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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 296/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Perri;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata l'08.01.2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, 1. Accogliere
l'appello proposto dall' e, Parte_1 conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 23/2019 del
1 Tribunale di Catanzaro pubblicata il 08/01/2019. 2. Condannare Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio”.
[...]
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL
MERITO, rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'unico motivo di appello proposto dall , confermando la sentenza Parte_1
n. 23/2019 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 8 gennaio 2019, notificata in data 11/03/2019, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. L proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 235/12 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_1 della complessiva somma di euro 634.524,94 oltre interessi moratori e spese, in relazione alle fatture emesse dalla predetta società negli anni 2004-2005-2006-2008-
2009 e 2010 a seguito dell'erogazione di prestazioni termali nei confronti degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati e quindi non ricompresa nella convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale. In particolare, quanto alle fatture inerenti gli anni 2004-2006 l'opponente deduceva che il tetto dovesse intendersi omnicomprensivo delle prestazioni erogate in favore di cittadini sia residenti che non residenti nella Regione Calabria, a mente della deliberazione della giunta Regionale n. 328/2007 nonché dell'Accordo Nazionale 2008-2009 e, quanto ai crediti portati dalle fatture relative agli anni 2008-2010 che, a mente dell'art. 7
Regolamento regionale 11/09, non fossero dovute le somme trattenute per il ticket Cont incassato dalla struttura. Pertanto, l' chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Deduceva preliminarmente che
2 tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, ritualmente versato in atti, a mente del quale la si impegnava espressamente a rinunciare a qualsiasi Controparte_1 procedimento pendente, limitatamente ai crediti oggetto di transazione. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo nel minore importo di euro 218.658,53, deducendo che il tetto massimo di spesa era riferito solo ed esclusivamente alle prestazioni erogate in favore degli assistiti residenti nella regione Calabria, come previsto dall'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, sicché l'eccedenza richiesta si giustificava in ragione della circostanza che le prestazioni fossero state rese ad assistiti extraregione;
inoltre, rappresentava come l'importo dei ticket incassati pure non potesse essere computato nel tetto massimo fatturabile, come affermato dal
Ministero della Salute con nota in data 04.03.2011, nonché nell'accordo del
23.05.2011 concluso tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e la Regione Calabria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del giudizio parte opposta rappresentava come in occasione delle prestazioni di assistenza termale per il periodo Cont maggio-giugno 2016, l' con nota del 05.09.2016 aveva comunicato che avrebbe operato una decurtazione ed avrebbe trattenuto l'ulteriore somma di euro 15.513,77
“in esecuzione della deliberazione 379/16”. Per tale ragione, venendo meno l'accordo da cui scaturiva l'atto di rinuncia, all'udienza del 28.03.2016 le
[...] revocava espressamente quest'ultimo, precisando di agire per l'intera CP_1 somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 23/2019 il Tribunale così statuiva: “1) Rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2012 emesso l'1.04.2012 dal Tribunale di Catanzaro;
2) Compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della residua metà, che liquida in euro 3.729,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Segnatamente, il giudice di prime cure osservava che in ordine alle somme richieste per gli anni 2004-2005-2006, alla luce dei prospetti versati in atti da parte opposta, il fatturato relativo alle prestazioni per i residenti nella Regione Calabria era al di sotto del tetto massimo previsto dal contratto, mentre emergeva una eccedenza di fatturato in riferimento agli assistiti extraregione. Il Tribunale riteneva
3 però fondata la tesi della secondo la quale le prestazioni rese a favore CP_1 dei non residenti erano escluse dai tetti di spesa, trovando ciò esplicito riscontro nelle clausole del contratto inter partes del 26.11.2004 che faceva espresso riferimento agli utenti residenti (art. 4 rubricato Sistema tariffario il quale prevedeva “le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella
Regione Calabria, pari ad euro 1.250.000,00 e si impegnano al monitoraggio ed al controllo della spesa termale in conformità ed attraverso i citati accordi nazionali di cui all'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289”) e senza che potessero venire in rilievo la deliberazione della Giunta Regionale n. 328/2007 e l'Accordo per il biennio 2008-2009. Rilevava, in proposito, quanto alla prima fonte, che la Giunta Regionale aveva approvato i volumi di attività massima ed i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza alcuna indicazione di una eventuale (e peraltro discutibile) retroattività, di talché quanto disposto in ordine al tetto di spesa per prestazioni rese nei confronti di cittadini residenti nel territorio di altre regioni non poteva trovare applicazione. Con riferimento all'Accordo Nazionale evidenziava che esso esplicitamente, già nella intestazione e poi nel corpo del testo, faceva riferimento al biennio 2008-2009, chiarendo- solo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali.
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010, il Tribunale riteneva di individuare la fonte regolatrice dei rapporti nell'Intesa stipulata ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 sull'accordo tra Regioni, Province Autonome di Trento e
OL e ED per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-
2009 e pertanto escludeva che l'importo dei ticket incassati dalla società opposta fosse computabile nel tetto massimo fatturabile.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l' lamentandone Parte_1 la erronea, contraddittoria ed illogica motivazione e la violazione di legge.
Deduceva l'appellante che il tetto di spesa fissato nel contratto del 26.11.2004 riguardava anche le prestazioni rese in favore dei non residenti e che, seguendo l'interpretazione del giudice di prime cure, il contratto in questione si sarebbe posto in contrasto con il sistema normativo richiamato in sentenza in quanto, pur a fronte della espressa previsione di un tetto di spesa, l'azienda avrebbe dovuto farsi carico di un numero di prestazioni termali imprecisato ed indefinito rese a favore di cittadini
4 fuori Regione;
che il contratto chiariva in premessa che l'assistenza termale in favore di cittadini residenti fuori dalla Regione Calabria “è assicurata attraverso l'applicazione del meccanismo della compensazione interregionale”, il che significava che le cure termali di cui beneficiavano i cittadini non residenti non avrebbero mai potuto gravare sul bilancio dell'azienda sanitaria essendo soggette a compensazione interregionale con oneri a carico della Regione di residenza dei beneficiari. Aggiungeva che comunque la società opposta non aveva prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare che il presunto credito di €100.611,70 derivava da prestazioni rese a favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Calabria.
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010 sosteneva che le disposizioni applicabili erano quelle contenute nel Regolamento Regionale del 04.08.2009 n. 11 adottato con DPGR del 5 maggio 2009 n. 247 il cui art. 3 lett. e) fissava la misura della partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sulle prestazioni di assistenza termale prevedendo una quota fissa di € 3,10 per ricetta ed una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo ed all'art. 7 espressamente stabiliva che
“la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio Sanitario Nazionale agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compresa nel tetto di spesa individuato dalla regione”; che il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile l'Intesa stipulata ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 in quanto nella stessa vi era l'esplicitazione che “le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica”, senza considerare che gli oneri in questione erano cosa ben diversa rispetto al ticket costituito da una quota fissa di € 3,10 per ricetta e da una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo che il cittadino doveva versare per poter fruire non già della visita medica preventiva di ammissione alle cure ma delle vere e proprie prestazioni termali. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza di trattazione del 28.05.2019 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Con comparsa depositata in data 25.11.2019 si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
5 Con ordinanza del 10.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che l'appellante con la comparsa conclusionale depositata in data 16.10.2025 ha prospettato per la prima volta la questione relativa all'efficacia del contratto del 26.11.2004, assumendo che “E' evidente che il contratto stipulato per le prestazioni erogate nell'anno 2004 poteva avere efficacia solo per l'anno 2004 e anche per il solo anno 2005 solo a condizione che fosse stato stipulato il contratto per lo stesso anno 2005 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna estensione di efficacia, seppur condizionata, per l'anno 2006. La società appellata non ha, quindi, allegato né il contratto per l'anno 2005 né quello per l'anno 2006 e, di conseguenza, in alcun modo potrebbero essere riconosciute somme per gli stessi anni in carenza di un apposito titolo contrattuale” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).
L'eccezione è inammissibile in quanto essa non solo non ha formato oggetto dei motivi di gravame, ma neppure è stata sollevata con l'opposizione a D.I.. Ed infatti nell'atto di opposizione si legge testualmente: “Il contratto sulla base del quale sono state emesse le fatture oggetto del decreto ingiuntivo è quello stipulato in data 26 novembre 2004 tra l'ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme e la (All. Controparte_2
1). Lo stesso contratto ha trovato applicazione anche negli anni successivi, fino all'anno 2010, ai sensi dell'art. 9 nel quale era espressamente stabilito “tra l'1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. 9.2) Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto andrà a svolgere la
6 sua efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2005, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione). Nella stessa sentenza impugnata si indica come incontestata la circostanza per cui il contratto del 26.11.2004 “trovava applicazione temporale ai sensi dell'art. 9, che provvisoriamente confermava le condizioni contrattuali sino alla stipula di un eventuale successivo contratto” (cfr. pag. 4).
Ciò posto, la doglianza involgente la ritenuta inapplicabilità del tetto massimo di spesa alle prestazioni rese in favore dei non residenti è infondata.
La disciplina relativa alle modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni termali a carico del SSR è stata regolata dall'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti in data 26.11.2004. Tale accordo, dopo aver premesso che
“l'assistenza termale è parte integrante dell'assistenza sanitaria assicurata dal
Servizio Sanitario della Regione Calabria ai propri cittadini ed a quelli provenienti dall'intero territorio nazionale, per questi ultimi attraverso l'applicazione del meccanismo della “compensazione interregionale”, prevedeva all'art. 3 rubricato
-Prestazioni, tipologie, volumi, tariffe e spesa- che “L'A.S. si obbliga ad acquistare dalle quindi a remunerare alla stessa per l'anno 2004, le prestazioni CP_1 termali rese a favore di cittadini utenti, sulla base delle tabelle tariffarie approvate con l'accordo Regioni-Ministero della Salute-ED del 4 dicembre 2003 recepito dalla Conferenza per lo Stato e le Regioni il 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della L. 24 ottobre 2000 n. 323”; al successivo art. 4 rubricato -Sistema
Tariffario- che “Le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella Regione Calabria, pari ad euro 1.250.000,00…”.
Ora, risulta dal chiaro tenore delle predette clausole, che l'accordo introduceva un limite invalicabile di spesa solo per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali (art. 4), mentre le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali venivano remunerate in seguito alla disposta compensazione interregionale (vedi premessa) e, quindi, extra budget di spesa.
Ed invero, non può condividersi l'interpretazione propugnata dall'
[...]
secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 3 ai “cittadini utenti” CP_4 comporterebbe l'applicazione del limite recato dal budget di spesa fissato dal successivo art. 4 anche per le prestazioni termali fornite in favore dei pazienti extraregionali. Tale tesi si scontra, infatti, con la formulazione letterale del predetto
7 art. 4 che fa espresso riferimento alle “cure termali erogabili a favore dei residenti nella Regione Calabria”. Né d'altra parte è ipotizzabile un contrasto tra le due previsioni in quanto l'art. 3 sancisce più in generale l'obbligo dell' Parte_1 di acquistare dalle e di remunerare alla stessa per l'anno 2004 le CP_1 prestazioni termali rese in favore degli utenti sulla base delle tariffe approvate con l'accordo del 04.12.2003.
Inoltre, la necessità di sottoporre a budget invalicabile anche le prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni non può giustificarsi per ragioni di contenimento della spesa, atteso che il costo di tali prestazioni ricade sulle regioni di provenienza, e non sul bilancio della Regione Calabria, secondo un meccanismo di compensazione finanziaria previsto dal legislatore per la mobilità sanitaria interregionale in base al quale la Regione di provenienza dell'utente deve pagare la prestazione sanitaria erogata da un'ASL afferente a una diversa Regione.
Infine non può utilmente invocarsi né la deliberazione di Giunta Regionale n.
328/2007, nè l'Accordo per il biennio 2008-2009. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la prima aveva approvato i volumi massimi di attività
e i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza nulla dire in ordine ad una sua applicazione agli anni pregressi;
il secondo, tanto nella intestazione quanto nel corpo del testo, faceva espresso riferimento al biennio 2008-2009, chiarendo- solo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali.
Quanto alla prova che le prestazioni siano state erogate ai residenti fuori Regione, basta richiamare i “Prospetti dati conoscitivi stagione termale” (all.7 del fascicolo di parte appellata di primo grado), nei quali è elencato con precisione il fatturato relativo agli “Assistiti egione Calabria” e “agli assistiti CP_5 Controparte_6
, quali tipi di cure siano state erogate e da quali regioni gli assistiti
[...] provengano, prospetti inviati mensilmente sia alla Regione Calabria che all' CP_7
a corredo delle fatture e mai contestati.
[...]
L'appellante lamenta poi che il giudice di primo grado ha inopinatamente ritenuto che per gli anni 2008-2010 il tetto massimo non sarebbe comprensivo del ticket incassato dalla struttura, sicchè l' dovrebbe ancora versare l'importo CP_3 corrispondente al ticket incamerato dall'appellata e trattenuto dall' Pt_1
Cont Ad avviso dell' la fonte regolatrice dei rapporti va rinvenuta nel Regolamento
Regionale del 4 agosto 2009, n.11 che all'art. 7 stabiliva: “la quota di partecipazione
8 alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio
Sanitario Nazionale agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compreso nel tetto di spesa individuato dalla regione”.
Anche tale doglianza è infondata.
Al predetto Regolamento ha infatti fatto seguito l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 del 29.07.2009 stipulato ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 tra la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e la ED, recepito dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome in data
29.10.2009, cui ha aderito anche la Regione Calabria, nel quale viene espressamente stabilito che “Le parti convengono di definire un tetto di spesa netta, a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (.....)”(vedi pag. 3 – B. Parte economica punto III) dovendo intendersi per “tetto di spesa netta” un tetto di spesa al netto dei ticket corrisposti dai pazienti. Tale conclusione è avvalorata dal parere reso in data
04.03.2011 dal Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze, su richiesta della
Regione Abruzzo, in ordine alle problematiche riguardanti il ticket sulle prestazioni termali (all. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellata). In detto parere si evidenzia che la fissazione del budget “netto” comporta che il budget assegnato alla singola struttura non può essere considerato come comprensivo della quota proveniente dalla compartecipazione alla spesa del cittadino, precisandosi che tale conclusione è
“coerente con quanto previsto dall'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sottoscritto da ED con le
Regioni ed il Ministero della Salute, ove sono esplicitamente previsti i tetti di spesa netti”.
L'Accordo Nazionale, sia per il criterio gerarchico che per quello cronologico, prevale sul Regolamento Regionale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 23/2019, pubblicata l'08.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 6.079,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Perri;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata l'08.01.2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, 1. Accogliere
l'appello proposto dall' e, Parte_1 conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 23/2019 del
1 Tribunale di Catanzaro pubblicata il 08/01/2019. 2. Condannare Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio”.
[...]
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL
MERITO, rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'unico motivo di appello proposto dall , confermando la sentenza Parte_1
n. 23/2019 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 8 gennaio 2019, notificata in data 11/03/2019, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. L proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 235/12 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_1 della complessiva somma di euro 634.524,94 oltre interessi moratori e spese, in relazione alle fatture emesse dalla predetta società negli anni 2004-2005-2006-2008-
2009 e 2010 a seguito dell'erogazione di prestazioni termali nei confronti degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati e quindi non ricompresa nella convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale. In particolare, quanto alle fatture inerenti gli anni 2004-2006 l'opponente deduceva che il tetto dovesse intendersi omnicomprensivo delle prestazioni erogate in favore di cittadini sia residenti che non residenti nella Regione Calabria, a mente della deliberazione della giunta Regionale n. 328/2007 nonché dell'Accordo Nazionale 2008-2009 e, quanto ai crediti portati dalle fatture relative agli anni 2008-2010 che, a mente dell'art. 7
Regolamento regionale 11/09, non fossero dovute le somme trattenute per il ticket Cont incassato dalla struttura. Pertanto, l' chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Deduceva preliminarmente che
2 tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, ritualmente versato in atti, a mente del quale la si impegnava espressamente a rinunciare a qualsiasi Controparte_1 procedimento pendente, limitatamente ai crediti oggetto di transazione. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo nel minore importo di euro 218.658,53, deducendo che il tetto massimo di spesa era riferito solo ed esclusivamente alle prestazioni erogate in favore degli assistiti residenti nella regione Calabria, come previsto dall'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, sicché l'eccedenza richiesta si giustificava in ragione della circostanza che le prestazioni fossero state rese ad assistiti extraregione;
inoltre, rappresentava come l'importo dei ticket incassati pure non potesse essere computato nel tetto massimo fatturabile, come affermato dal
Ministero della Salute con nota in data 04.03.2011, nonché nell'accordo del
23.05.2011 concluso tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e la Regione Calabria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del giudizio parte opposta rappresentava come in occasione delle prestazioni di assistenza termale per il periodo Cont maggio-giugno 2016, l' con nota del 05.09.2016 aveva comunicato che avrebbe operato una decurtazione ed avrebbe trattenuto l'ulteriore somma di euro 15.513,77
“in esecuzione della deliberazione 379/16”. Per tale ragione, venendo meno l'accordo da cui scaturiva l'atto di rinuncia, all'udienza del 28.03.2016 le
[...] revocava espressamente quest'ultimo, precisando di agire per l'intera CP_1 somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 23/2019 il Tribunale così statuiva: “1) Rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2012 emesso l'1.04.2012 dal Tribunale di Catanzaro;
2) Compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della residua metà, che liquida in euro 3.729,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Segnatamente, il giudice di prime cure osservava che in ordine alle somme richieste per gli anni 2004-2005-2006, alla luce dei prospetti versati in atti da parte opposta, il fatturato relativo alle prestazioni per i residenti nella Regione Calabria era al di sotto del tetto massimo previsto dal contratto, mentre emergeva una eccedenza di fatturato in riferimento agli assistiti extraregione. Il Tribunale riteneva
3 però fondata la tesi della secondo la quale le prestazioni rese a favore CP_1 dei non residenti erano escluse dai tetti di spesa, trovando ciò esplicito riscontro nelle clausole del contratto inter partes del 26.11.2004 che faceva espresso riferimento agli utenti residenti (art. 4 rubricato Sistema tariffario il quale prevedeva “le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella
Regione Calabria, pari ad euro 1.250.000,00 e si impegnano al monitoraggio ed al controllo della spesa termale in conformità ed attraverso i citati accordi nazionali di cui all'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289”) e senza che potessero venire in rilievo la deliberazione della Giunta Regionale n. 328/2007 e l'Accordo per il biennio 2008-2009. Rilevava, in proposito, quanto alla prima fonte, che la Giunta Regionale aveva approvato i volumi di attività massima ed i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza alcuna indicazione di una eventuale (e peraltro discutibile) retroattività, di talché quanto disposto in ordine al tetto di spesa per prestazioni rese nei confronti di cittadini residenti nel territorio di altre regioni non poteva trovare applicazione. Con riferimento all'Accordo Nazionale evidenziava che esso esplicitamente, già nella intestazione e poi nel corpo del testo, faceva riferimento al biennio 2008-2009, chiarendo- solo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali.
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010, il Tribunale riteneva di individuare la fonte regolatrice dei rapporti nell'Intesa stipulata ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 sull'accordo tra Regioni, Province Autonome di Trento e
OL e ED per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-
2009 e pertanto escludeva che l'importo dei ticket incassati dalla società opposta fosse computabile nel tetto massimo fatturabile.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l' lamentandone Parte_1 la erronea, contraddittoria ed illogica motivazione e la violazione di legge.
Deduceva l'appellante che il tetto di spesa fissato nel contratto del 26.11.2004 riguardava anche le prestazioni rese in favore dei non residenti e che, seguendo l'interpretazione del giudice di prime cure, il contratto in questione si sarebbe posto in contrasto con il sistema normativo richiamato in sentenza in quanto, pur a fronte della espressa previsione di un tetto di spesa, l'azienda avrebbe dovuto farsi carico di un numero di prestazioni termali imprecisato ed indefinito rese a favore di cittadini
4 fuori Regione;
che il contratto chiariva in premessa che l'assistenza termale in favore di cittadini residenti fuori dalla Regione Calabria “è assicurata attraverso l'applicazione del meccanismo della compensazione interregionale”, il che significava che le cure termali di cui beneficiavano i cittadini non residenti non avrebbero mai potuto gravare sul bilancio dell'azienda sanitaria essendo soggette a compensazione interregionale con oneri a carico della Regione di residenza dei beneficiari. Aggiungeva che comunque la società opposta non aveva prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare che il presunto credito di €100.611,70 derivava da prestazioni rese a favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Calabria.
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010 sosteneva che le disposizioni applicabili erano quelle contenute nel Regolamento Regionale del 04.08.2009 n. 11 adottato con DPGR del 5 maggio 2009 n. 247 il cui art. 3 lett. e) fissava la misura della partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sulle prestazioni di assistenza termale prevedendo una quota fissa di € 3,10 per ricetta ed una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo ed all'art. 7 espressamente stabiliva che
“la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio Sanitario Nazionale agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compresa nel tetto di spesa individuato dalla regione”; che il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile l'Intesa stipulata ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 in quanto nella stessa vi era l'esplicitazione che “le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica”, senza considerare che gli oneri in questione erano cosa ben diversa rispetto al ticket costituito da una quota fissa di € 3,10 per ricetta e da una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo che il cittadino doveva versare per poter fruire non già della visita medica preventiva di ammissione alle cure ma delle vere e proprie prestazioni termali. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza di trattazione del 28.05.2019 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Con comparsa depositata in data 25.11.2019 si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
5 Con ordinanza del 10.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che l'appellante con la comparsa conclusionale depositata in data 16.10.2025 ha prospettato per la prima volta la questione relativa all'efficacia del contratto del 26.11.2004, assumendo che “E' evidente che il contratto stipulato per le prestazioni erogate nell'anno 2004 poteva avere efficacia solo per l'anno 2004 e anche per il solo anno 2005 solo a condizione che fosse stato stipulato il contratto per lo stesso anno 2005 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna estensione di efficacia, seppur condizionata, per l'anno 2006. La società appellata non ha, quindi, allegato né il contratto per l'anno 2005 né quello per l'anno 2006 e, di conseguenza, in alcun modo potrebbero essere riconosciute somme per gli stessi anni in carenza di un apposito titolo contrattuale” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).
L'eccezione è inammissibile in quanto essa non solo non ha formato oggetto dei motivi di gravame, ma neppure è stata sollevata con l'opposizione a D.I.. Ed infatti nell'atto di opposizione si legge testualmente: “Il contratto sulla base del quale sono state emesse le fatture oggetto del decreto ingiuntivo è quello stipulato in data 26 novembre 2004 tra l'ex A.S. n. 6 di Lamezia Terme e la (All. Controparte_2
1). Lo stesso contratto ha trovato applicazione anche negli anni successivi, fino all'anno 2010, ai sensi dell'art. 9 nel quale era espressamente stabilito “tra l'1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. 9.2) Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto andrà a svolgere la
6 sua efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2005, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione). Nella stessa sentenza impugnata si indica come incontestata la circostanza per cui il contratto del 26.11.2004 “trovava applicazione temporale ai sensi dell'art. 9, che provvisoriamente confermava le condizioni contrattuali sino alla stipula di un eventuale successivo contratto” (cfr. pag. 4).
Ciò posto, la doglianza involgente la ritenuta inapplicabilità del tetto massimo di spesa alle prestazioni rese in favore dei non residenti è infondata.
La disciplina relativa alle modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni termali a carico del SSR è stata regolata dall'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti in data 26.11.2004. Tale accordo, dopo aver premesso che
“l'assistenza termale è parte integrante dell'assistenza sanitaria assicurata dal
Servizio Sanitario della Regione Calabria ai propri cittadini ed a quelli provenienti dall'intero territorio nazionale, per questi ultimi attraverso l'applicazione del meccanismo della “compensazione interregionale”, prevedeva all'art. 3 rubricato
-Prestazioni, tipologie, volumi, tariffe e spesa- che “L'A.S. si obbliga ad acquistare dalle quindi a remunerare alla stessa per l'anno 2004, le prestazioni CP_1 termali rese a favore di cittadini utenti, sulla base delle tabelle tariffarie approvate con l'accordo Regioni-Ministero della Salute-ED del 4 dicembre 2003 recepito dalla Conferenza per lo Stato e le Regioni il 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della L. 24 ottobre 2000 n. 323”; al successivo art. 4 rubricato -Sistema
Tariffario- che “Le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella Regione Calabria, pari ad euro 1.250.000,00…”.
Ora, risulta dal chiaro tenore delle predette clausole, che l'accordo introduceva un limite invalicabile di spesa solo per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali (art. 4), mentre le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali venivano remunerate in seguito alla disposta compensazione interregionale (vedi premessa) e, quindi, extra budget di spesa.
Ed invero, non può condividersi l'interpretazione propugnata dall'
[...]
secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 3 ai “cittadini utenti” CP_4 comporterebbe l'applicazione del limite recato dal budget di spesa fissato dal successivo art. 4 anche per le prestazioni termali fornite in favore dei pazienti extraregionali. Tale tesi si scontra, infatti, con la formulazione letterale del predetto
7 art. 4 che fa espresso riferimento alle “cure termali erogabili a favore dei residenti nella Regione Calabria”. Né d'altra parte è ipotizzabile un contrasto tra le due previsioni in quanto l'art. 3 sancisce più in generale l'obbligo dell' Parte_1 di acquistare dalle e di remunerare alla stessa per l'anno 2004 le CP_1 prestazioni termali rese in favore degli utenti sulla base delle tariffe approvate con l'accordo del 04.12.2003.
Inoltre, la necessità di sottoporre a budget invalicabile anche le prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni non può giustificarsi per ragioni di contenimento della spesa, atteso che il costo di tali prestazioni ricade sulle regioni di provenienza, e non sul bilancio della Regione Calabria, secondo un meccanismo di compensazione finanziaria previsto dal legislatore per la mobilità sanitaria interregionale in base al quale la Regione di provenienza dell'utente deve pagare la prestazione sanitaria erogata da un'ASL afferente a una diversa Regione.
Infine non può utilmente invocarsi né la deliberazione di Giunta Regionale n.
328/2007, nè l'Accordo per il biennio 2008-2009. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la prima aveva approvato i volumi massimi di attività
e i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza nulla dire in ordine ad una sua applicazione agli anni pregressi;
il secondo, tanto nella intestazione quanto nel corpo del testo, faceva espresso riferimento al biennio 2008-2009, chiarendo- solo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali.
Quanto alla prova che le prestazioni siano state erogate ai residenti fuori Regione, basta richiamare i “Prospetti dati conoscitivi stagione termale” (all.7 del fascicolo di parte appellata di primo grado), nei quali è elencato con precisione il fatturato relativo agli “Assistiti egione Calabria” e “agli assistiti CP_5 Controparte_6
, quali tipi di cure siano state erogate e da quali regioni gli assistiti
[...] provengano, prospetti inviati mensilmente sia alla Regione Calabria che all' CP_7
a corredo delle fatture e mai contestati.
[...]
L'appellante lamenta poi che il giudice di primo grado ha inopinatamente ritenuto che per gli anni 2008-2010 il tetto massimo non sarebbe comprensivo del ticket incassato dalla struttura, sicchè l' dovrebbe ancora versare l'importo CP_3 corrispondente al ticket incamerato dall'appellata e trattenuto dall' Pt_1
Cont Ad avviso dell' la fonte regolatrice dei rapporti va rinvenuta nel Regolamento
Regionale del 4 agosto 2009, n.11 che all'art. 7 stabiliva: “la quota di partecipazione
8 alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal Servizio
Sanitario Nazionale agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compreso nel tetto di spesa individuato dalla regione”.
Anche tale doglianza è infondata.
Al predetto Regolamento ha infatti fatto seguito l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 del 29.07.2009 stipulato ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 tra la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e la ED, recepito dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome in data
29.10.2009, cui ha aderito anche la Regione Calabria, nel quale viene espressamente stabilito che “Le parti convengono di definire un tetto di spesa netta, a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (.....)”(vedi pag. 3 – B. Parte economica punto III) dovendo intendersi per “tetto di spesa netta” un tetto di spesa al netto dei ticket corrisposti dai pazienti. Tale conclusione è avvalorata dal parere reso in data
04.03.2011 dal Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze, su richiesta della
Regione Abruzzo, in ordine alle problematiche riguardanti il ticket sulle prestazioni termali (all. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellata). In detto parere si evidenzia che la fissazione del budget “netto” comporta che il budget assegnato alla singola struttura non può essere considerato come comprensivo della quota proveniente dalla compartecipazione alla spesa del cittadino, precisandosi che tale conclusione è
“coerente con quanto previsto dall'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sottoscritto da ED con le
Regioni ed il Ministero della Salute, ove sono esplicitamente previsti i tetti di spesa netti”.
L'Accordo Nazionale, sia per il criterio gerarchico che per quello cronologico, prevale sul Regolamento Regionale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 23/2019, pubblicata l'08.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 6.079,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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