Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 896/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNUZZI Parte_1 C.F._1
CARDONE GIANLUIGI e domicilio eletto come da Indirizzo Telematico
-ricorrente-
Contro
( , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa Falco Giuseppina e dalla dott.ssa De Donato Fabiana e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-convenuto-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12/05/2023, esponeva quanto segue: Parte_1
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2022/2023 contratto dal 12/12/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali presso l'I.C. “Via de Gasperi” di Seveso La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_2 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
1
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_2 data 07/11/2024, deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inizialmente sottoposta a trattazione nelle forme di cui all'art. 127 bis c.p.c. su richiesta di parte ricorrente, che provvedeva a depositare note scritte con allegazione di documentazione attestante l'iscrizione di nelle graduatorie provinciali per le Parte_1 annualità intercorrenti dal 2024 al 2026, veniva trattata in presenza a seguito di ordinanza emessa in data 9.1.2025. In essa era disposta la conversione del rito, al fine di consentire un confronto delle parti sulla circostanza, rappresentata dall'attuale attività lavorativa prestata dalla predetta presso questo Ufficio Giudiziario, in qualità di Addetto all'Ufficio del Processo. All'udienza del 25.3.2025, cui compariva il solo difensore di parte ricorrente, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.p..
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
2 lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_2 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
3 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”. Nel caso di specie, sussiste altresì il presupposto soggettivo, rappresentato dalla condizione per cui la ricorrente deve considerarsi ancora interna al Sistema Scolastico in virtù della documentata iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle annualità
2024-2026. Non è altresì ostativa all'accoglimento della domanda la durata temporanea della supplenza, per la quale viene svolta, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, in cui la ricorrente risulta aver esercitato l'attività di docente presso la scuola primaria “B.Munari” di Seveso, quale insegnante di sostegno psicofisico, con contratto avente decorrenza dal
12.12.2021 sino al 30.6.2022 per 12 ore settimanali.
Invero, in tema di cd. supplenze brevi e saltuarie sono intervenute molteplici pronunce della giurisprudenza di merito, dalle quali è possibile estrarre criteri di orientamento, applicabili alla fattispecie in esame, ove la supplenza risulta aver rivestito carattere continuativo, presso il medesimo Istituto Scolastico, per un numero complessivo di 180 giorni e con orario compatibile;
criteri del seguente tenore, che sinteticamente si richiamano ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.: “quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio è stata superiore ai 180 giorni nell'anno 2021/2022, valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico” (Trib. Milano 5.9.2024); “ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, possono assumere rilevo, quali fattori ostativi, l'eventuale limitata durata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora la non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, ma anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, e comunque anche ai docenti in periodo di formazione e prova, ai “ docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati (si vedano, D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e D.P.C.M. 28.11.2016, art. 3)” (Trib. Cuneo 03/10/2023 n.397); “deve infatti presumersi che il
4 supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza” (Trib. Torino 4/07/2023, n.1369). Quanto all'attuale esercizio della ricorrente di altra attività presso differente Amministrazione (nella specie, Ministero di Grazia e Giustizia), rispetto alla quale il CP_2 convenuto non ha sollevato alcuna obiezione idonea a incidere sulla presente decisione, rileva comunque l'obiettiva circostanza sia del carattere meramente temporaneo di quest'ultimo rapporto di lavoro, sia della attuale permanenza nel sistema scolastico in ragione della già menzionata, perdurante, iscrizione alle graduatorie provinciali. L'attribuzione del beneficio in oggetto è altresì compatibile con la suddetta condizione, risolvendosi non nella liquidazione di una somma, bensì nell'accredito della stessa sulla
“Carta elettronica”, la cui fruizione presuppone il verificarsi dell'eventualità che la docente si trovi a riprendere l'esercizio dell'attività scolastica in virtù della richiamata iscrizione. Compete pertanto alla ricorrente l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra CP_2
i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione Controparte_2 della ricorrente, per la formazione relativa all'anno scolastico 2022/2023, la somma complessiva di euro 500,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM
55/14 disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1 500.00 euro tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/2023; 2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente, Controparte_2 tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023;
5 3. condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_2 delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 258,00 per compensi, oltre al CU di importo pari ad euro 21,50, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c..
Monza, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Simona Improta
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