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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 13313 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA appresentato e difeso dall'Avv. Danilo Millemaci Parte_1
Attore
E in persona del curatore speciale Controparte_1 ex art. 78 c.p.c. Avv. Francesca Pellicori, anche qualità di difensore costituita
Convenuta
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Letteria Rosalba Lentini e dall'Avv. Maria Caterina Ficarra convenuta
OGGETTO: impugnativa di delibere di s.r.l.
Conclusioni: per parte attrice: dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per le convenute: dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice alle spese di lite
Motivi della decisione nella qualità di socio di Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la delibera della medesima società del 24.11.2020 di
[...] approvazione del bilancio al 2019 e quella del 5.7.2021 di approvazione del bilancio al 2020.
Ha premesso che originariamente il capitale sociale apparteneva per il 33% ad per il 18% per 31% CP_3 Persona_1 Persona_2
(rispettivamente padre, fratello e madre dell'attore), mentre egli deteneva la restante quota del 18%. Il 24.11.2020 i genitori avevano poi donato al fratello le loro quote, divenendo quest'ultimo socio all'82% del capitale CP_2 sociale e anche amministratore unico.
In relazione alla delibera del 24.11.2020 ha dedotto che nel relativo verbale egli figurava come presente pur non avendovi mai preso parte, non essendovi stata alcuna convocazione. Nel merito, ha inoltre sostenuto l'illegittimità della delibera laddove non aveva disposto la distribuzione degli utili conseguiti e stabilito la relativa destinazione ad accantonamento del fondo di riserva legale e straordinario.
Ha pure sostenuto l'invalidità della delibera del 5.7.2021 per violazione dell'art. 2479 bis c.c. in quanto la convocazione gli era pervenuta soltanto due giorni prima della data di celebrazione, quando egli si trovava a Caserta ed impossibilitato a presenziare presso la sede della società sita a Lipari. Ha poi allegato l'illegittimità della delibera laddove aveva previsto un compenso sproporzionato in favore dell'amministratore.
Per entrambe le delibere ha altresì dedotto l'invalidità per abuso della maggioranza consistita nel non prevedere la distribuzione degli utili sociali al solo scopo di svantaggiarlo e prevedendo al contempo un cospicuo compenso in favore dell'amministratore e socio di maggioranza. Si è costituita in giudizio nella Controparte_4 persona dell'amministratore eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'impugnazione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 2479 ter c.c. e per carenza di interesse in capo all'attore non avendo lo stesso svolto specifiche censure ai bilanci approvati. In relazione alla delibera del 24.11.2020 ha poi eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione essendo stato già approvato il bilancio al 2020 con la successiva delibera del
5.7.2021. Ha infine esposto che i motivi dedotti non rientravano tra le cause di nullità di cui all'art. 2479 ter co. 3 c.c.
Con ordinanza del 9.3.2022 è stato nominato curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c. l'Avv. Francesca Pellicori in relazione alla sola domanda di impugnativa della delibera del 5.7.2021.
Instaurato il contraddittorio con il curatore speciale e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 22.5.2025 le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere a seguito del recesso dalla società di Parte_1 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rileva il Collegio che, in conformità all'istanza di tutte le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non avendo le parti trovato un accordo sulle spese di lite ed avendo parte attrice chiesto la compensazione e la società convenuta insistito per la condanna dell'attore, va applicato il criterio della c.d. soccombenza virtuale che impone dunque di verificare la fondatezza della domanda come se l'evento che ha determinato il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito non si fosse verificato.
In primo luogo, quanto alla domanda di accertamento dell'invalidità delle delibere sociali del 24.11.2020 e del 5.7.2021 spiegata da parte attrice, va respinta l'eccezione di tardività delle impugnazioni.
Ed invero, laddove parte attrice ha allegato la mancata convocazione e ancora la falsa indicazione della propria presenza (per la delibera del 24.11.2020), è stata fatta valere una ipotesi di nullità della delibera ex art. 2479 ter co. 3 c.c., non soggetta al termine di 90 giorni previsto al co. 1 del medesimo articolo. Sul punto deve ritenersi che l'omessa convocazione, così come la convocazione senza il rispetto del termine di cui all'art. 2479 bis c.c., costituisca una ipotesi di “assenza assoluta di informazione” del socio che ben può integrare dunque la nullità della delibera.
