Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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Art. 211.
((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.)) ((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni))
((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.)) ((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni))
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- interruzione termini prescrizione·
- decadenza contrattuale·
- impugnativa licenziamento·
- decadenza vs prescrizione·
- reclamo retributivo·
- art. 2113 c.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- indennità di cassa·
- art. 2965 c.c.