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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore ed estensore
AR Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 903 dell'anno 2024 R.G.A.C.; avente ad oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NAPPI CONCETTA IMMACOLATA -
-, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
È comprovato in atti:
- che il e la si sono uniti in matrimonio il 25 9 2003, Parte_1 CP_1
in S. Giuseppe Vesuviano;
- che l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Marzano di Nola, in detto anno al n. 3, P. II, S. B;
- che hanno i figli , nato il [...], AR, nata [...], e nata Per_1 Per_2
il 22 12 2014;
- che la residenza familiare è in Marzano di Nola, in un immobile posto al n. 2 della via Cavalier Ferrante di proprietà del ricorrente, gravato da mutuo fondiario.
Con ricorso depositato il 27/03/2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Ha dedotto che la convivenza era divenuta intollerabile e la prosecuzione della stessa impossibile e comunque gravemente pregiudizievole sia per essi coniugi sia per i figli.
In particolare, che la : CP_1
- si disinteressava del governo della casa familiare;
- sovente non faceva pranzare le bambine, le quali mangiavano solo la sera allorquando il ricorrente, padre, tornava dal lavoro e le cucinava;
- più volte volte non portava le bambine a scuola;
- era continuamente aggressiva e minacciosa tanto con lui quanto con i figli;
- affermava, anche davanti ai figli, di fare sesso con terzi dietro compenso e di guadagnare anche centinaia di euro a serata;
- infine, si allontanava dalla casa familiare senza tornavi.
Chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie, affidarsi a lui in via esclusiva le ragazze e disporsi che le visite della madre debbano avvenire per il tramite dei servizi sociali e comunque con modalità protette, assegnarsi ad esso padre la casa coniugale.
La resistente non si costituiva benché regolarmente citata per cui ne va dichiarata la contumacia. Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e disposto in via d'urgenza l'affido esclusivo al padre delle due minorenni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio riteneva opportuno un approfondimento a mezzo dei Servizi sociali competenti e li disponeva.
Dagli stessi sono rimasti comprovati:
- l'abbandono della casa familiare da parte della e il persistente CP_1
disinteresse della stessa per le vicende del suo nucleo familiare, e delle stesse sue figlie minorenni;
- carenze e lacune nella educazione e istruzione delle due ragazzine, ora in via di risoluzione;
- l'attuale dignità, pulizia e ordine della dimora familiare della quale ora si occupa direttamente (anche con le opportune deleghe a terzi fidati) il padre.
Il quadro probatorio è arricchito dai numerosi documenti depositati dal
, tra i quali anche foto, audio e video, i quali danno prova della sussistenza Parte_1
della gran parte delle deduzioni del ricorrente.
Addebito.
Più sono i doveri matrimoniali violati dalla resistente, quello di coabitazione, mediante l'ingiustificato allontanamento dalla casa coniugale, quello di collaborazione di assistenza morale e di decoro nella crescita e nella cura dei figli nonché nella gestione delle incombenze familiari e in ultimo quello di fedeltà.
Ritiene il Tribunale che siano proprio tali reiterate violazioni ad avere minato la comunione morale e materiale della coppia e a rendere la coabitazione di grave pregiudizio per la coppia stessa e massimamente per i figli. Ne consegue che la separazione deve essere addebitata alla . CP_1
Va confermato l'affidamento esclusivo al padre di AR e che ora hanno Per_2
undici e dieci anni. Nessuna alternativa è praticabile stante l'allontanamento della resistente e il suo assoluto disinteresse per i figli, con il quale si sono scontrati gli stessi servizi sociali.
Va confermata altresì l'assegnazione della casa familiare al padre - che ne è proprietario e sta provvedendo a pagarne il mutuo - che ivi abita con i figli tutti. Al momento la madre non ha inteso fare visite alle figlie se non del tutto sporadicamente e in orari e con modalità insolite.
Il diritto della di frequentare e visitare le figlie è comunque da CP_1
salvaguardare ovviamente nel rispetto del diritto delle figlie a non subire pregiudizi morali e/o psichici.
Allo stato, attesa l'inerzia tenuta sin qui dalla madre, vanno incaricati i servizi sociali competenti di garantire un minimo di incontri tra la stessa e le figlie nel caso la
, sensibilizzata al riguardo, si rendesse disponibile. Le modalità e le cautele CP_1
degli eventuali incontri vanno rimesse alla scienza ed esperienza dei servizi, che avranno cura di tenere nel debito conto anche della volontà reale delle ragazze.
In ordine al mantenimento delle minorenni, il padre ricorrente ha dichiarato di volersene fare carico per intero, anche dal punto di vista delle spese. Egli va di conseguenza autorizzato a riscuotere l'assegno unico universale delle ragazze nella sua interezza.
Nessuna richiesta è stata fatta relativamente al figlio maggiorenne, che del resto pare avere nel corso del giudizio intrapreso un'attività lavorativa.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la separazione tra i coniugi - nato a [...] Parte_1
(UK) il 03/06/1977 - e - nata a [...] il [...] -; Controparte_1
2) dispone l'affido esclusivo delle figlie AR e al padre;
Per_2
3) dispone quanto alle visite tra la madre e le figlie AR e come da Per_2
motivazione;
4) assegna la casa familiare al padre;
5) dispone che l'assegno unico universale delle figlie AR e venga erogato Per_2
nella sua interezza al padre;
6) condanna la resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed euro 2.100,00 per compenso di difesa, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024. Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano