Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliano Giuliana Consigliere estensore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1072/2023 R.G.,
TRA
in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Lembo e Vincenzo Ventricelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agropoli, alla Via Piave n. 52.
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Pia Miele, elettivamente domiciliata in Salerno, via Luigi Guercio n.227
APPELLATA
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo di primo grado la ha Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2015, notificato il 04.02.2015, con il quale le era stato ingiunto, ad istanza della il pagamento Controparte_1
della somma di €. 27.885,00, quale corrispettivo per la fornitura di foraggio (fieno in balle) avvenuta nel mese di settembre 2013 (18-27 settembre), come documentata dalla fattura n. 94 del 30.09.2013; a motivi dell'opposizione deduceva l'inesistenza della creditoria, non conoscendo affatto la opposta e di non aver mai commissionato la CP_1
fornitura, essendo autosufficiente nella produzione del fieno necessario per l'alimentazione del proprio bestiame, grazie alla disponibilità di 50 ettari di terreno;
chiedeva, quindi, la revoca del D.I. con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la che contestava l'opposizione chiedendone Controparte_1
il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed escussione dei testi addotti.
Con sentenza n.1953/2023 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione,
confermato il decreto ingiuntivo n. 188/2015 e condannato l'opponente alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, la ha proposto opposizione Parte_2
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi: 1) La violazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per carenza di motivazione e mancata valutazione critica delle prove.
2) L'erronea valutazione delle prove, in violazione dell'art. 115 c.p.c., con attribuzione esclusiva di rilievo alle prove testimoniali della parte opposta,
fondate su fatture non contestualmente suffragate da contratti scritti, come richiesto dalla normativa in materia di prodotti agricoli (art.62 D.L. 1/2012).
Si è costituita l'appellata che ha contestato il gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 28.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione con riguardo alla valutazione delle prove e all'assenza di motivazione idonea, sostenendo che la sentenza si fonda su un ragionamento apparente.
La doglianza è infondata
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, la mancanza di motivazione si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione. (Cass. civ. sent. N.
28436/2022).
Inoltre, il vizio di motivazione ricorre anche quando la motivazione, benché
graficamente esistente, non renda, tuttavia percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del
03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv.
654145).
Come affermato dalla Cassazione la motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico- argomentativo seguito dal giudice, anche se sintetico. (Cass. SS.UU. N.8053/2014).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste il vizio di motivazione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Cass. n. 9105/2017;
Cass. n. 20921/2019; Cass. n.871/2009; Cass. n. 20689/2022).
Tanto premesso, nel caso in esame, la sentenza di primo grado espone in modo chiaro l'iter logico seguito nella formazione del convincimento del giudice, facendo riferimento alle deposizioni testimoniali e alla documentazione prodotta.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., né dell'art.118 disp. att. c.p.c., poiché è comprensibile la ratio decidendi.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisone del Tribunale in quanto fondata su documenti unilaterali non idonei a dimostrare il credito in sede di opposizione,
lamentando, altresì, la errata valutazione, da parte del Tribunale, della ripartizione dell'onus probandi posto in capo alle parti in causa, ritenendo che, a fronte della contestazione della fattura azionata, non è stata raggiunta la prova della effettiva esecuzione della fornitura, non comprovata nemmeno dalla escussione dei testi. Le censure sono infondate.
Il Tribunale ha correttamente valutato e applicato i principi in materia di riparto dell'onere probatorio.
Al riguardo, giova infatti premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (
Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).
Inoltre, “la fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali,
potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti” (Cass., Sez. II Civ, ord. n.
26801/19). Ciò posto, va evidenziato che l'appellante ha contestato la ricezione della intera fornitura, disconoscendone il contenuto e la sottoscrizione, deducendo, dapprima, di non conoscere la e, di poi, di essere autosufficiente Controparte_1
nella produzione di foraggio.
L'appellata, a fronte di tale deduzione, oltre al deposito delle fatture, regolarmente annotate nelle scritture contabili, ha comprovato la sussistenza del credito mediante la audizione dei testi addotti.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto provate le forniture portate dalle fatture,
regolarmente annotate nel libro contabile autenticato, riconosciute anche dai testi escussi, tra cui l'intermediario e gli ausiliari della società appellante.
Invero, ha riferito di aver svolto l'attività di mediatore per la Testimone_1
compravendita di foraggio per conto di varie ditte, compresa la , e di aver Parte_1
messo in contatto con i fornitori, tra cui la Parte_1 CP_1
Tale teste ha, altresì, precisato che per la fattura in esame, da lui personalmente consegnata al che vi appose il timbro e la sottoscrizione, fu richiesta una Pt_1
dilazione temporale nel pagamento ma che, tuttavia, la fattura non fu pagata.
Il teste agronomo, ha confermato che la , di contro a Testimone_2 Parte_1
quanto sostenuto come precipuo motivo di opposizione, si riforniva da fornitori esterni,
da lui visti scaricare il foraggio.
Analoga deposizione è stata, poi, resa dal teste , produttore di fieno, Testimone_3
che ha confermato l'insufficienza della produzione interna della società per il fabbisogno delle bufale.
Il teste ha riferito che per il pagamento della fornitura di latte da Testimone_4
lui ricevuta fu concordato con il e lo che parte delle somme dovevano Pt_1 Tes_1
essere versate ai fornitori di fieno, tra cui anche il CP_1 Orbene, come rilevato dal Tribunale, le risultanze della prova testimoniale, attestanti l'avvenuta fornitura, non scalfiti da elementi di segno contrario, soprattutto alla luce dei precipui motivi di opposizione, comprovano la esistenza del credito.
Sul punto, va, infatti, evidenziato che l'appellante in primo grado ha sostenuto di non conoscere la Ditta appellata e di essere autosufficiente nella produzione del foraggio necessario alla sua Azienda.
Orbene, entrambi gli assunti risultano smentiti dalla prova orale.
Al riguardo, va, infatti, evidenziato che il giudice ha pieno potere di valutare le prove secondo il principio del libero convincimento, attribuendo maggiore peso a quelle che ritiene più persuasive e coerenti con la sua ricostruzione dei fatti.
Tuttavia, questa libertà è limitata dall'obbligo di motivazione, che deve essere logica e coerente.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente esercitato il potere discrezionale nella valutazione del materiale probatorio.
L'appellante sostiene altresì, che in assenza di contratto scritto, la cessione di foraggio sarebbe nulla.
Tuttavia, tale argomentazione, proposta per la prima volta in appello, è infondata,
atteso che alcuna norma sanziona a pena di nullità la assenza di forma scritta nella cessione di prodotti agricoli.
L'art. 62 del D.L. 1/2012 prevede la forma scritta ad probationem, non ad substantiam,
e non è applicabile nei casi in cui vi sia comportamento concludente e accettazione implicita della prestazione.
Difatti, la mancata stipula di un contratto in forma scritta, nei casi in cui la legge non preveda espressamente la nullità, non comporta invalidità quando l'esecuzione dello stessa avvenuta con accettazione implicita delle parti. Orbene, nel caso in esame, il comportamento concludente delle parti, la ricezione e utilizzazione della merce, confermano la validità del contratto in forma orale, ai sensi dell'art. 1326 e 2729 c.c..
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_3
avverso la sentenza n. 1953/2023 del Tribunale di Controparte_1
Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €. 4996,00 per compenso oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi