Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/05/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata da Pt_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO GATTI;
[...] C.F._1
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente residente a [...];
considerato che il ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c)
CCI, in quanto:
o ha un passivo di circa 350.000 euro ed un attivo (costituito da immobili) di circa 270.000 euro;
o non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto la ditta individuale di cui è titolare è un'impresa agricola minore, risultando non superate le tre soglie previste dall'art. 2 c.1 lett.d) per la liquidazione giudiziale e non risulta socio illimitatamente responsabile di società di persone;
1
letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;
visto l'art. 270, co. 5, c.c.i., che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, “in quanto compatibili” e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 c.c.i. (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrtt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;
considerato che, in estrema sintesi, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il ricavato della liquidazione degli immobili di proprietà e un canone che percepisce da uno dei suoi immobili (fino alla vendita dello stesso);
rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 350.000 euro e deriva principalmente dalla precedente partecipazione al 50% in una Srl, posta in liquidazione e cancellata nel 2017, le cui sanzioni sono ricadute anche sul ricorrente nella sua qualità di liquidatore e, solo in parte, dall'andamento ondivago dell'attività agricola esercitata con la sua ditta individuale che non gli ha consentito di avere i mezzi necessari per adempiere alle obbligazioni, pagando i debiti accumulati nella qualità di socio liquidatore della Srl;
Considerato sul punto che la quasi totalità dell'indebitamento complessivo non è riconducibile all'esercizio dell'impresa agricola;
rilevato che il ricorrente è, infatti, titolare di omonima ditta individuale, esercente l'attività agricola la cui azienda è composta da vecchi mezzi agricoli stimati complessivamente in circa 5.000;
Rilevato che il ricavato dell'attività dell'impresa individuale è interamente necessario al mantenimento del ricorrente, con la conseguenza per cui nessuna quota di reddito verrebbe messa a disposizione dei creditori;
considerato che è, infatti, previsto nel ricorso e nella relazione che i mezzi agricoli necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa individuale non siano venduti in quanto necessari per l'attività agricola che costituisce l'unica fonte di sostentamento del ricorrente;
preso atto che i mezzi agricoli, sia considerati atomisticamente che come componenti aziendali, non avrebbero comunque un reale interesse sul mercato e sono necessari per il sostentamento del ricorrente che intende proseguire l'attività della propria impresa individuale agricola sia in costanza della procedura di liquidazione che successivamente;
2
Considerato che
la questione della continuità dell'attività dell'impresa dopo l'apertura della liquidazione controllata è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza, in considerazione del fatto che non sussiste per la procedura minore di liquidazione controllata una norma analoga all'art. 211
CCI (prima: art. 104 LF) che, per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale/fallimento, prevede l'esercizio provvisorio in continuità aziendale:
In senso contrario, nella vigenza della legge 3/2012 e della legge fallimentare, si sono espressi:
- Il Tribunale di Rimini che, con provvedimento del 29 luglio 2020, ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio della ditta individuale sino alla vendita dell'azienda, osservando come l'esercizio provvisorio, oltre a implicare responsabilità nei confronti dell'Occ non previste tra i suoi compiti, farebbe maturare costi prededucibili (come canoni di locazione o compensi ai dipendenti) non giustificabili laddove i ricavi risultino presumibilmente esigui;
ha evidenziato, inoltre, che la natura di attività intuitus personae svolta dall'impresa individuale faceva venir meno l'esigenza di conservare un avviamento che sarebbe stato difficilmente quantificabile e non costituente con certezza una posta attiva nella vendita a terzi;
- il Tribunale di Ferrara che, con decreto del 22 dicembre 2021, ha ritenuto irragionevole un'applicazione analogica della norma fallimentare, con particolare riferimento alla richiesta di prosecuzione dell'attività anche dopo la chiusura della liquidazione controllata, rilevando che l'esercizio provvisorio, previsto normativamente nella procedura maggiore, è ammesso solo quando funzionale a mantenere il valore degli asset patrimoniali destinati in ogni caso alla successiva liquidazione e alla cessazione dell'attività di impresa;
la prosecuzione dell'attività, senza vendita, anche dopo la chiusura della procedura sarebbe confliggente con la funzione integralmente e necessariamente liquidatoria della procedura, che non consente di far residuare attivo non liquidato in esito alla chiusura;
In senso favorevole, pur con le seguenti precisazioni, nella vigenza del Codice della crisi e in caso di impresa individuale si sono espressi: Tribunale di Asti, con provvedimento del 21 novembre
