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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1029/2022 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Luigi Di Muro, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza e di restituzione delle somme percepite, per un importo complessivo di
€ 16.120,00; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 titolare di reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento delle domande prot. n.
e prot. n. , e di aver goduto della Controparte_2 Controparte_3 prestazione assistenziale fino alla comunicazione, datata 10.3.2021, di revoca del beneficio di cui alla seconda domanda.
Rappresentava di essere giunto a conoscenza, tramite consultazione telematica, che
1 l'Ente previdenziale aveva altresì disposto, con comunicazione del 16.2.2022, la revoca del beneficio in ordine alla domanda protocollo , per Controparte_2 accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza del RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, redditi o patrimoni inerenti il nucleo, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite da aprile 2019 a settembre 2020, per un importo complessivo di € 16.120,00.
Contestava la genericità della motivazione addotta dall' in ordine alle violazioni Pt_2 di legge in cui egli sarebbe incorso.
Riferiva che il 2° provvedimento di revoca del beneficio ed il provvedimento di restituzione delle somme per il 1° beneficio erano scaturiti da accertamenti della
Guardia di Finanza, che avevano generato una confusione in ordine al reddito dichiarato dal sig. . Parte_3
Contestava il quantum delle somme da restituire, sostenendo l'erroneità del conteggio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione degli atti impugnati.
Precisava che la revoca della prestazione e la ripetizione degli importi indebiti erano scaturiti da accertamenti della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l'insussistenza del requisito reddituale per il godimento del beneficio in capo al nucleo familiare del ricorrente in quanto, nel 2017, il ricorrente aveva ottenuto rilevanti Parte_1 vincite al gioco, prelevando dal proprio conto di gioco la somma di € 8.676,00, senza farne menzione nella D.S.U., somma frutto, secondo i militi, di proventi del gioco (alla luce della regola secondo cui qualunque somma, per poter essere prelevata, deve dapprima essere giocata).
Osservava che i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.L. 4/2019 erano richiesti in possesso cumulativo a tutti i componenti il nucleo familiare, dal momento della presentazione della domanda fino a tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Rappresentava che era onere del ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto, senza limitarsi a censurare le motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati.
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che le erogazioni indebite in
2 materia di prestazioni temporanee rientravano nell'alveo applicativo della regola generale dell'art. 2033 c.c., a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente depositava la sentenza n. 409/2024 (R. G. n. 2302/2022) del 18.4.2024, resa dal Tribunale di
Avellino, sett. lav., in persona della dott.ssa d'Agostino, in altra controversia da esso ricorrente instaurata avverso l' per l'impugnazione della richiesta di ripetizione CP_1 del predetto indebito di € 16.120,00, sentenza che aveva disposto l'accoglimento del ricorso, dichiarando l'illegittimità della revoca del beneficio oggetto anche del presente giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le domanda sottoposte alla cognizione di questo giudice risultano, infatti, totalmente assorbite dalle statuizioni di cui alla prefata sentenza.
Con essa, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la revoca del beneficio fruito da ai sensi del D.L. 4/2019. Parte_1
A fronte di tale tenore del dispositivo della sentenza, deve ritenersi che il ricorrente abbia già pienamente ottenuto il bene della vita rivendicato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e non possa, perciò, nutrire alcun interesse ad ottenere una ulteriore pronuncia di merito.
Ciò a prescindere dal contenuto motivazionale di tale sentenza, motivazione sì afferente alla sola questione della ripetibilità dell'indebito, ma recessiva rispetto al portato testuale del dispositivo, in cui, come detto, veniva dichiarata illegittima la revoca del Reddito di cittadinanza in danno del ricorrente, e non già la sola irripetibilità delle somme già corrisposte, peraltro senza alcuna delimitazione cronologica.
Anzi, nella sentenza de qua, si legge che “L'indebito in esame riguarda una prestazione assistenziale (reddito di cittadinanza) revocata dall' per il periodo CP_1 da aprile 2019 a settembre 2020”.
Come si vede, la declaratoria di illegittimità in questione è riferita alla revoca della provvidenza per un periodo del tutto coincidente con quello oggetto del presente
3 giudizio, nel quale il ricorrente ha impugnato sia la richiesta di ripetizione, poi nuovamente impugnata nel giudizio recante R. G. n. 2302/2022, sia il secondo provvedimento di revoca.
Deve, perciò, ritenersi che questo Tribunale abbia già dichiarato l'illegittimità della revoca della prestazione nella sua interezza, senza alcuna distinzione tra la domanda amministrativa del 2019 e quella del 2020.
Peraltro, la domanda d'impugnazione della richiesta di ripetizione della somma di €
16.120,00 è finanche stata duplicata nel secondo giudizio, essendo stata già proposta nel presente (introdotto in precedenza), e ciò in violazione del ne bis in idem, il che a fortiori conduce a rilevarne l'inammissibilità.
Quindi, com'è evidente, il petitum contenuto in ricorso è direttamente e totalmente investito dalla portata dispositiva della sentenza n. 409/2024.
Né può reputarsi che il ricorso contenga la valida proposizione di una domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale revocata, laddove, Pt_2 nelle conclusioni, si legge “con restituzione delle somme dovute”.
Pur altrimenti opinando, una siffatta domanda risulterebbe comunque inammissibile, non essendo stata allegata, prima ancora che provata, alcuna circostanza in tal senso, con specifico riferimento all'effettivo recupero delle somme o di parte di esse ad opera dell' CP_1
In conclusione, reputa questo giudicante che la pronuncia della sentenza n. 409/2024 integri un fatto sopravvenuto tale da determinare l'inammissibilità a posteriori del ricorso per difetto di interesse ad agire, o meglio a proseguire il giudizio, in capo a parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.
2. Difatti, in assenza di accordo tra le parti, è preclusa la dichiarazione di cessazione del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
4 Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
3. Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto opinato dalla Suprema
Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola
5 delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
A tanto deve procedersi in questa sede, non essendovi concorde richiesta delle parti.
Ebbene, alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, come già anticipato.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione
6 giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Pertanto, deve rilevarsi che, a seguito della sentenza n. 409/2024, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio possa riconoscersi in capo al sig. , Parte_1 non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, poiché tutto quanto domandato dal predetto nel ricorso introduttivo del presente giudizio (annullamento del secondo provvedimento di revoca e della richiesta di ripetizione delle somme) è stato già ottenuto grazie alle statuizioni contenute nella sentenza summenzionata le quali, come già osservato, dichiarano l'illegittimità della revoca del Reddito di cittadinanza per un periodo corrispondente alla intera fruizione del beneficio, cioè per il periodo investito sia dalla domanda del 2019 sia da quella del 2020, caducando in toto il titolo giuridico sotteso alla richiesta di ripetizione azionata dall' CP_4
meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del
[...] giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'intervento della sentenza n. 409/2024, fatto sopravvenuto verificatosi nel corso del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1029/2022 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Luigi Di Muro, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza e di restituzione delle somme percepite, per un importo complessivo di
€ 16.120,00; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 titolare di reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento delle domande prot. n.
e prot. n. , e di aver goduto della Controparte_2 Controparte_3 prestazione assistenziale fino alla comunicazione, datata 10.3.2021, di revoca del beneficio di cui alla seconda domanda.
Rappresentava di essere giunto a conoscenza, tramite consultazione telematica, che
1 l'Ente previdenziale aveva altresì disposto, con comunicazione del 16.2.2022, la revoca del beneficio in ordine alla domanda protocollo , per Controparte_2 accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza del RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, redditi o patrimoni inerenti il nucleo, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite da aprile 2019 a settembre 2020, per un importo complessivo di € 16.120,00.
Contestava la genericità della motivazione addotta dall' in ordine alle violazioni Pt_2 di legge in cui egli sarebbe incorso.
Riferiva che il 2° provvedimento di revoca del beneficio ed il provvedimento di restituzione delle somme per il 1° beneficio erano scaturiti da accertamenti della
Guardia di Finanza, che avevano generato una confusione in ordine al reddito dichiarato dal sig. . Parte_3
Contestava il quantum delle somme da restituire, sostenendo l'erroneità del conteggio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione degli atti impugnati.
Precisava che la revoca della prestazione e la ripetizione degli importi indebiti erano scaturiti da accertamenti della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l'insussistenza del requisito reddituale per il godimento del beneficio in capo al nucleo familiare del ricorrente in quanto, nel 2017, il ricorrente aveva ottenuto rilevanti Parte_1 vincite al gioco, prelevando dal proprio conto di gioco la somma di € 8.676,00, senza farne menzione nella D.S.U., somma frutto, secondo i militi, di proventi del gioco (alla luce della regola secondo cui qualunque somma, per poter essere prelevata, deve dapprima essere giocata).
Osservava che i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.L. 4/2019 erano richiesti in possesso cumulativo a tutti i componenti il nucleo familiare, dal momento della presentazione della domanda fino a tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Rappresentava che era onere del ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto, senza limitarsi a censurare le motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati.
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che le erogazioni indebite in
2 materia di prestazioni temporanee rientravano nell'alveo applicativo della regola generale dell'art. 2033 c.c., a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente depositava la sentenza n. 409/2024 (R. G. n. 2302/2022) del 18.4.2024, resa dal Tribunale di
Avellino, sett. lav., in persona della dott.ssa d'Agostino, in altra controversia da esso ricorrente instaurata avverso l' per l'impugnazione della richiesta di ripetizione CP_1 del predetto indebito di € 16.120,00, sentenza che aveva disposto l'accoglimento del ricorso, dichiarando l'illegittimità della revoca del beneficio oggetto anche del presente giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le domanda sottoposte alla cognizione di questo giudice risultano, infatti, totalmente assorbite dalle statuizioni di cui alla prefata sentenza.
Con essa, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la revoca del beneficio fruito da ai sensi del D.L. 4/2019. Parte_1
A fronte di tale tenore del dispositivo della sentenza, deve ritenersi che il ricorrente abbia già pienamente ottenuto il bene della vita rivendicato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e non possa, perciò, nutrire alcun interesse ad ottenere una ulteriore pronuncia di merito.
Ciò a prescindere dal contenuto motivazionale di tale sentenza, motivazione sì afferente alla sola questione della ripetibilità dell'indebito, ma recessiva rispetto al portato testuale del dispositivo, in cui, come detto, veniva dichiarata illegittima la revoca del Reddito di cittadinanza in danno del ricorrente, e non già la sola irripetibilità delle somme già corrisposte, peraltro senza alcuna delimitazione cronologica.
Anzi, nella sentenza de qua, si legge che “L'indebito in esame riguarda una prestazione assistenziale (reddito di cittadinanza) revocata dall' per il periodo CP_1 da aprile 2019 a settembre 2020”.
Come si vede, la declaratoria di illegittimità in questione è riferita alla revoca della provvidenza per un periodo del tutto coincidente con quello oggetto del presente
3 giudizio, nel quale il ricorrente ha impugnato sia la richiesta di ripetizione, poi nuovamente impugnata nel giudizio recante R. G. n. 2302/2022, sia il secondo provvedimento di revoca.
Deve, perciò, ritenersi che questo Tribunale abbia già dichiarato l'illegittimità della revoca della prestazione nella sua interezza, senza alcuna distinzione tra la domanda amministrativa del 2019 e quella del 2020.
Peraltro, la domanda d'impugnazione della richiesta di ripetizione della somma di €
16.120,00 è finanche stata duplicata nel secondo giudizio, essendo stata già proposta nel presente (introdotto in precedenza), e ciò in violazione del ne bis in idem, il che a fortiori conduce a rilevarne l'inammissibilità.
Quindi, com'è evidente, il petitum contenuto in ricorso è direttamente e totalmente investito dalla portata dispositiva della sentenza n. 409/2024.
Né può reputarsi che il ricorso contenga la valida proposizione di una domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale revocata, laddove, Pt_2 nelle conclusioni, si legge “con restituzione delle somme dovute”.
Pur altrimenti opinando, una siffatta domanda risulterebbe comunque inammissibile, non essendo stata allegata, prima ancora che provata, alcuna circostanza in tal senso, con specifico riferimento all'effettivo recupero delle somme o di parte di esse ad opera dell' CP_1
In conclusione, reputa questo giudicante che la pronuncia della sentenza n. 409/2024 integri un fatto sopravvenuto tale da determinare l'inammissibilità a posteriori del ricorso per difetto di interesse ad agire, o meglio a proseguire il giudizio, in capo a parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.
2. Difatti, in assenza di accordo tra le parti, è preclusa la dichiarazione di cessazione del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
4 Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
3. Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto opinato dalla Suprema
Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola
5 delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
A tanto deve procedersi in questa sede, non essendovi concorde richiesta delle parti.
Ebbene, alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, come già anticipato.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione
6 giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Pertanto, deve rilevarsi che, a seguito della sentenza n. 409/2024, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio possa riconoscersi in capo al sig. , Parte_1 non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, poiché tutto quanto domandato dal predetto nel ricorso introduttivo del presente giudizio (annullamento del secondo provvedimento di revoca e della richiesta di ripetizione delle somme) è stato già ottenuto grazie alle statuizioni contenute nella sentenza summenzionata le quali, come già osservato, dichiarano l'illegittimità della revoca del Reddito di cittadinanza per un periodo corrispondente alla intera fruizione del beneficio, cioè per il periodo investito sia dalla domanda del 2019 sia da quella del 2020, caducando in toto il titolo giuridico sotteso alla richiesta di ripetizione azionata dall' CP_4
meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del
[...] giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'intervento della sentenza n. 409/2024, fatto sopravvenuto verificatosi nel corso del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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