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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 801/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 801/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Saftich;
e
, (C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2
Stato con delibera n. 2025/41 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno versata in atti, con l'Avv. Elena Saftich;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 05/06/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 13/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 15.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 05/06/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 116 P. 1 anno 2016.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre che il Sig. corrisponda alla sig.ra a somma mensile di € 300,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrisponderle a mezzo bonifico bancario entro il 18 ci ciascun mese, sul seguente Iban delle Postepay: 5333171203379447 della sig.ra CP_1
3) disporre che il 50% dei soldi presenti nel C/C bancario del Sig. Parte_1 presso la Credit Agricole filiale di Livorno, ammontanti a € 5.525,00, vengano corrisposti alla sig.ra CP_1
4) disporre che la casa coniugale posta in Livorno, via Della Cappellina n. 42, di proprietà del sig. resti nella disponibilità di quest'ultimo, assieme a tutti gli Parte_1 arredi e le cose che la compongono, con il diritto della sig.ra di ritirare i propri CP_1 effetti personali ivi presenti;
5) disporre che l'autovettura Tg DH124FR intestata al Sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità ed utilizzo di quest'ultimo;
6) dichiarare che i coniugi null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo gli stessi, con il presente accordo di separazione, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza anche di tipo economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 801/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Saftich;
e
, (C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2
Stato con delibera n. 2025/41 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno versata in atti, con l'Avv. Elena Saftich;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 05/06/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 13/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 15.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 05/06/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 116 P. 1 anno 2016.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre che il Sig. corrisponda alla sig.ra a somma mensile di € 300,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrisponderle a mezzo bonifico bancario entro il 18 ci ciascun mese, sul seguente Iban delle Postepay: 5333171203379447 della sig.ra CP_1
3) disporre che il 50% dei soldi presenti nel C/C bancario del Sig. Parte_1 presso la Credit Agricole filiale di Livorno, ammontanti a € 5.525,00, vengano corrisposti alla sig.ra CP_1
4) disporre che la casa coniugale posta in Livorno, via Della Cappellina n. 42, di proprietà del sig. resti nella disponibilità di quest'ultimo, assieme a tutti gli Parte_1 arredi e le cose che la compongono, con il diritto della sig.ra di ritirare i propri CP_1 effetti personali ivi presenti;
5) disporre che l'autovettura Tg DH124FR intestata al Sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità ed utilizzo di quest'ultimo;
6) dichiarare che i coniugi null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo gli stessi, con il presente accordo di separazione, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza anche di tipo economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra