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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 2095/2024
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
POLO PARDISE GIUSEPPE contro
( – contumace;
CP_1 C.F._2
oggetto: ricorso ex art. 14 D. Lvo 150/2001, prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande del ricorrente nel merito accertati i fatti tutti esposti in Parte_1
narrativa, condannarsi, per le causali indicate, CP_1
(nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , a pagare all'avv.to C.F._2 [...]
, del Foro di Urbino, con studio in (61029) Urbino, via Parte_1
Nazionale 2, C.F. , P. I.V.A. , C.F._1 P.IVA_1 l'importo in linea capitale di € 2.000,00 (duemila/00), ovvero il diverso, anche maggiore, importo ritenuto di giustizia, oltre agl'interessi, nella misura legale, dal dovuto al saldo effettivo ed al maggior danno da svalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria:
a) s'offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1.documentazione contenzioso civile rubricato n. 2604/2017 R.G.
Corte d'Appello di Venezia;
2. e-mail 25/10/2017+22/05/2019;
b) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e diversa istanza istruttoria nei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avvocato ha agìto ai sensi dell'art. 14 del Parte_1
D. Lgs. 150/2011, al fine di ottenere la condanna del proprio assistito,
, al pagamento della somma di € 2.000,00, ovvero il CP_1
diverso, oltre accessori, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale prestata nella causa n. R.G. 2604/2017, patrocinata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, avente ad oggetto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della ditta individuale
EDILVENICE di (vd. doc. 1b, allegato ricorso) CP_1
pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 87/2017 del
20.10.2017 (vd. doc. 1zzzzzz, allegato al ricorso).
2. A sostegno della domanda, il legale ha prodotto i documenti richiamati, nonché, la procura alle liti (vd. pag. 11, doc. 1b). Non risulta, invece, esser stato allegato, il mandato professionale. Al
pag. 2/5 riguardo, va evidenziato come la prova del conferimento dell'incarico non può esser fornita mediante la produzione in giudizio della procura alle liti: quest'ultima, infatti, può essere rilasciata anche da un terzo poiché consiste in un mero presupposto per il compimento dell'attività processuale, che può essere svolta anche nell'interesse di un soggetto diverso dal cliente. Il cliente, tenuto al pagamento del compenso, è invece il soggetto che ha richiesto la prestazione della sua opera professionale conferendo al professionista il mandato professionale
(vd. Cass. 36336/2021). Resta comunque la possibilità di dimostrare tale circostanza per presunzioni essendo in tal caso richiesto al giudice valutare l'idoneità degli nel complesso prodotti a costituire una prova presuntiva.
3. Il ricorrente ha avanzato, tramite e_mail, richiesta di pagamento del compenso maturato: una prima volta, in data 25.10.2017 (vd. doc.
2a, all. ricorso); una seconda, in data 22.05.2019 (vd. doc. 2b, all. ricorso).
4. non si è costituito in giudizio. Accertata la CP_1
regolarità della notifica, avvenuta in data 13.1.2025 presso la residenza dello stesso in Marcon, Via Perugia 27 (30020), come da relata di notifica del funzionario NE (vd. all., nota di deposito del
28.3.2025), va dichiarata la contumacia dello stesso.
5. Osserva la Corte. Risulta dagli atti che il ricorrente ha prestato la propria assistenza professionale su richiesta e a favore del convenuto nel contenzioso civile n. 2604/2017, relativo al reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della ditta individuale
Edilvenice di Tumino Rosario, pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 87/2017.
pag. 3/5 6. Il reclamo interposto ha portato alla revoca del fallimento dichiarato, come attestato dalla sentenza n. 2374/2017 della Corte
d'appello di Venezia, pubblicata il 25.10.2017. L'attività svolta dall'avv. è documentata e sistematica, ed è stata Parte_1
svolta con continuità e organicità.
7. Il ricorrente chiede il pagamento di € 2.000,00 per l'attività svolta, cifra che risulta anche inferiore ai parametri tariffari vigenti secondo valori medi. La richiesta di pagamento del 25.10.2017 è rimasta inevasa. È stata adottata la procedura disciplinata dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n.
150/2011, in conformità alla sentenza 23/02/2018, n. 4485, delle
Sezioni Unite della Suprema Corte.
8. Pertanto, la domanda va accolta. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, non rilevante, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare all'avv. CP_1 Parte_1
l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna a rifondere al ricorrente le spese di CP_1
questo procedimento liquidate in € 962,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pag. 4/5 3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2.5.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 2095/2024
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
POLO PARDISE GIUSEPPE contro
( – contumace;
CP_1 C.F._2
oggetto: ricorso ex art. 14 D. Lvo 150/2001, prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande del ricorrente nel merito accertati i fatti tutti esposti in Parte_1
narrativa, condannarsi, per le causali indicate, CP_1
(nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , a pagare all'avv.to C.F._2 [...]
, del Foro di Urbino, con studio in (61029) Urbino, via Parte_1
Nazionale 2, C.F. , P. I.V.A. , C.F._1 P.IVA_1 l'importo in linea capitale di € 2.000,00 (duemila/00), ovvero il diverso, anche maggiore, importo ritenuto di giustizia, oltre agl'interessi, nella misura legale, dal dovuto al saldo effettivo ed al maggior danno da svalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria:
a) s'offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1.documentazione contenzioso civile rubricato n. 2604/2017 R.G.
Corte d'Appello di Venezia;
2. e-mail 25/10/2017+22/05/2019;
b) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e diversa istanza istruttoria nei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avvocato ha agìto ai sensi dell'art. 14 del Parte_1
D. Lgs. 150/2011, al fine di ottenere la condanna del proprio assistito,
, al pagamento della somma di € 2.000,00, ovvero il CP_1
diverso, oltre accessori, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale prestata nella causa n. R.G. 2604/2017, patrocinata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, avente ad oggetto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della ditta individuale
EDILVENICE di (vd. doc. 1b, allegato ricorso) CP_1
pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 87/2017 del
20.10.2017 (vd. doc. 1zzzzzz, allegato al ricorso).
2. A sostegno della domanda, il legale ha prodotto i documenti richiamati, nonché, la procura alle liti (vd. pag. 11, doc. 1b). Non risulta, invece, esser stato allegato, il mandato professionale. Al
pag. 2/5 riguardo, va evidenziato come la prova del conferimento dell'incarico non può esser fornita mediante la produzione in giudizio della procura alle liti: quest'ultima, infatti, può essere rilasciata anche da un terzo poiché consiste in un mero presupposto per il compimento dell'attività processuale, che può essere svolta anche nell'interesse di un soggetto diverso dal cliente. Il cliente, tenuto al pagamento del compenso, è invece il soggetto che ha richiesto la prestazione della sua opera professionale conferendo al professionista il mandato professionale
(vd. Cass. 36336/2021). Resta comunque la possibilità di dimostrare tale circostanza per presunzioni essendo in tal caso richiesto al giudice valutare l'idoneità degli nel complesso prodotti a costituire una prova presuntiva.
3. Il ricorrente ha avanzato, tramite e_mail, richiesta di pagamento del compenso maturato: una prima volta, in data 25.10.2017 (vd. doc.
2a, all. ricorso); una seconda, in data 22.05.2019 (vd. doc. 2b, all. ricorso).
4. non si è costituito in giudizio. Accertata la CP_1
regolarità della notifica, avvenuta in data 13.1.2025 presso la residenza dello stesso in Marcon, Via Perugia 27 (30020), come da relata di notifica del funzionario NE (vd. all., nota di deposito del
28.3.2025), va dichiarata la contumacia dello stesso.
5. Osserva la Corte. Risulta dagli atti che il ricorrente ha prestato la propria assistenza professionale su richiesta e a favore del convenuto nel contenzioso civile n. 2604/2017, relativo al reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della ditta individuale
Edilvenice di Tumino Rosario, pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 87/2017.
pag. 3/5 6. Il reclamo interposto ha portato alla revoca del fallimento dichiarato, come attestato dalla sentenza n. 2374/2017 della Corte
d'appello di Venezia, pubblicata il 25.10.2017. L'attività svolta dall'avv. è documentata e sistematica, ed è stata Parte_1
svolta con continuità e organicità.
7. Il ricorrente chiede il pagamento di € 2.000,00 per l'attività svolta, cifra che risulta anche inferiore ai parametri tariffari vigenti secondo valori medi. La richiesta di pagamento del 25.10.2017 è rimasta inevasa. È stata adottata la procedura disciplinata dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n.
150/2011, in conformità alla sentenza 23/02/2018, n. 4485, delle
Sezioni Unite della Suprema Corte.
8. Pertanto, la domanda va accolta. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, non rilevante, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare all'avv. CP_1 Parte_1
l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna a rifondere al ricorrente le spese di CP_1
questo procedimento liquidate in € 962,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pag. 4/5 3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2.5.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 5/5