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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 03/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9206/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALSONE ANTONINO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI PAOLO CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 2 agosto 2022 il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2635/2022 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1 4.526,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. propose opposizione affermando di non aver mai sottoscritto alcun contratto Parte_1 con e di non aver mai ricevuto alcuna erogazione di credito da quest'ultima. Precisò di CP_1 aver immediatamente segnalato al servizio clienti l'errore e chiesto la rettifica della comunicazione di costituzione in mora. Aggiunse che non aveva fornito la prova CP_1 dell'esecuzione dell'accredito delle somme del preteso finanziamento sul conto corrente a sé intestato, che il contratto (che sarebbe stato sottoscritto digitalmente) reca una “firma non valida”, che i dati anagrafici e di contatto (incluso il numero di telefono indispensabile per la sottoscrizione del contratto) non sono a sé riconducibili e che anche il conto corrente CP_2 indicato nel contratto e sul quale sarebbero state accreditate le somme non gli è riconducibile.
Spiegò di essere titolare di un unico conto corrente acceso presso Banco BPM. Inoltre, i dati anagrafici della residenza indicati in contratto nel Comune di Liscate non corrispondono alla residenza effettiva nel Comune di Muggiò a far data dal 2019, cioè ben due anni prima dell'asserita sottoscrizione del contratto, mentre l'indirizzo email Email_1 non è quello proprio, come da corrispondenza intercorsa con la medesima (doc. CP_1 3, 5 e 6). Lamentò di essere stato ingiustamente segnalato quale “cattivo pagatore” con credito
“in sofferenza”, sia nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia al Consorzio di Tutela del Credito, come da visure estratte (doc. 19 e 20) e ne chiese la cancellazione con condanna al risarcimento dei danni. si costituì evidenziando che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto CP_1 mediante processo di firma digitale e riconoscimento con invio di codice OTP sul numero di cellulare del cliente e documento d'identità garantito da Universign. In particolare, sul contratto di finanziamento risulta apposta un'unica firma che riporta “Firmato da Parte_1 01/06/2021 alle 15:53:32 signed with Universign” e l'identità del sig. era stata Parte_1 confermata con la trasmissione di copia del documento d'identità e del codice fiscale dello stesso (doc. 2). In ordine alle restanti contestazioni, osservò che una persona può benissimo avere più conti correnti intestati, o cointestati, o può usare anche altra utenza cellulare, anche ad essa non intestata. Affermò che risultava essere stata pagata solamente una rata di rimborso del prestito, per l'importo di € 81,42, residuando la somma di € 5.108,36, di cui € 4.309,00 per capitale, € 217,29 per interessi scaduti impagati, € 151,17 per indennità di mancato pagamento delle rate scadute impagate ed € 430,09 quale penale ex art.
7.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento. Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, non essendo necessaria attività istruttoria, la causa venne rimessa per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare, alla data del 12 settembre 2024 e giunge in decisione, a norma dell'articolo 190 cod. civ..
*** L'opposizione è fondata. sostiene che Il credito di cui al decreto ingiuntivo sia fondato sulla mancata CP_1 restituzione delle somme erogate in esecuzione del contratto di finanziamento n.
C[...]AL2C7H, sottoscritto da a mezzo di firma digitale, in data 1° Parte_1 giugno 2021 alle ore 15:53. In particolare, risulterebbe debitore per l'importo complessivo di € 5.108,36, Parte_1 così composto:
- € 4.309,00 per quota capitale;
- € 217,29 per interessi scaduti;
- € 151,17 per indennità di mancato pagamento delle rate scadute;
- € 430,90 a titolo di penale ex art.
7.2 delle condizioni generali di contratto.
pagina 2 di 3 tuttavia, ha negato di aver sottoscritto tale contratto e di aver ricevuto il Parte_1 finanziamento. evidenzia che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto a mezzo di firma CP_1 digitale con l'utilizzo del sistema “Universign”, ossia, mediante un processo che si perfeziona tramite l'invio di un sms, sul numero di cellulare del cliente, con una password temporanea da inserire durante il processo di firma. Va osservato che il contratto di finanziamento allegato da è costituito da una mera CP_1 copia di un modulo negoziale predisposto per la stipula digitale online e risulta del tutto privo di data e di sottoscrizioni, nelle caselle ove dovrebbero figurare, anche nel caso di sottoscrizione a distanza. L'utilizzo, dichiarato da del sistema “Universign”, cioè del processo di firma che si CP_1 perfeziona tramite l'invio di un sms, sul numero di cellulare del cliente, con una password temporanea da inserire durante il processo di firma, non è idoneo ad assicurare la riferibilità della sottoscrizione al dichiarante. Non risulta, d'altra parte, alcuna conferma di sottoscrizione del suddetto contratto che, riguardando un consumatore e contenendo clausole vessatorie, richiedeva l'apposizione di una pluralità di sottoscrizioni ai fini della valida conclusione del contratto stesso. Nella specie, ha contestato, tra l'altro, che il numero di cellulare indicato nel Parte_1 contratto di finanziamento e utilizzato durante il processo di firma fosse quello a sé intestato. Inoltre, manca la prova dell'asserita erogazione del prestito, posto che il documento n. 6, allegato da che costituisce un mera stampa priva di valore certificativo, si limita CP_1 ad indicare genericamente il nominativo “ ed un codice IBAN destinatario che Pt_1 Pt_1 ha contestato sia a sé riconducibile.
[...] A fronte di tale contestazione e dell'autorizzazione concessa dal Giudicante ad al CP_1 fine di acquisire presso Unicredit s.p.a. la copia del contratto di conto corrente collegato al suddetto IBAN per verificarne la titolarità, l'opposta non ha neppure fornito la prova di avere trasmesso alla Banca la documentazione oggetto dell'istanza di esibizione. Il preteso credito restitutorio non è, dunque, provato. L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo. In ordine alla domanda riconvenzionale, stante l'assenza di prova del debito a carico di Pt_1
va ordinata la cancellazione dalle banche dati istituite ai fini della valutazione del
[...] merito creditizio delle segnalazioni effettuate sul nominativo del sig. con Parte_1 riferimento alla posizione debitoria nei confronti di riguardante l'Offerta numero CP_1 C[...]AL2C7H, data di sottoscrizione 1/06/2021.
Non risulta, invece, provato il danno. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 2635/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 agosto 2022;
2) ordina la cancellazione dalle banche dati istituite ai fini della valutazione del merito creditizio delle segnalazioni effettuate sul nominativo del sig. con Parte_1 riferimento alla posizione debitoria nei confronti di riguardante l'Offerta CP_1 numero C[...]AL2C7H, data di sottoscrizione 1/06/2021;
3) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva.
Monza, 3 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 03/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9206/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALSONE ANTONINO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI PAOLO CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 2 agosto 2022 il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2635/2022 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1 4.526,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. propose opposizione affermando di non aver mai sottoscritto alcun contratto Parte_1 con e di non aver mai ricevuto alcuna erogazione di credito da quest'ultima. Precisò di CP_1 aver immediatamente segnalato al servizio clienti l'errore e chiesto la rettifica della comunicazione di costituzione in mora. Aggiunse che non aveva fornito la prova CP_1 dell'esecuzione dell'accredito delle somme del preteso finanziamento sul conto corrente a sé intestato, che il contratto (che sarebbe stato sottoscritto digitalmente) reca una “firma non valida”, che i dati anagrafici e di contatto (incluso il numero di telefono indispensabile per la sottoscrizione del contratto) non sono a sé riconducibili e che anche il conto corrente CP_2 indicato nel contratto e sul quale sarebbero state accreditate le somme non gli è riconducibile.
Spiegò di essere titolare di un unico conto corrente acceso presso Banco BPM. Inoltre, i dati anagrafici della residenza indicati in contratto nel Comune di Liscate non corrispondono alla residenza effettiva nel Comune di Muggiò a far data dal 2019, cioè ben due anni prima dell'asserita sottoscrizione del contratto, mentre l'indirizzo email Email_1 non è quello proprio, come da corrispondenza intercorsa con la medesima (doc. CP_1 3, 5 e 6). Lamentò di essere stato ingiustamente segnalato quale “cattivo pagatore” con credito
“in sofferenza”, sia nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia al Consorzio di Tutela del Credito, come da visure estratte (doc. 19 e 20) e ne chiese la cancellazione con condanna al risarcimento dei danni. si costituì evidenziando che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto CP_1 mediante processo di firma digitale e riconoscimento con invio di codice OTP sul numero di cellulare del cliente e documento d'identità garantito da Universign. In particolare, sul contratto di finanziamento risulta apposta un'unica firma che riporta “Firmato da Parte_1 01/06/2021 alle 15:53:32 signed with Universign” e l'identità del sig. era stata Parte_1 confermata con la trasmissione di copia del documento d'identità e del codice fiscale dello stesso (doc. 2). In ordine alle restanti contestazioni, osservò che una persona può benissimo avere più conti correnti intestati, o cointestati, o può usare anche altra utenza cellulare, anche ad essa non intestata. Affermò che risultava essere stata pagata solamente una rata di rimborso del prestito, per l'importo di € 81,42, residuando la somma di € 5.108,36, di cui € 4.309,00 per capitale, € 217,29 per interessi scaduti impagati, € 151,17 per indennità di mancato pagamento delle rate scadute impagate ed € 430,09 quale penale ex art.
7.2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento. Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, non essendo necessaria attività istruttoria, la causa venne rimessa per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare, alla data del 12 settembre 2024 e giunge in decisione, a norma dell'articolo 190 cod. civ..
*** L'opposizione è fondata. sostiene che Il credito di cui al decreto ingiuntivo sia fondato sulla mancata CP_1 restituzione delle somme erogate in esecuzione del contratto di finanziamento n.
C[...]AL2C7H, sottoscritto da a mezzo di firma digitale, in data 1° Parte_1 giugno 2021 alle ore 15:53. In particolare, risulterebbe debitore per l'importo complessivo di € 5.108,36, Parte_1 così composto:
- € 4.309,00 per quota capitale;
- € 217,29 per interessi scaduti;
- € 151,17 per indennità di mancato pagamento delle rate scadute;
- € 430,90 a titolo di penale ex art.
7.2 delle condizioni generali di contratto.
pagina 2 di 3 tuttavia, ha negato di aver sottoscritto tale contratto e di aver ricevuto il Parte_1 finanziamento. evidenzia che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto a mezzo di firma CP_1 digitale con l'utilizzo del sistema “Universign”, ossia, mediante un processo che si perfeziona tramite l'invio di un sms, sul numero di cellulare del cliente, con una password temporanea da inserire durante il processo di firma. Va osservato che il contratto di finanziamento allegato da è costituito da una mera CP_1 copia di un modulo negoziale predisposto per la stipula digitale online e risulta del tutto privo di data e di sottoscrizioni, nelle caselle ove dovrebbero figurare, anche nel caso di sottoscrizione a distanza. L'utilizzo, dichiarato da del sistema “Universign”, cioè del processo di firma che si CP_1 perfeziona tramite l'invio di un sms, sul numero di cellulare del cliente, con una password temporanea da inserire durante il processo di firma, non è idoneo ad assicurare la riferibilità della sottoscrizione al dichiarante. Non risulta, d'altra parte, alcuna conferma di sottoscrizione del suddetto contratto che, riguardando un consumatore e contenendo clausole vessatorie, richiedeva l'apposizione di una pluralità di sottoscrizioni ai fini della valida conclusione del contratto stesso. Nella specie, ha contestato, tra l'altro, che il numero di cellulare indicato nel Parte_1 contratto di finanziamento e utilizzato durante il processo di firma fosse quello a sé intestato. Inoltre, manca la prova dell'asserita erogazione del prestito, posto che il documento n. 6, allegato da che costituisce un mera stampa priva di valore certificativo, si limita CP_1 ad indicare genericamente il nominativo “ ed un codice IBAN destinatario che Pt_1 Pt_1 ha contestato sia a sé riconducibile.
[...] A fronte di tale contestazione e dell'autorizzazione concessa dal Giudicante ad al CP_1 fine di acquisire presso Unicredit s.p.a. la copia del contratto di conto corrente collegato al suddetto IBAN per verificarne la titolarità, l'opposta non ha neppure fornito la prova di avere trasmesso alla Banca la documentazione oggetto dell'istanza di esibizione. Il preteso credito restitutorio non è, dunque, provato. L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo. In ordine alla domanda riconvenzionale, stante l'assenza di prova del debito a carico di Pt_1
va ordinata la cancellazione dalle banche dati istituite ai fini della valutazione del
[...] merito creditizio delle segnalazioni effettuate sul nominativo del sig. con Parte_1 riferimento alla posizione debitoria nei confronti di riguardante l'Offerta numero CP_1 C[...]AL2C7H, data di sottoscrizione 1/06/2021.
Non risulta, invece, provato il danno. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 2635/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 agosto 2022;
2) ordina la cancellazione dalle banche dati istituite ai fini della valutazione del merito creditizio delle segnalazioni effettuate sul nominativo del sig. con Parte_1 riferimento alla posizione debitoria nei confronti di riguardante l'Offerta CP_1 numero C[...]AL2C7H, data di sottoscrizione 1/06/2021;
3) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva.
Monza, 3 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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