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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
P.u. n. 18 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare
Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avvto Giuliana Fodde
tramite il dott Stefano Sanna OCC
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dai ricorrenti nella loro qualità di consumatori;
considerato che i predetti non hanno mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o artigianale o professionale ed hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali;
che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni;
che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi;
pagina 1 di 3 che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in generale, non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;
che non hanno subito, per cause a loro imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
osservato che i predetti non sono titolari di azioni o partecipazioni e non godono di proventi economici diversi dal reddito da lavoro e che sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, dell'appartamento sito in Sassari Via Walter Pasella n. 22/A dove la signora vive con i figli e di due autovetture datate;
Pt_2
che non hanno posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;
che i ricorrenti appartengono alla medesima famiglia e che il sovraindebitamento ha un'origine comune;
che per tali motivi intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi;
che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave dei debitori e che per contro è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro della successivamente Pt_2 alla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
che il ricorso all'indebitamento era giustificato dal lungo periodo di disoccupazione della e dalla necessità di accudire i tre figli (due dei quali affetti da disabilità); Pt_2
che inoltre L'OCC ha verificato che nei contratti di mutuo ipotecario e nei successivi contratti di prestito personale non è stato valutato correttamente il merito creditizio e, in particolare, che (oggi ISEO ha previsto una rata di euro Controparte_1 CP_2
803 a fronte di un reddito disponibile di euro 800 mensili;
considerato che l'OCC ha proceduto alla comparazione tra il piano di ristrutturazione e la soluzione liquidatoria per concludere che, a fronte di un realizzo di euro 67.200 derivante dalla ristrutturazione del debito, la liquidazione dei beni potrebbe comportare un attivo di euro 62.642,81 tenuto conto del fatto che il prezzo base degli immobili è pari ad euro pagina 2 di 3 62.642,81 con offerta minima pari ad euro 46.982,11 e che nella procedura esecutiva immobiliare si è giunti al terzo esperimento;
che le autovetture sono sostanzialmente prive di valore sul mercato e che, in ogni caso, sono essenziali per consentire la cura dei figli disabili;
che inoltre i creditori privilegiati e ipotecari, secondo le valutazioni dell'OCC, otterranno un trattamento deteriore in caso di liquidazione;
tutto ciò premesso e rilevato che i creditori non hanno depositato osservazioni;
considerato che
la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.66 e 70 CCII
OMOLOGA
Il piano del consumatore proposto da e , dispone la Parte_2 Parte_1
comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma
1 dell'art 70 CCII.
Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.
Sassari, 30/04/2025
Il Giudice
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare
Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avvto Giuliana Fodde
tramite il dott Stefano Sanna OCC
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dai ricorrenti nella loro qualità di consumatori;
considerato che i predetti non hanno mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o artigianale o professionale ed hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali;
che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni;
che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi;
pagina 1 di 3 che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in generale, non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;
che non hanno subito, per cause a loro imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
osservato che i predetti non sono titolari di azioni o partecipazioni e non godono di proventi economici diversi dal reddito da lavoro e che sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, dell'appartamento sito in Sassari Via Walter Pasella n. 22/A dove la signora vive con i figli e di due autovetture datate;
Pt_2
che non hanno posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;
che i ricorrenti appartengono alla medesima famiglia e che il sovraindebitamento ha un'origine comune;
che per tali motivi intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi;
che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave dei debitori e che per contro è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro della successivamente Pt_2 alla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
che il ricorso all'indebitamento era giustificato dal lungo periodo di disoccupazione della e dalla necessità di accudire i tre figli (due dei quali affetti da disabilità); Pt_2
che inoltre L'OCC ha verificato che nei contratti di mutuo ipotecario e nei successivi contratti di prestito personale non è stato valutato correttamente il merito creditizio e, in particolare, che (oggi ISEO ha previsto una rata di euro Controparte_1 CP_2
803 a fronte di un reddito disponibile di euro 800 mensili;
considerato che l'OCC ha proceduto alla comparazione tra il piano di ristrutturazione e la soluzione liquidatoria per concludere che, a fronte di un realizzo di euro 67.200 derivante dalla ristrutturazione del debito, la liquidazione dei beni potrebbe comportare un attivo di euro 62.642,81 tenuto conto del fatto che il prezzo base degli immobili è pari ad euro pagina 2 di 3 62.642,81 con offerta minima pari ad euro 46.982,11 e che nella procedura esecutiva immobiliare si è giunti al terzo esperimento;
che le autovetture sono sostanzialmente prive di valore sul mercato e che, in ogni caso, sono essenziali per consentire la cura dei figli disabili;
che inoltre i creditori privilegiati e ipotecari, secondo le valutazioni dell'OCC, otterranno un trattamento deteriore in caso di liquidazione;
tutto ciò premesso e rilevato che i creditori non hanno depositato osservazioni;
considerato che
la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.66 e 70 CCII
OMOLOGA
Il piano del consumatore proposto da e , dispone la Parte_2 Parte_1
comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma
1 dell'art 70 CCII.
Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.
Sassari, 30/04/2025
Il Giudice
pagina 3 di 3