Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1797/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Amato Caprio e Francesca Napoli C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio civile in data 05.07.2012 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro
1
di stato civile del suddetto comune al n. 16 parte I - anno 2012 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, lo scioglimento alle condizioni di cui al ricorso.
2. Con sentenza n. 464/2024 pubblicata in data 18.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 01.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
2 R.V.G. 1797/2024
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato nel comune di Eboli (Sa) in data 05.07.2012, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 16 parte I - anno 2012 tra
[...]
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , alle condizioni di Parte_2 C.F._2
cui al ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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