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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 387/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH, con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano Milanese (Mi), Via Carducci n. 41/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BASCAPE', in data 05/07/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BASCAPE' alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“-La casa familiare sita in Bacapè ( PV) Cascina Foppa n. 32 resterà nella disponibilità della SI con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Signor Parte_1 Parte_2
preleverà dalla casa coniugale solo i propri effetti personali. Resta inteso che, nell'ipotesi di vendita del compendio immobiliare, la SI riconoscerà al Signor Parte_1
il 50% del ricavato. La medesima, inoltre, si occuperà di Parte_2
corrispondere le utenze ( luce e gas) e tutte le spese ordinarie della casa famigliare dal secondo mese successivo alla liberazione dell'immobile da parte del Signor che Parte_2
pag. 1 di 3 avverrà entro e non oltre il mese di Marzo 2025 mentre le eventuali spese straordinarie necessarie per la manutenzione dell'immobile saranno a carico del 50% ciascuno.
-Il Signor verserà alla SI , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della moglie, la somma di € 350,00= mensili, entro il giorno 22 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla liberazione della casa coniugale da parte del medesimo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
-Le parti si sono accordate nella suddivisione del conto corrente n. 001039170707 attualmente cointestato presso Banco Posta ed a seguito di relativa chiusura del detto conto che alla SI verrà attribuita la somma pari ad Euro 50.000,00= Parte_1 mentre al Signor la somma pari ad Euro 100.000,00= ( euro centomila)”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.2.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 2 di 3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in BASCAPE', in data 05/07/2014, il cui Parte_2 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BASCAPE' alla
Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 387/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH, con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano Milanese (Mi), Via Carducci n. 41/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BASCAPE', in data 05/07/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BASCAPE' alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“-La casa familiare sita in Bacapè ( PV) Cascina Foppa n. 32 resterà nella disponibilità della SI con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Signor Parte_1 Parte_2
preleverà dalla casa coniugale solo i propri effetti personali. Resta inteso che, nell'ipotesi di vendita del compendio immobiliare, la SI riconoscerà al Signor Parte_1
il 50% del ricavato. La medesima, inoltre, si occuperà di Parte_2
corrispondere le utenze ( luce e gas) e tutte le spese ordinarie della casa famigliare dal secondo mese successivo alla liberazione dell'immobile da parte del Signor che Parte_2
pag. 1 di 3 avverrà entro e non oltre il mese di Marzo 2025 mentre le eventuali spese straordinarie necessarie per la manutenzione dell'immobile saranno a carico del 50% ciascuno.
-Il Signor verserà alla SI , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della moglie, la somma di € 350,00= mensili, entro il giorno 22 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla liberazione della casa coniugale da parte del medesimo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
-Le parti si sono accordate nella suddivisione del conto corrente n. 001039170707 attualmente cointestato presso Banco Posta ed a seguito di relativa chiusura del detto conto che alla SI verrà attribuita la somma pari ad Euro 50.000,00= Parte_1 mentre al Signor la somma pari ad Euro 100.000,00= ( euro centomila)”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.2.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 2 di 3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in BASCAPE', in data 05/07/2014, il cui Parte_2 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BASCAPE' alla
Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3