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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2933/2024 R.G. lavoro vertente TRA
, , elettivamente domiciliato in Trecase alla via Parte_1 CodiceFiscale_1 Vesuvio n. 53 presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA LAURETTA ( , dalla quale è rapp.to e difeso, che indica, ai sensi dell' art. 2 CodiceFiscale_2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonché quale p.e.c. l'indirizzo studio. Email_1
=Appellante
E
Controparte_1
= Appellato n.c.
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato in data 12.11.2024 presso questa Corte Parte_1 proponeva appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro n.1342/2024 del 1.7.2024 con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa intesa ad accertare la non debenza dell'importo ritenuto indebitamente erogato € 6.422,27 sulla pensione ET n. CP_ 529250 , percepito per il periodo dall'1/7/2011 al 31/05/2012” , con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1500 ,00. Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto del valore della causa compresa nello scaglione tra € 5.201,00 ed 26.001,00
1 nonché della fase istruttoria espletata. Chiedeva pertanto all'adita Corte :Accertare che la liquidazione complessiva di euro 2.695,50 con applicazione valori medi e riduzione del 50% ovvero €2967,00 secondo i valori minimi,oltre spese forfettarie I.v.a. e c.p.a. posto che quella operata dal giudice di prime cure relativamente alle spese ed ai compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio di primo grado era immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) relativamente al valore della causa ed alle fasi espletate . CP_ Insaturato regolare contraddittorio, l non si costituiva . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127 ter c.p.c. Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 1500. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione fino ad euro 26.000,00 . E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
2 a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
3 -delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( Cassazione n. 14198/2022). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione (deposito memoria e note di trattazione). Di conseguenza detta fase va liquidata nelle spese di giudizio. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - appare corretto in relazione all'oggetto della causa, trattandosi di indebito di euro 6.422,27. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.197,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.197,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.197,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 965,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
4 Così deciso in Napoli, li 13.10.2025
Il Presidente est. rel. dr. Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2933/2024 R.G. lavoro vertente TRA
, , elettivamente domiciliato in Trecase alla via Parte_1 CodiceFiscale_1 Vesuvio n. 53 presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA LAURETTA ( , dalla quale è rapp.to e difeso, che indica, ai sensi dell' art. 2 CodiceFiscale_2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonché quale p.e.c. l'indirizzo studio. Email_1
=Appellante
E
Controparte_1
= Appellato n.c.
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato in data 12.11.2024 presso questa Corte Parte_1 proponeva appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro n.1342/2024 del 1.7.2024 con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa intesa ad accertare la non debenza dell'importo ritenuto indebitamente erogato € 6.422,27 sulla pensione ET n. CP_ 529250 , percepito per il periodo dall'1/7/2011 al 31/05/2012” , con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1500 ,00. Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto del valore della causa compresa nello scaglione tra € 5.201,00 ed 26.001,00
1 nonché della fase istruttoria espletata. Chiedeva pertanto all'adita Corte :Accertare che la liquidazione complessiva di euro 2.695,50 con applicazione valori medi e riduzione del 50% ovvero €2967,00 secondo i valori minimi,oltre spese forfettarie I.v.a. e c.p.a. posto che quella operata dal giudice di prime cure relativamente alle spese ed ai compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio di primo grado era immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) relativamente al valore della causa ed alle fasi espletate . CP_ Insaturato regolare contraddittorio, l non si costituiva . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127 ter c.p.c. Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 1500. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione fino ad euro 26.000,00 . E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
2 a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
3 -delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( Cassazione n. 14198/2022). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione (deposito memoria e note di trattazione). Di conseguenza detta fase va liquidata nelle spese di giudizio. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - appare corretto in relazione all'oggetto della causa, trattandosi di indebito di euro 6.422,27. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.697,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.197,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.197,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.697,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.197,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 965,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
4 Così deciso in Napoli, li 13.10.2025
Il Presidente est. rel. dr. Anna Carla Catalano
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