in Galatone (LE), allorchè veniva violentemente travolta dall'autovettura condotta e in proprietà della SI.ra , Tg. CP463SD, la quale, a causa di Controparte_2 sua distrazione, nell'effettuare una repentina manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza della summenzionata ciclista”). Confermo il capitolo n.2 delle predette memorie istruttorie (“Vero che Il marito della SI.ra , SI. _1
, intervenuto in loco, veniva avvicinato dal SI. Controparte_4 [...]
da Galatone(LE) - avventore del supermercato – che riferiva di aver Pt_2
preso il numero di targa della vettura e lo consegnava al ”) e preciso CP_4
di aver visto sul posto . È vero che il 17.03.2020 la SI.ra , Parte_2 _1
unitamente al proprio marito, venivano anche col SI. a casa Parte_3
mia ed io consegnavo a loro un biglietto scritto da me ove ho riportato le mie generalità e la compagnia assicuratrice della mia auto, riconoscendo la mia responsabilità. Riconosco il bigliettino che mi viene esibito (allegato al fascicolo
3 di parte attrice) e di cui ho riferito sopra. Riconosco come mia la grafia dello stesso.”.
Sulle domande di “Non è vero che non si è verificato il sinistro tra la CP_1
mia autovettura e la bicicletta. È vero che al momento dell'impatto tra i mezzi vi erano solo i conducenti degli stessi e dopo l'impatto sono sopraggiunte altre persone di cui ho già riferito prima. Non è vera la posizione sub 3) della memoria istruttoria di perchè la mia vettura alle ore 18:30 si trovava presso CP_1
l'Eurospin di Galatone. Non ricordo se al momento del fatto il velocipede avesse i dispositivi luminosi accesi o spenti. Non sono vere le posizioni di cui ai capitoli
14 e 15 della memoria istruttoria di perchè, come ho già detto, vi è CP_1
stato l'impatto con la bici, che, a seguito dell'urto è caduta per terra unitamente alla SI.ra . Riconosco nelle foto (doc. 4 e doc. 5 fascicolo di _1 CP_1
rispettivamente la mia autovettura e la bicicletta. È vero che a seguito dell'impatto la bicicletta riportava danni solo sulla parte posteriore e non sulla fiancata che rimaneva integra.” (cfr. dich. Delle Donne Francesca, verb. ud. 4.10.2022).
L'attrice, , ha dichiarato quanto segue: “Non è vero che non Parte_1
si è verificato alcun sinistro stradale tra la mia bici e la Hyundai Atos, condotta da . Al momento del fatto, vale a dire dell'impatto tra i Controparte_2
mezzi, sul luogo vi ero soltanto io e la SI.ra Non è vera la posizione P_
sub 3) della memoria istruttoria di (“se vero che il giorno 28.02.2020, CP_1
dalle ore 18.13 alle ore 20.27, l'autovettura Hyundai Atos tg. CP463SD si trovava in Nardò (LE) alla via Bologna con il motore spento”). Confermo che la dichiarazione allegata al doc. 3 del fascicolo di è stata da me CP_1
sottoscritta; confermo il contenuto della suddetta dichiarazione a mia firma. È vero che la SI.ra dopo l'impatto è scesa dall'auto e mi ha lasciato i P_
suoi dati e mi ha chiesto se mi fossi fatta male. Le ho risposto che avevo la gamba rotta e se ne è andata lasciandomi sola sul posto. Dopo, su mia chiamata, è venuto mio marito. Fino a quando la SI.ra è rimasta sul luogo dell'evento, P_
eravamo lì solo io e lei, vicino a noi non c'era nessuno;
il supermercato era aperto.
Al momento del fatto le luci della mia bici erano spente. Preciso che le stesse sono alimentate da una dinamo e si accendono quando la bici va più veloce (io invece stavo pedalando piano). Non è vero che sono caduta perchè ho perso l'equilibrio,
4 ma perchè sono stata colpita sulla fiancata destra dalla vettura che era in retromarcia. Riconosco le foto (doc.4 e doc.5) allegate al fascicolo di CP_1 ritraenti l'auto che mi ha investito e la mia bici danneggiata, a seguito dell'impatto sulla parte posteriore. La bici ha riportato danni solo sulla parte posteriore rimanendo integra la fiancata.” (cfr. dich. verb. ud. Parte_1
4.10.2022).
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “E' vero quanto dedotto al Parte_2 capitolo 2) delle memorie istruttorie dell'Avv. Pinca. Ebbi a prendere il numero di targa della vettura che in retromarcia aveva attinto la bici della IG.ra . _1
Tale numero di targa lo ho consegnato al marito della SI.ra . Ho visto _1
l'evento per cui è causa in quanto stavo uscendo dal supermercato in Galatone. Il supermercato era l'Eurospin di via Cairoli. Al momento del fatto vi erano altre persone ma non il marito della che è sopraggiunto dopo circa 5/10 minuti;
_1
non conosco il nominativo delle altre persone. Preciso che non ho visto l'urto tra l'auto – di cui non ricordo il tipo – e la bici, ma ho visto solo la SI.ra per terra e mi sono avvicinato per prestare soccorso. Al momento del mio intervento vi erano la bici per terra e l'auto, ma non so chi fosse alla guida essendomi preoccupato solo di prestare soccorso e poi sono andato via. Per tale motivo non mi sono soffermato neanche sui danni ai mezzi.” (cfr. dich. teste , verb. ud. Pt_2
28.03.2023).
Il teste genero dell'attrice, ha dichiarato: “Confermo il Parte_3 contenuto del capitolo 4) delle memorie istruttorie dell'Avv. Pinca, mi sono recato insieme alla e a suo marito a casa della SI.ra che abita a _1 P_
Nardò nelle case popolari ed ivi abbiamo trovato la stessa e ci abbiamo parlato.
È vero che la SI.ra si è preso le proprie responsabilità in ordine P_ all'incidente ed ha fornito le sue generalità e la compagnia assicurativa scrivendole sul biglietto che mi viene esibito e che riconosco – allegato al fascicolo di parte attrice. Nulla so in ordine alla dinamica del sinistro perchè non ero presente.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 28.03.2023) Parte_3
Orbene, così compendiate le risultanze di prova orale in atti, si osserva quanto segue.
5 A parere della scrivente, possono ritenersi pienamente provati sia l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa, sia l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Hyundai Atos, tg. CP463SD, odierna convenuta, nella causazione del sinistro de quo.
Senza dubbio rilevante, in questa sede, è la confessione resa in sede di interpello dalla la quale ha ribadito la propria responsabilità, confermando che, P_
a causa di sua distrazione, nell'effettuare una repentina manovra di retromarcia, aveva travolto, con la propria autovettura, l'odierna attrice, che si trovava a bordo della sua bicicletta, nei pressi del supermercato Eurospin di via Cairoli in Galatone
(LE).
In base all'art. 2733 cc la confessione “forma piena prova contro colui che l'ha fatta”.
Pertanto, nella fattispecie in esame, può ritenersi pienamente provata la circostanza che l'autovettura Hiunday Atos, nell'effettuare la manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio, nei pressi del supermercato Eurospin, non si avvedeva della presenza, alle sue spalle, della bicicletta con a bordo la e finiva per _1
investirla.
Appare opportuno, a questo punto, richiamare le risultanze dell'indagine condotta dal CTU, Prof. , al quale sono stati posti i seguenti quesiti: “1. Accerti Per_1
il CTU il corretto funzionamento del dispositivo satellitare Super Easy installato sulla vettura Hyundai Atos, tg. CP463SD, e l'attendibilità dei dati dallo stesso rilevati;
2. Accerti il CTU se il dispositivo satellitare Super Easy installato sulla vettura Hyundai Atos, tg. CP463SD, abbia i requisiti fondamentali minimi necessari previsti dagli art. 132 ter e 145 Codice delle Assicurazioni.” Pers Il Prof. dopo aver analizzato i documenti relativi al dispositivo satellitare installato sull'auto della convenuta, ha osservato quanto segue: “l'analisi dei vari report allegati al fascicolo dell'Avv. Caiaffa mostra alcune incongruenze sulla funzionalità dell'apparecchio. Si rileva, difatti, che alcune fasi di accensione avvengono in zone diverse da quelle dove è avvenuto lo spegnimento. Ciò indica che il mezzo ha percorso spazi che non sono stati registrati dal dispositivo satellitare. Tali difformità permettono di affermare che la scatola nera che era
6 montata sul veicolo investitore non forniva con esattezza gli spostamenti del mezzo.
Qui di seguito vengono evidenziate alcune di queste inesattezze ricavate dall'esame dei report allegati al fascicolo dell'Avv. Caiaffa.
Trattasi di registrazioni del 27.02.2020 e dello stesso 28.02.2020:
-27.02.2020 ore 20.27:27 Spegnimento in Via Fiume Nardò
-27.02.2020 ore 20.29:25 Accensione sulla SP359
Il veicolo si è spostato da Via Fiume sulla SP 359 senza che il dispositivo lo segnali in soli due secondi (si corregge in due minuti).
-27.02.2020 ore 22.11:16 Spegnimento Viale Medaglie d'Oro Nardò
-28.02.2020 ore 06.30:57 Accensione Via Gaballo Don Gregorio Nardò
Il veicolo si è spostato da Viale Medaglie d'Oro a Via Gaballo Don Gregorio senza che il dispositivo lo segnali durante tutta la notte.
Tale incomprensibile malfunzionamento fa sorgere il dubbio che dalle ore
18.13:36 del 28.02.2020 alle ore 20.27:47 il veicolo, che secondo il dispositivo doveva trovarsi fermo a Nardò in Via Bologna, in effetti può essersi mosso ed aver raggiunto Galatone dove è avvenuto il sinistro alle ore 18.30 circa (n.b. la distanza fra i due paesi è di appena sei chilometri circa).
Si deduce che l'apparecchio montato sul veicolo della convenuta non ha offerto dati attendibili di registrazione.”.
Il CTU, inoltre, ha osservato che “I dispositivi segnalano la posizione del veicolo e ne registrano le accelerazioni durante la circolazione stradale, registrando eventuali “eventi crash”. Le accelerazioni che si determinano nella circolazione stradale, quando queste siano riferibili, per intensità ed intervallo in cui si verificano, ad un urto, e quindi superano anche la soglia minima, stabilita in 2g, provvedono a registrarle memorizzandole ed inviano un messaggio alla centrale operativa tramite un sistema di comunicazione Gsm, comprensivo della posizione topografica rilevata tramite Gps. che attiva anche il soccorso stradale nel caso che tali accelerazioni siano talmente elevate da configurare un incidente grave.
Se vi è urto, ma con accelerazione di entità minore di 2m/s2, esso non viene rilevato e neppure trasmesso alla centrale operativa (… ); la misura dell'accelerazione viene fornita in multipli e sottomultipli di “g” essendo “g”
7 l'accelerazione di gravità pari a 9.81 m/sec2 (…)”. Si deduce che la mancata segnalazione di evento “crash” da parte del dispositivo montato sulla vettura della non SInifica che non sia verificato quanto lamentato in P_
citazione. L'urto fra una vettura ed una bicicletta e/o un pedone durante una manovra di retromarcia è senz'altro di entità minore a 2g.”.
Con riferimento sempre al primo quesito, il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ribadisce che “le assenze di segnale fanno sorgere dei dubbi sulla funzionalità dell'apparecchio e sulla sua affidabilità. Inoltre, è bene ricordare che la scatola nera montata sul veicolo è del tipo di installazione con posizionamento sulla batteria e, quindi soggetta, a sollecitazioni proprie e/o orientamento non corretto.”.
Pers In risposta al secondo quesito postogli, il Prof. ha osservato quanto segue:
“Non è possibile in questa sede accertare se il dispositivo satellitare Super Easy installato sulla vettura Atos Hyundai, tg. CP463SD, avesse all'epoca della sua installazione i requisiti stabiliti dagli artt. 132 ter e 145 bis del Codice delle
Assicurazioni. Trattasi di un'installazione effettuata in data antecedente a quella del richiesto odierno accertamento (02.05.2020)”.
Orbene, alla luce di quanto innanzi, la scrivente ritiene che, stante il verosimile malfunzionamento del dispositivo satellitare installato sull'autovettura della convenuta, ai dati risultanti dai report prodotti in questa sede dalla compagnia convenuta, non può attribuirsi alcun valore probatorio e, quindi, in assenza di prova contraria in tal senso, può ritenersi provato che effettivamente, l'autovettura
Hyundai Atos Prime, targata CP463SD, il giorno 28.02.2020, alle ore 18.30, si trovava nei pressi del supermercato Eurospin, in Galatone, alla via Cairoli.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla
, si condividono pienamente le risultanze della consulenza medica _1
d'ufficio, a firma del Dr. il quale, in risposta ai quesiti postigli, ha Per_2
accertato che, in data 28.02.2020 l'odierna attrice ha riportato, in corso di sinistro stradale, un danno evoluto consistente in “Esiti di Frattura Biossea
Pluriframmentaria del 1/3 Distale Gamba Destra trattata chirurgicamente con
Placca e Viti (in situ) e mediante applicazione di apparecchio gessato”.
8 Per_ Quindi, il Dr. ha accertato che le lesioni sofferte e diagnosticate sono in diretto rapporto causale con la dinamica dei fatti, ravvisando, altresì, un peggioramento permanente delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti non più suscettibili di evoluzione in senso migliorativo/peggiorativo.
A tal proposito, ha valutato un periodo di malattia divisibile in Inabilità
Temporanea Totale di giorni 40, Inabilità Temporanea Parziale al 75% di giorni
30, Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 ed Inabilità Temporanea
Parziale al 25% di ulteriori giorni 60, al termine dei quali ha ritenuto avvenuta la guarigione clinica.
Inoltre, il CTU ha ritenuto che a seguito delle lesioni subite dalla in _1
occasione del sinistro de quo, residuano attualmente postumi permanenti valutabili come Danno Biologico nella misura del 9 %, in accordo con i consueti barémes di riferimento in ambito medico-legale, non ravvisando incidenza negativa dei postumi residuati sulla capacità lavorativa specifica presente e futura della periziata (Pensionata).
Per_ Infine, il Dr. ha ritenuto congruo il riconoscimento delle voci di spesa fatturate presenti in atti per un importo complessivo di € 215,51, non prevedendo spese future.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'odierna attrice si ritiene di ricorrere ai criteri contenuti delle tabelle del tribunale di Milano, ritenute dalla Suprema Corte il criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto principale punto di riferimento, in questo ambito, anche per gli altri palazzi di giustizia italiani;
invero, “Nel risarcimento dei danni da sinistro stradale, ai fini della liquidazione del danno si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata all'anno 2024 in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente "morale" del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.” (ex multis, Tribunale Vicenza sez. II, 13/09/2024,
n.1574).
Inoltre, anche la III Sez. civ. Della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.12408 del 07-06-2011 ha introdotto un importantissimo principio in
9 materia di liquidazione del danno non patrimoniale, consacrando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza.
Pertanto, il danno subito dall'odierna attrice può essere quantificato nei seguenti termini:
• € 18.927,00 per danno biologico nella misura accertata del 9%;
• € 4.600,00 per una ITT di gg. 40, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 2.587,50 per una ITP al 75% di gg. 30, quantificata in € 86,25 al giorno;
• €1.725,00 per una ITP al 50% di giorni 30, quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 25% di gg. 60, quantificata in € 28,75 al giorno per un importo complessivo pari ad € 29.564,50, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 28.02.2020, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
all'attrice va anche riconosciuto l'importo di € 215,51, a titolo di rimborso spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea;
2. Per l'effetto, condanna, in solido tra loro, e Controparte_2
la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti da liquidati in complessivi € 29.780,01, oltre Parte_1
accessori di legge, come innanzi specificato;
3. Condanna, altresì, i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre accessori di
10 legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CC.TT.UU., eventualmente anticipate;
4. dichiara la presenta sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 7 febbraio 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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