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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1005 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MACRI' GIUSEPPE e dell'Avv. CAIONE C.F._2
MARCO ANDREA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORI
CONTRO
, quale titolare de “IL FALCO DI GENDY MOHEB ABBAS”, (c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVV. LUCENTE FRANCO e dell'Avv. ANZELMO P.IVA_1
CARMELA, domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito
1) Accertare e dichiarare la presenza di rumori e odori/esalazioni provenienti dall'esercizio commerciale del sig. che superavano, al tempo dei fatti, la normale Controparte_1 tollerabilità in riferimento alla zona residenziale in cui è sito il condominio in cui risiedono gli attori;
2) Accertare la responsabilità dei suddetti rumori e odori/esalazioni, che, al tempo dei fatti, superavano la normale tollerabilità, in capo all'attività del convenuto;
3) Accertare il nesso causale tra i danni psichici degli attori e l'attività di ristorazione condotta dal convenuto e, per l'effetto,
4) Condannare parte convenuta a corrispondere la somma di Euro 45.395,07 al sig.
di Euro 18.084,07 alla sig.ra titolo di risarcimento dei danni psichici, Parte_1 Pt_2
o di quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell' istruttoria;
p. 1 5) Condannare parte convenuta a porre in essere i lavori indicati dal CTU Ing. Per_1 al fine di porre rimedio ai disagi creati agli attori, come dedotti in atti;
In ogni caso
6) Condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al versamento della somma che il
Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, in misura non inferiore al doppio delle spese legali liquidabili per il presente procedimento o che riterrà di giustizia;
7) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, compreso il procedimento di mediazione
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le prove documentali allegate nonché per l'ammissione dei testi, come da istanza formulata e articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., cui ci si riporta.
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:
1) Rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
2) Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, l'attività di pizzeria d'asporto chiude da sempre in un orario prossimo tra le
22:30 e le 23:00”;
2) “Vero che, dopo aver chiuso al pubblico, il lavoro si è sempre limitato ad un mero riordino degli strumenti di lavoro”;
3) “Vero che le porte e le finestre del locale sono sempre chiuse, a maggior ragione in inverno”;
4) “Vero che il Sig. ha sempre invitato i clienti della pizzeria che consumavano CP_1 all'interno del locale a moderare il tono della voce”;
5) “Vero che, il Sig. ha sempre invitato i clienti che attendono fuori dal locale di CP_1 ritirare quanto ordinato a moderare il tono della voce”;
6) “Vero che nessun altro condomino, al di fuori del Sig. della Sig.ra Parte_1 Pt_2 si è mai recato nel locale per avanzare lamentele inerenti rumori e/o odori”. da sottoporsi al Sig. residente in [...] e al Persona_2
Sig. residente in [...]. Persona_3
3) In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali e delle spese generali di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori che le hanno anticipate, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di CTU, CTP e procedimento di mediazione;
4) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. come per legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
p. 2 1. Il procedimento ha per oggetto le domande risarcitorie svolte da e Parte_1 Pt_2 in ragione delle immissioni di rumori e odori provenienti dall'attività commerciale del convenuto, sita al piano inferiore rispetto all'appartamento ove gli attori risiedono, ossia in
Tribiano, via della Liberazione, 76. Ritenuto il superamento della soglia di normale tollerabilità, sia sotto il profilo acustico, sia sotto quello olfattivo, anno Parte_1 Pt_2 domandato il risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione del diritto alla salute.
La causa è stata istruita mediante duplice consulenza tecnica, l'una (Ing. volta Per_1
a indagare i fenomeni lamentati dagli attori, l'altra (dott.ssa relativa Per_4 all'approfondimento medico-legale.
All'udienza del 20.5.2025, la causa è stata quindi discussa e il giudice ha riservato, ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. la decisione nel termine di legge.
2. In via preliminare, occorre osservare che la domanda sub n. 5) degli attori è inammissibile, siccome domanda nuova, che si aggiunge alle precedenti e tardivamente formulata.
3. Quanto alle richieste istruttorie e al compendio probatorio, va osservato che parte attrice non ha puntualmente riprodotto le proprie istanze limitandosi a un rinvio per relationem; pertanto, poiché (v. Cass. 5741/19) “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente”, le stesse devono ritenersi abbandonate. Per quelle di parte convenuta valgono i giudizi di irrilevanza e inammissibilità (per la natura generica e valutativa) già svolti in corso di giudizio.
Con riguardo, infine, ai due approfondimenti peritali, con riferimento a ciascuno di essi ritiene che le analisi consentano al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela, in entrambi i casi, un'indagine svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19;
15147/18). Né sono state avanzate istanze per chiamare gli ausiliari a fornire chiarimenti o per disporre supplementi peritali, a riprova della completezza e scientificità degli elaborati.
4. Nel merito, le domande devono essere integralmente respinte.
4.1. Quanto alle immissioni di natura acustica, l'ausiliario Ing. si è recato in Per_1 loco in tre occasioni e, in ciascuna delle tre sessioni, ha svolto misure fonometriche meglio descritte alle pagg. 16-26 dell'elaborato peritale. Due di queste sessioni, come consentito, si sono svolte senza che il convenuto fosse preventivamente allertato della rilevazione in corso, al fine di assicurare – per quanto più possibile – la piena omogeneità con la quotidianità.
p. 3 In occasione di tutte le rilevazioni, sia quelle svoltesi previa comunicazione a tutte le parti, sia in quelle “a sorpresa”, non è mai stato riscontrato alcun superamento dei limiti di immissione, sia ai sensi del DPCM 14.11.1997, sia ex art. 844 c.c.
L'ausiliario ha sul punto concluso (p. 37) che “tanto in presenza delle parti quanto all'insaputa dei convenuti, si può affermare che dai luoghi in cui si svolge l'attività della convenuta non provengono rumori che eccedono i limiti di legge. La rumorosità proveniente dal pubblico esercizio è di entità assai ridotta e consiste in un modesto e occasionale contributo antropico e in altrettanto occasionali rumori di lavoro”.
Sul punto, nessuno dei c.t.p. ha svolto significative osservazioni;
il consulente attoreo ha sottolineato – peraltro – che “le apparecchiature utilizzate dall'esercizio commerciale non producono rilevanti livelli di rumorosità, ma fin dal primo momento della vicenda si è evidenziato che i rumori lamentati erano relativi a comportamenti umani, più o meno volontari”.
Il giudizio tecnico fornito dall'Ing. onferma peraltro analoga valutazione resa, Per_1 in occasione di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. celebratosi tra 2015-2016 (proc. n.
3201/15, Trib. Lodi), da un altro perito dell'ufficio (geom. : come risulta dalla CP_2 consulenza depositata (v. doc. 4 conv.), anche in quella sede si è accertato che “la causa principale delle immissioni dl rumore all'interno del pubblico esercizio è di origine antropica, localizzato in particolare nella zona del soppalco […] Di conseguenza durante il normale svolgimento delle attività di produzione di pizze kebab all'interno del pubblico esercizio, con presenza di un numero limitato di clienti sul soppalco (4-5 persone che parlano a tono di voce normale), le immissioni sonore all'interno dell'abitazione dei Sigg. risultano accettabili e tollerabili” (pp.
7-8 doc. cit.). Controparte_3
L'insussistenza di qualsiasi immissione sonora/acustica che possa anche solo approssimarsi alla soglia della non tollerabilità – tenuto conto che il perito ha riferito di una rumorosità assai ridotta – esclude la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria in proposito.
4.2. Con riguardo ai prospettati pregiudizi da immissioni olfattive, l'Ing. ha Per_1 riferito che le parti hanno ritenuto “eccessivamente costose le misure odorimetriche, chiedendo concordemente al CTU di rinunciare alle misure stesse e di rispondere al quesito – per quanto riguarda la parte relativa alle esalazioni/odori - solo sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei riscontri avvenuti” (così p. 28, con riferimento al verbale delle operazioni peritali del 31.5.2024).
Sulla base di valutazioni di mera natura percettiva, in assenza sia di rilievi odorimetrici, sia di criteri tecnici/normativi specifici, l'ausiliario ha concluso che “si ritiene tuttavia di poter affermare che le immissioni suddette siano non tollerabili se riprodotte quotidianamente nel lungo periodo” (p. 29), in quanto presenti sostanzialmente in tutto l'immobile e per gli orari attorno ai pasti. In proposito, si è rilevato che gli odori – in sé non molesti in termini assoluti, in quanto frutto di cottura di cibi – si propagano a causa della carenza di un p. 4 impianto di aspirazione dell'aria e di climatizzazione, motivo per cui le finestre dell'esercizio commerciale sono tenute aperte.
Ciò premesso, la dott.ssa – cui è stata affidata apposita valutazione medico- Per_4 legale – dopo aver riferito che in letteratura è riconosciuto che l'esposizione a odori sgradevoli possa essere fonte per disagio, fastidio o irritazione, ma che le cognizioni scientifiche in materia sono ancora non sedimentate, ha rilevato che, nel caso in esame,
“non vi sono nella documentazione in atti cenni al fatto che l'esposizione ad odori sgradevoli abbia determinato sintomi psichici o fisici negli attori” (così p. 13). Le patologie riscontrate nella documentazione versata in atti (essenzialmente, sinusite e rinite per
Fumagalli) hanno molteplici fattori eziologici, tra cui non si scorge l'esposizione a odori sgradevoli, peraltro mai menzionata nei referti prodotti in atti.
Al lume di quanto precede, anche sotto questo profilo la domanda non può essere accolta.
Infatti, l'approfondimento peritale dell'Ing. conduce all'esito riferito – quello, Per_1 cioè, di ritenere non tollerabili le immissioni, ma solo se ripetute – soltanto sulla base di una mera valutazione olfattiva personale, limitata a episodici accessi. In proposito, è corretto rilevare che le parti (inclusi gli attori, che pure vi avrebbero senz'altro avuto interesse) hanno espressamente esonerato l'ausiliario dallo svolgimento delle misure odorimetriche, le uniche che avrebbero potuto offrire una evidenza di natura tecnico- scientifica che potesse effettivamente cristallizzare le indagini svolte in termini oggettivi.
Di conseguenza, per quanto l'ausiliario si possa ritenere soggetto elevatamente qualificato, non è possibile elevare a unico fondamento delle pretese attoree le percezioni che il c.t.u. ha avuto in occasione degli accessi finalizzati a rispondere ai quesiti.
Né, dal compendio probatorio offerto, vi sono ulteriori elementi che possano corroborare il giudizio – sia pure di natura strettamente personale – formulato dall'ausiliario, in quanto la documentazione prodotta inerisce pressoché integralmente ai rumori (e solo in sporadica e minima parte agli odori); i capitoli di prova contenuti nella II memoria ex art. 183 c.p.c., oltre a non essere stati riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni, erano in ogni caso inammissibili per la loro genericità (in particolare, v. capitoli nn. 7 e 8), in quanto non contestualizzati nel tempo e nello spazio, nonché generici.
Anche sotto questo profilo – tenuto conto altresì che, ad avviso della dott.ssa Per_4 non vi è neppure alcuna correlazione tra le condizioni personali lamentate dagli attori e le ipotetiche immissioni olfattive – le domande devono essere respinte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerando il disputatum. Si applicano i valori medi per le prime tre fasi processuali, i minimi per l'ultima, in ragione della modalità di decisione, che non ha previsto il deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c.
Le spese della prima consulenza, quella affidata all'Ing. possono essere Per_1 compensate, sul presupposto delle comuni finalità di giustizia dell'approfondimento.
La seconda consulenza (dott.ssa grava invece sugli attori, i quali hanno sempre Per_4 insistito per la liquidazione di voci di danno relative all'integrità psico-fisica e, in occasione p. 5 del tentativo di conciliazione al termine della prima consulenza, hanno serbato un contegno di netta chiusura (v. pag. 32 c.t.u., ove inter alia si legge “gli attori non intendono accettare alcuna proposta che non contempli un risarcimento a loro favore”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1005 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande degli attori;
2) CONDANNA gli attori a rifondere le spese di lite in favore del convenuto, liquidate in totali
11.977,00 euro per il giudizio e 200,00 euro per la mediazione, oltre 15% spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) COMPENSA tra le parti le spese della consulenza dell'Ing. liquidate come Per_1 da decreto del 16.7.2024;
4) DICHIARA gli attori tenuti a sopportare integralmente gli oneri e le spese per la consulenza della dott.ssa liquidate come da decreto del 26.3.2025. Per_4
Sentenza depositata a Lodi il giorno 28/05/2025, provvisoriamente esecutiva come per legge.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1005 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MACRI' GIUSEPPE e dell'Avv. CAIONE C.F._2
MARCO ANDREA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORI
CONTRO
, quale titolare de “IL FALCO DI GENDY MOHEB ABBAS”, (c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVV. LUCENTE FRANCO e dell'Avv. ANZELMO P.IVA_1
CARMELA, domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito
1) Accertare e dichiarare la presenza di rumori e odori/esalazioni provenienti dall'esercizio commerciale del sig. che superavano, al tempo dei fatti, la normale Controparte_1 tollerabilità in riferimento alla zona residenziale in cui è sito il condominio in cui risiedono gli attori;
2) Accertare la responsabilità dei suddetti rumori e odori/esalazioni, che, al tempo dei fatti, superavano la normale tollerabilità, in capo all'attività del convenuto;
3) Accertare il nesso causale tra i danni psichici degli attori e l'attività di ristorazione condotta dal convenuto e, per l'effetto,
4) Condannare parte convenuta a corrispondere la somma di Euro 45.395,07 al sig.
di Euro 18.084,07 alla sig.ra titolo di risarcimento dei danni psichici, Parte_1 Pt_2
o di quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell' istruttoria;
p. 1 5) Condannare parte convenuta a porre in essere i lavori indicati dal CTU Ing. Per_1 al fine di porre rimedio ai disagi creati agli attori, come dedotti in atti;
In ogni caso
6) Condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al versamento della somma che il
Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, in misura non inferiore al doppio delle spese legali liquidabili per il presente procedimento o che riterrà di giustizia;
7) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, compreso il procedimento di mediazione
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le prove documentali allegate nonché per l'ammissione dei testi, come da istanza formulata e articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., cui ci si riporta.
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:
1) Rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
2) Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, l'attività di pizzeria d'asporto chiude da sempre in un orario prossimo tra le
22:30 e le 23:00”;
2) “Vero che, dopo aver chiuso al pubblico, il lavoro si è sempre limitato ad un mero riordino degli strumenti di lavoro”;
3) “Vero che le porte e le finestre del locale sono sempre chiuse, a maggior ragione in inverno”;
4) “Vero che il Sig. ha sempre invitato i clienti della pizzeria che consumavano CP_1 all'interno del locale a moderare il tono della voce”;
5) “Vero che, il Sig. ha sempre invitato i clienti che attendono fuori dal locale di CP_1 ritirare quanto ordinato a moderare il tono della voce”;
6) “Vero che nessun altro condomino, al di fuori del Sig. della Sig.ra Parte_1 Pt_2 si è mai recato nel locale per avanzare lamentele inerenti rumori e/o odori”. da sottoporsi al Sig. residente in [...] e al Persona_2
Sig. residente in [...]. Persona_3
3) In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali e delle spese generali di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori che le hanno anticipate, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese di CTU, CTP e procedimento di mediazione;
4) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. come per legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
p. 2 1. Il procedimento ha per oggetto le domande risarcitorie svolte da e Parte_1 Pt_2 in ragione delle immissioni di rumori e odori provenienti dall'attività commerciale del convenuto, sita al piano inferiore rispetto all'appartamento ove gli attori risiedono, ossia in
Tribiano, via della Liberazione, 76. Ritenuto il superamento della soglia di normale tollerabilità, sia sotto il profilo acustico, sia sotto quello olfattivo, anno Parte_1 Pt_2 domandato il risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione del diritto alla salute.
La causa è stata istruita mediante duplice consulenza tecnica, l'una (Ing. volta Per_1
a indagare i fenomeni lamentati dagli attori, l'altra (dott.ssa relativa Per_4 all'approfondimento medico-legale.
All'udienza del 20.5.2025, la causa è stata quindi discussa e il giudice ha riservato, ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. la decisione nel termine di legge.
2. In via preliminare, occorre osservare che la domanda sub n. 5) degli attori è inammissibile, siccome domanda nuova, che si aggiunge alle precedenti e tardivamente formulata.
3. Quanto alle richieste istruttorie e al compendio probatorio, va osservato che parte attrice non ha puntualmente riprodotto le proprie istanze limitandosi a un rinvio per relationem; pertanto, poiché (v. Cass. 5741/19) “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente”, le stesse devono ritenersi abbandonate. Per quelle di parte convenuta valgono i giudizi di irrilevanza e inammissibilità (per la natura generica e valutativa) già svolti in corso di giudizio.
Con riguardo, infine, ai due approfondimenti peritali, con riferimento a ciascuno di essi ritiene che le analisi consentano al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela, in entrambi i casi, un'indagine svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19;
15147/18). Né sono state avanzate istanze per chiamare gli ausiliari a fornire chiarimenti o per disporre supplementi peritali, a riprova della completezza e scientificità degli elaborati.
4. Nel merito, le domande devono essere integralmente respinte.
4.1. Quanto alle immissioni di natura acustica, l'ausiliario Ing. si è recato in Per_1 loco in tre occasioni e, in ciascuna delle tre sessioni, ha svolto misure fonometriche meglio descritte alle pagg. 16-26 dell'elaborato peritale. Due di queste sessioni, come consentito, si sono svolte senza che il convenuto fosse preventivamente allertato della rilevazione in corso, al fine di assicurare – per quanto più possibile – la piena omogeneità con la quotidianità.
p. 3 In occasione di tutte le rilevazioni, sia quelle svoltesi previa comunicazione a tutte le parti, sia in quelle “a sorpresa”, non è mai stato riscontrato alcun superamento dei limiti di immissione, sia ai sensi del DPCM 14.11.1997, sia ex art. 844 c.c.
L'ausiliario ha sul punto concluso (p. 37) che “tanto in presenza delle parti quanto all'insaputa dei convenuti, si può affermare che dai luoghi in cui si svolge l'attività della convenuta non provengono rumori che eccedono i limiti di legge. La rumorosità proveniente dal pubblico esercizio è di entità assai ridotta e consiste in un modesto e occasionale contributo antropico e in altrettanto occasionali rumori di lavoro”.
Sul punto, nessuno dei c.t.p. ha svolto significative osservazioni;
il consulente attoreo ha sottolineato – peraltro – che “le apparecchiature utilizzate dall'esercizio commerciale non producono rilevanti livelli di rumorosità, ma fin dal primo momento della vicenda si è evidenziato che i rumori lamentati erano relativi a comportamenti umani, più o meno volontari”.
Il giudizio tecnico fornito dall'Ing. onferma peraltro analoga valutazione resa, Per_1 in occasione di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. celebratosi tra 2015-2016 (proc. n.
3201/15, Trib. Lodi), da un altro perito dell'ufficio (geom. : come risulta dalla CP_2 consulenza depositata (v. doc. 4 conv.), anche in quella sede si è accertato che “la causa principale delle immissioni dl rumore all'interno del pubblico esercizio è di origine antropica, localizzato in particolare nella zona del soppalco […] Di conseguenza durante il normale svolgimento delle attività di produzione di pizze kebab all'interno del pubblico esercizio, con presenza di un numero limitato di clienti sul soppalco (4-5 persone che parlano a tono di voce normale), le immissioni sonore all'interno dell'abitazione dei Sigg. risultano accettabili e tollerabili” (pp.
7-8 doc. cit.). Controparte_3
L'insussistenza di qualsiasi immissione sonora/acustica che possa anche solo approssimarsi alla soglia della non tollerabilità – tenuto conto che il perito ha riferito di una rumorosità assai ridotta – esclude la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria in proposito.
4.2. Con riguardo ai prospettati pregiudizi da immissioni olfattive, l'Ing. ha Per_1 riferito che le parti hanno ritenuto “eccessivamente costose le misure odorimetriche, chiedendo concordemente al CTU di rinunciare alle misure stesse e di rispondere al quesito – per quanto riguarda la parte relativa alle esalazioni/odori - solo sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei riscontri avvenuti” (così p. 28, con riferimento al verbale delle operazioni peritali del 31.5.2024).
Sulla base di valutazioni di mera natura percettiva, in assenza sia di rilievi odorimetrici, sia di criteri tecnici/normativi specifici, l'ausiliario ha concluso che “si ritiene tuttavia di poter affermare che le immissioni suddette siano non tollerabili se riprodotte quotidianamente nel lungo periodo” (p. 29), in quanto presenti sostanzialmente in tutto l'immobile e per gli orari attorno ai pasti. In proposito, si è rilevato che gli odori – in sé non molesti in termini assoluti, in quanto frutto di cottura di cibi – si propagano a causa della carenza di un p. 4 impianto di aspirazione dell'aria e di climatizzazione, motivo per cui le finestre dell'esercizio commerciale sono tenute aperte.
Ciò premesso, la dott.ssa – cui è stata affidata apposita valutazione medico- Per_4 legale – dopo aver riferito che in letteratura è riconosciuto che l'esposizione a odori sgradevoli possa essere fonte per disagio, fastidio o irritazione, ma che le cognizioni scientifiche in materia sono ancora non sedimentate, ha rilevato che, nel caso in esame,
“non vi sono nella documentazione in atti cenni al fatto che l'esposizione ad odori sgradevoli abbia determinato sintomi psichici o fisici negli attori” (così p. 13). Le patologie riscontrate nella documentazione versata in atti (essenzialmente, sinusite e rinite per
Fumagalli) hanno molteplici fattori eziologici, tra cui non si scorge l'esposizione a odori sgradevoli, peraltro mai menzionata nei referti prodotti in atti.
Al lume di quanto precede, anche sotto questo profilo la domanda non può essere accolta.
Infatti, l'approfondimento peritale dell'Ing. conduce all'esito riferito – quello, Per_1 cioè, di ritenere non tollerabili le immissioni, ma solo se ripetute – soltanto sulla base di una mera valutazione olfattiva personale, limitata a episodici accessi. In proposito, è corretto rilevare che le parti (inclusi gli attori, che pure vi avrebbero senz'altro avuto interesse) hanno espressamente esonerato l'ausiliario dallo svolgimento delle misure odorimetriche, le uniche che avrebbero potuto offrire una evidenza di natura tecnico- scientifica che potesse effettivamente cristallizzare le indagini svolte in termini oggettivi.
Di conseguenza, per quanto l'ausiliario si possa ritenere soggetto elevatamente qualificato, non è possibile elevare a unico fondamento delle pretese attoree le percezioni che il c.t.u. ha avuto in occasione degli accessi finalizzati a rispondere ai quesiti.
Né, dal compendio probatorio offerto, vi sono ulteriori elementi che possano corroborare il giudizio – sia pure di natura strettamente personale – formulato dall'ausiliario, in quanto la documentazione prodotta inerisce pressoché integralmente ai rumori (e solo in sporadica e minima parte agli odori); i capitoli di prova contenuti nella II memoria ex art. 183 c.p.c., oltre a non essere stati riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni, erano in ogni caso inammissibili per la loro genericità (in particolare, v. capitoli nn. 7 e 8), in quanto non contestualizzati nel tempo e nello spazio, nonché generici.
Anche sotto questo profilo – tenuto conto altresì che, ad avviso della dott.ssa Per_4 non vi è neppure alcuna correlazione tra le condizioni personali lamentate dagli attori e le ipotetiche immissioni olfattive – le domande devono essere respinte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerando il disputatum. Si applicano i valori medi per le prime tre fasi processuali, i minimi per l'ultima, in ragione della modalità di decisione, che non ha previsto il deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c.
Le spese della prima consulenza, quella affidata all'Ing. possono essere Per_1 compensate, sul presupposto delle comuni finalità di giustizia dell'approfondimento.
La seconda consulenza (dott.ssa grava invece sugli attori, i quali hanno sempre Per_4 insistito per la liquidazione di voci di danno relative all'integrità psico-fisica e, in occasione p. 5 del tentativo di conciliazione al termine della prima consulenza, hanno serbato un contegno di netta chiusura (v. pag. 32 c.t.u., ove inter alia si legge “gli attori non intendono accettare alcuna proposta che non contempli un risarcimento a loro favore”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1005 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande degli attori;
2) CONDANNA gli attori a rifondere le spese di lite in favore del convenuto, liquidate in totali
11.977,00 euro per il giudizio e 200,00 euro per la mediazione, oltre 15% spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) COMPENSA tra le parti le spese della consulenza dell'Ing. liquidate come Per_1 da decreto del 16.7.2024;
4) DICHIARA gli attori tenuti a sopportare integralmente gli oneri e le spese per la consulenza della dott.ssa liquidate come da decreto del 26.3.2025. Per_4
Sentenza depositata a Lodi il giorno 28/05/2025, provvisoriamente esecutiva come per legge.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 6