2024, il Tribunale di Arezzo, con provvedimento dell'8 maggio 2024, il Tribunale di Siena, con provvedimento del 14 giugno 2024;
L'orientamento favorevole ha ritenuto ammissibile la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale, durante e anche dopo la chiusura della liquidazione controllata, evidenziando che la prosecuzione dell'attività era necessaria per il sostentamento del debitore e per realizzare attivo da distribuire ai creditori, anche tenendo conto, quale elemento ostativo alla dismissione dell'azienda individuale, che sussiste comunque un limite di impignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione, ex art. 515 c.3 cpc richiamato dall'art. 268 comma 4 lettera d) CCI;
nei precedenti citati, pur ammettendo la prosecuzione, si è però esclusa la necessità di un provvedimento che disponesse l'esercizio provvisorio, non essendo tale possibilità prevista da
3 nessuna norma e stante l'impossibilità di un'applicazione analogica della norma prevista nella procedura maggiore di liquidazione giudiziale;
in particolare, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto ammissibile la prosecuzione dell'attività anche in esito alla chiusura della liquidazione controllata in considerazione del fatto che l'articolo 276 codice della crisi, nel richiamare l'articolo 233 solo in quanto compatibile, consentirebbe di non cancellare l'impresa in esito alla chiusura qualora la procedura non si sia occupata di dismettere l'azienda;
Ritenuto di aderire all'orientamento favorevole sopra citato ed espresso nella vigenza del codice della crisi e, quindi, ritenuta non ostativa la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale dopo l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto, inoltre, che il fatto che la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale sia ammissibile non implichi la qualificazione della stessa in termini di esercizio provvisorio, sia perchè tale possibilità non è normativamente prevista per la liquidazione controllata, sia perchè non si ritiene applicabile analogicamente l'esercizio provvisorio previsto per la liquidazione giudiziale, stante la diversità di presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è gestito dal Curatore ed è provvisorio per il solo tempo necessario a cedere l'azienda, mentre nella liquidazione controllata l'esercizio richiesto non è nè provvisorio (ma continuativo anche dopo la chiusura della procedura) nè funzionale alla successiva vendita, essendo, invece, nel caso di specie funzionale al sostentamento del ricorrente;
ritenuto, quindi, che pur non potendo la prosecuzione dell'attività di impresa individuale essere qualificata come esercizio provvisorio, la stessa sia ammissibile;
considerato necessario che l'attività venga proseguita con un obbligo di rendicontazione, in modo che il liquidatore possa vigilare sul suo andamento, evidenziando che ricavi devono necessariamente coprire i costi e fornire al ricorrente i mezzi per il proprio mantenimento senza generare ulteriori debiti, anche con particolare riferimento alle imposte;
Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, a ciò non ostando la prosecuzione dell'attività d'impresa individuale;
fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
); C.F._1
4 nomina
il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;
nomina
il liquidatore nella persona del dott. , in possesso dei requisiti di legge e già Controparte_1 designato dall'OCC;
ordina al debitore
di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
di inviare al liquidatore una rendicontazione nei seguenti termini e salve eventuali indicazioni più specifiche che il liquidatore riterrà di chiedere:
o Fornendo mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, un prospetto relativo a tutte le fatture (emesse, incassate, passive ricevute e passive pagate), integrando l'informativa con i versamenti effettuati a titolo di imposte, contributi Inps e Inail;
o inviando al liquidatore un prospetto su base trimestrale per analizzare l'effettivo andamento finanziario;
o mettendo a disposizione del liquidatore la relativa documentazione contabile;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;
dispone
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;
ordina
la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al
PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
5 avverte
che per effetto di questa sentenza:
a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
rimette
al G.D su istanza apposita della ricorrente,. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al
“giudice” in modo generico;
DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale
6 dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- vigili sull'andamento dell'attività di impresa, verificando il rispetto degli obblighi informativi e di rendicontazione, segnalando eventuali criticità o questioni che portino a ritenere necessaria la cessazione dell'attività con liquidazione dell'azienda;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
7 Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 13.5.2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
Elisabetta Bianco
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