Articolo 211 del Codice civile
Articolo 210Articolo 212
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 211.

((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.)) ((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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