In relazione invece al motivo di annullamento per tardiva convocazione per la delibera del 5.7.2021, il termine di cui all'art. 2479 c.c. risulta rispettato tenendo conto della sospensione feriale dei termini e della data di notifica dell'atto introduttivo (11.10.2021).
Quanto all'eccepita carenza di interesse deve pure osservarsi come il socio è evidentemente legittimato ad impugnare la delibere di approvazione del bilancio avendo interesse a far valere non solo vizi di merito, che attengono alle modalità di redazione del bilancio, ma anche vizi che valgono ad inficiare la delibera in relazione alla mancata informazione in quanto vizi che si pongono a monte della validità del contenuto della delibera, essendo in questi casi leso il diritto stesso di partecipazione all'assemblea.
Ciò posto, mentre la domanda di nullità della delibera del 24.11.2020 per omessa convocazione (pur fondata non avendo il convenuto allegato o depositato la relativa convocazione secondo le modalità prescritte dallo statuto sociale) risulta superata ex art. 2434 bis c.c. per effetto dell'adozione della successiva delibera del 5.7.2021 di approvazione del bilancio successivo, la domanda di annullamento della delibera del 5.7.2021 risulta fondata.
L'attore ha infatti allegato di aver ricevuto la convocazione per detta assemblea soltanto il 3.7.2021 e, dunque, in violazione del termine previsto dallo statuto sociale (art. 11) che espressamente prevede che l'assemblea è convocata con raccomandata da spedire ai soci almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'ordinanza.
A fronte di tale eccezione il convenuto non ha di contro comprovato il rispetto del termine prescritto (ove anche inteso come termine di inoltro e non di ricezione della convocazione) non risultando depositata copia della raccomandata di convocazione. Deve quindi concludersi nel senso del mancato rispetto del termine prescritto, con conseguente preclusione del diritto di partecipazione del socio e sussistenza del vizio dedotto, idoneo a determinare l'annullamento della delibera, avente efficacia assorbente in relazione alle ulteriori censure mosse.
In ragione di quanto esposto sussistono pertanto i presupposti per disporre ex art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 18 giugno 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 13313 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA appresentato e difeso dall'Avv. Danilo Millemaci Parte_1
Attore
E in persona del curatore speciale Controparte_1 ex art. 78 c.p.c. Avv. Francesca Pellicori, anche qualità di difensore costituita
Convenuta
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Letteria Rosalba Lentini e dall'Avv. Maria Caterina Ficarra convenuta
OGGETTO: impugnativa di delibere di s.r.l.
Conclusioni: per parte attrice: dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per le convenute: dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice alle spese di lite
Motivi della decisione nella qualità di socio di Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la delibera della medesima società del 24.11.2020 di
[...] approvazione del bilancio al 2019 e quella del 5.7.2021 di approvazione del bilancio al 2020.
Ha premesso che originariamente il capitale sociale apparteneva per il 33% ad per il 18% per 31% CP_3 Persona_1 Persona_2
(rispettivamente padre, fratello e madre dell'attore), mentre egli deteneva la restante quota del 18%. Il 24.11.2020 i genitori avevano poi donato al fratello le loro quote, divenendo quest'ultimo socio all'82% del capitale CP_2 sociale e anche amministratore unico.
In relazione alla delibera del 24.11.2020 ha dedotto che nel relativo verbale egli figurava come presente pur non avendovi mai preso parte, non essendovi stata alcuna convocazione. Nel merito, ha inoltre sostenuto l'illegittimità della delibera laddove non aveva disposto la distribuzione degli utili conseguiti e stabilito la relativa destinazione ad accantonamento del fondo di riserva legale e straordinario.
Ha pure sostenuto l'invalidità della delibera del 5.7.2021 per violazione dell'art. 2479 bis c.c. in quanto la convocazione gli era pervenuta soltanto due giorni prima della data di celebrazione, quando egli si trovava a Caserta ed impossibilitato a presenziare presso la sede della società sita a Lipari. Ha poi allegato l'illegittimità della delibera laddove aveva previsto un compenso sproporzionato in favore dell'amministratore.
Per entrambe le delibere ha altresì dedotto l'invalidità per abuso della maggioranza consistita nel non prevedere la distribuzione degli utili sociali al solo scopo di svantaggiarlo e prevedendo al contempo un cospicuo compenso in favore dell'amministratore e socio di maggioranza. Si è costituita in giudizio nella Controparte_4 persona dell'amministratore eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'impugnazione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 2479 ter c.c. e per carenza di interesse in capo all'attore non avendo lo stesso svolto specifiche censure ai bilanci approvati. In relazione alla delibera del 24.11.2020 ha poi eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione essendo stato già approvato il bilancio al 2020 con la successiva delibera del
5.7.2021. Ha infine esposto che i motivi dedotti non rientravano tra le cause di nullità di cui all'art. 2479 ter co. 3 c.c.
Con ordinanza del 9.3.2022 è stato nominato curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c. l'Avv. Francesca Pellicori in relazione alla sola domanda di impugnativa della delibera del 5.7.2021.
Instaurato il contraddittorio con il curatore speciale e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 22.5.2025 le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere a seguito del recesso dalla società di Parte_1 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rileva il Collegio che, in conformità all'istanza di tutte le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non avendo le parti trovato un accordo sulle spese di lite ed avendo parte attrice chiesto la compensazione e la società convenuta insistito per la condanna dell'attore, va applicato il criterio della c.d. soccombenza virtuale che impone dunque di verificare la fondatezza della domanda come se l'evento che ha determinato il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito non si fosse verificato.
In primo luogo, quanto alla domanda di accertamento dell'invalidità delle delibere sociali del 24.11.2020 e del 5.7.2021 spiegata da parte attrice, va respinta l'eccezione di tardività delle impugnazioni.
Ed invero, laddove parte attrice ha allegato la mancata convocazione e ancora la falsa indicazione della propria presenza (per la delibera del 24.11.2020), è stata fatta valere una ipotesi di nullità della delibera ex art. 2479 ter co. 3 c.c., non soggetta al termine di 90 giorni previsto al co. 1 del medesimo articolo. Sul punto deve ritenersi che l'omessa convocazione, così come la convocazione senza il rispetto del termine di cui all'art. 2479 bis c.c., costituisca una ipotesi di “assenza assoluta di informazione” del socio che ben può integrare dunque la nullità della delibera.
In relazione invece al motivo di annullamento per tardiva convocazione per la delibera del 5.7.2021, il termine di cui all'art. 2479 c.c. risulta rispettato tenendo conto della sospensione feriale dei termini e della data di notifica dell'atto introduttivo (11.10.2021).
Quanto all'eccepita carenza di interesse deve pure osservarsi come il socio è evidentemente legittimato ad impugnare la delibere di approvazione del bilancio avendo interesse a far valere non solo vizi di merito, che attengono alle modalità di redazione del bilancio, ma anche vizi che valgono ad inficiare la delibera in relazione alla mancata informazione in quanto vizi che si pongono a monte della validità del contenuto della delibera, essendo in questi casi leso il diritto stesso di partecipazione all'assemblea.
Ciò posto, mentre la domanda di nullità della delibera del 24.11.2020 per omessa convocazione (pur fondata non avendo il convenuto allegato o depositato la relativa convocazione secondo le modalità prescritte dallo statuto sociale) risulta superata ex art. 2434 bis c.c. per effetto dell'adozione della successiva delibera del 5.7.2021 di approvazione del bilancio successivo, la domanda di annullamento della delibera del 5.7.2021 risulta fondata.
L'attore ha infatti allegato di aver ricevuto la convocazione per detta assemblea soltanto il 3.7.2021 e, dunque, in violazione del termine previsto dallo statuto sociale (art. 11) che espressamente prevede che l'assemblea è convocata con raccomandata da spedire ai soci almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'ordinanza.
A fronte di tale eccezione il convenuto non ha di contro comprovato il rispetto del termine prescritto (ove anche inteso come termine di inoltro e non di ricezione della convocazione) non risultando depositata copia della raccomandata di convocazione. Deve quindi concludersi nel senso del mancato rispetto del termine prescritto, con conseguente preclusione del diritto di partecipazione del socio e sussistenza del vizio dedotto, idoneo a determinare l'annullamento della delibera, avente efficacia assorbente in relazione alle ulteriori censure mosse.
In ragione di quanto esposto sussistono pertanto i presupposti per disporre ex art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 18 giugno 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi