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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2778/2025 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACIS Parte_1 C.F._1
SANDRA
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALLAI Controparte_1 C.F._2
IGNAZIO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“I ricorrenti sono coniugi divorziati in virtù della sentenza n. 2152/2024 emessa dal Tribunale di
Cagliari in data 1/10/2024 (doc. n.4), che tra l'altro, in conformità alle conclusioni conformi delle parti, prevedeva l'obbligo in capo al sig. di versare un assegno mensile di € 400,00 Parte_1
in favore di a titolo di contributo per le figlie ( nata a [...] il Controparte_1 Per_1
23/1/2006) e , nata a [...] il [...] (€ 200,00 per ciascuna), oltre il pagamento delle Per_2
spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie nella misura del 70%;
2) rispetto alla data di emanazione del suddetto provvedimento la situazione familiare delle parti è
mutata, in particolare dal mese di ottobre 2024 la figlia maggiore si è trasferita stabilmente Per_1
a Roma per ragioni di studio, ove dimora presso la nonna paterna e ha fatto richiesta al padre di ricevere l'assegno a lei spettante direttamente nelle sue mani e non più tramite la madre;
3) ora, i ricorrenti concordano che il padre non sia più tenuto a corrispondere all'ex moglie l'assegno di mantenimento a lei spettante, previsto e concordato in sede di divorzio, per il mantenimento della figlia maggiorenne ma possa corrisponderlo direttamente a quest'ultima, né sia tenuto a Per_1
corrisponderlo per il mantenimento della figlia minore , che oramai trascorre tempi di Per_2
permanenza paritari con ciascun genitore;
4) le parti concordano altresì che le spese straordinarie da sostenersi per le figlie saranno pagate interamente dal sig. Parte_1
Tutto ciò premesso e considerato, i sig.ri e come sopra Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi e che sottoscrivono il presente ricorso, dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di rinunciare alla presenza fisica e chiedono
Pag. 2 a 4 che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cagliari, voglia designare ai sensi dell'art. 473 bis. 51 3°
comma il Giudice relatore, il quale, trasmessi gli atti al P.M. e previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., Voglia rimettere la causa a decisione affinché il
Collegio con sentenza voglia accogliere le seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza definitiva n.
2152/2024 di codesto Tribunale, omologare le seguenti nuove condizioni:
1) il sig. sarà tenuto a versare l'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della Parte_1
figlia maggiorenne direttamente alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, Persona_3
con decorrenza dal 5 marzo 2025, oltre rivalutazione Istat;
2) i sig.ri e a decorrere da marzo 2025 provvederanno al Parte_1 Controparte_1
mantenimento diretto della figlia minore Persona_4
3) il sig. si obbliga al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi Parte_1
nell'interesse delle figlie e nella misura del 100%; Per_1 Per_2
4) il sig. beneficierà interamente delle detrazioni fiscali per i figli a carico;
Parte_1
5) ferme le restanti condizioni del divorzio in quanto compatibili;
6) spese di giudizio integralmente compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
che devono essere omologati. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2152/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 1.10.2024,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4 Cagliari, 19.05.2024
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4