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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 12346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Becheri Rosetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Becheri Rosetta Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Pralboino (BS), Via Martina Zucchelli n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi , verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli minori;
il Sig. Parte_2 Pt_1
provvederà a trasferire la propria residenza in Pralboino (BS), Vicolo del Tram n. 19, nonché a restituire la copia delle chiavi di accesso alla casa familiare entro il 15 Giugno 2024; egli potrà accedere all'abitazione per prelevare quanto rimane dei propri effetti personali, previo congruo avviso alla moglie;
le parti si impegnano a collaborare per richiedere la variazione anagrafica delle utenze;
3. Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso da entrambi i coniugi nel mese di Marzo 2006 presso la Banca Intesa San Paolo Spa, è stato estinto in data 04.09.2018 con il versamento da parte del Sig. della somma ricevuta in eredità dal padre pari ad €.52.000,00; i coniugi Parte_1 concordano che in caso di alienazione dell'immobile dovrà essere considerata la predetta somma nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Cappellania Parte_1
n.5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra unitamente ai Parte_2
figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si Parte_1
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della moglie con i figli.
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della loro separazione.
6. I figli minori nato a [...] in data [...], nata a Persona_1 Persona_2
Manerbio (Bs) in data 13/12/2009 e nata a [...] in data [...], verranno Persona_3
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione ed elezione della residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita Parte_2 alla religione musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente anche se del caso con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i figli, anche tutti i giorni secondo le più ampie modalità da concordare fra i coniugi purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi e comunque un giorno di ogni settimana, da concordare, comprensivo della cena, alternando altresì i fine settimana dal Venerdì alla Domenica sera, nel fine settimana di competenza della madre un giorno infrasettimanale comprensivo della cena ed uno comprensivo del pernottamento;
entrambi i genitori trascorreranno con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al
6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
8. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena.
9. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori al fine di garantire agli stessi un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 Parte_2
seguenti coordinate [...] , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di €.1.300,00 importo dovuto per 12 mensilità, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli saranno economicamente indipendenti;
11. Il Sig. verserà alla moglie a titolo di contributo nel di lei mantenimento l'importo di Parte_1
€.300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT;
12. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod.civ.
13. I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra i benefici derivanti dalle detrazioni per i figli a carico rimarranno per Parte_2
l'intero in capo al padre.
14. I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50 ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV)farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
5 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)corsi di specializzazione;
III)gite scolastiche con pernottamento;
IV)corsi di recupero e lezioni private;
V)alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese sportive i genitori concordano che quelle tutte relative alla gestione del cavallo in mezza fida presso il Maneggio San Giorgio in
Verolanuova (BS) e alle relative attrezzature saranno a carico per l'intero del Sig. Nel caso di Pt_1
spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
15. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
16. L'autovettura Peugeot 5800 targata FJ735FA di proprietà del Sig. rimarrà in uso esclusivo Pt_1
alla Sig.ra fino a quando la stessa non sarà economicamente in grado di acquistare una Parte_2
nuova utilitaria e comunque entro e non oltre la fine del mese di Agosto 2024;
17. Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO (atto n. 22, parte II, serie A). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12346/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Becheri Rosetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Becheri Rosetta Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Pralboino (BS), Via Martina Zucchelli n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi , verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli minori;
il Sig. Parte_2 Pt_1
provvederà a trasferire la propria residenza in Pralboino (BS), Vicolo del Tram n. 19, nonché a restituire la copia delle chiavi di accesso alla casa familiare entro il 15 Giugno 2024; egli potrà accedere all'abitazione per prelevare quanto rimane dei propri effetti personali, previo congruo avviso alla moglie;
le parti si impegnano a collaborare per richiedere la variazione anagrafica delle utenze;
3. Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale acceso da entrambi i coniugi nel mese di Marzo 2006 presso la Banca Intesa San Paolo Spa, è stato estinto in data 04.09.2018 con il versamento da parte del Sig. della somma ricevuta in eredità dal padre pari ad €.52.000,00; i coniugi Parte_1 concordano che in caso di alienazione dell'immobile dovrà essere considerata la predetta somma nella divisione del ricavato;
4. Il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Fonteno (Bg), Via Cappellania Parte_1
n.5, casa di villeggiatura della famiglia;
i coniugi concordano che la Sig.ra unitamente ai Parte_2
figli potrà ivi recarsi per le vacanze estive o in altri periodi da concordare. Il Sig. si Parte_1
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nei periodi di permanenza della moglie con i figli.
5. I genitori, al fine di tutelare il benessere e la sensibilità dei figli minori, si impegnano a non far conoscere il loro eventuale nuovo partner prima che siano decorsi due anni dalla pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della loro separazione.
6. I figli minori nato a [...] in data [...], nata a Persona_1 Persona_2
Manerbio (Bs) in data 13/12/2009 e nata a [...] in data [...], verranno Persona_3
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione ed elezione della residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione dei minori ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali in particolare l'orientamento religioso considerato che la Sig.ra si è convertita Parte_2 alla religione musulmana da circa 1 anno, la scelta di istituti e l'indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia, dovranno essere previamente concordate tra le parti.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente anche se del caso con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé i figli, anche tutti i giorni secondo le più ampie modalità da concordare fra i coniugi purché con preavviso ed in conformità alle esigenze degli stessi e comunque un giorno di ogni settimana, da concordare, comprensivo della cena, alternando altresì i fine settimana dal Venerdì alla Domenica sera, nel fine settimana di competenza della madre un giorno infrasettimanale comprensivo della cena ed uno comprensivo del pernottamento;
entrambi i genitori trascorreranno con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al
6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
8. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena.
9. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori al fine di garantire agli stessi un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 Parte_2
seguenti coordinate [...] , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di €.1.300,00 importo dovuto per 12 mensilità, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli saranno economicamente indipendenti;
11. Il Sig. verserà alla moglie a titolo di contributo nel di lei mantenimento l'importo di Parte_1
€.300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT;
12. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod.civ.
13. I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra i benefici derivanti dalle detrazioni per i figli a carico rimarranno per Parte_2
l'intero in capo al padre.
14. I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50 ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV)farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
5 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)corsi di specializzazione;
III)gite scolastiche con pernottamento;
IV)corsi di recupero e lezioni private;
V)alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: -spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese sportive i genitori concordano che quelle tutte relative alla gestione del cavallo in mezza fida presso il Maneggio San Giorgio in
Verolanuova (BS) e alle relative attrezzature saranno a carico per l'intero del Sig. Nel caso di Pt_1
spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
15. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
16. L'autovettura Peugeot 5800 targata FJ735FA di proprietà del Sig. rimarrà in uso esclusivo Pt_1
alla Sig.ra fino a quando la stessa non sarà economicamente in grado di acquistare una Parte_2
nuova utilitaria e comunque entro e non oltre la fine del mese di Agosto 2024;
17. Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO (atto n. 22, parte II, serie A). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio