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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corvino;
ricorrente
E
(CF , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giulio Tarsitano;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 4.1.2021), chiedeva disporsi CP_2
l'affidamento esclusivo della figlia minore in proprio favore, in ragione delle allegate condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, dava atto che nelle more del giudizio era intercorso il ricongiungimento delle parti ed era regolarmente ripresa la convivenza. All'udienza del 14.5.2025 dinanzi al Collegio, sentite le parti, le quali dichiaravano di essersi riconciliate, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato all'udienza del 14.5.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso la convivenza, il Collegio dichiarara cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni rassegnate a verbale dai rispettivi procuratori.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 18/06/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corvino;
ricorrente
E
(CF , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giulio Tarsitano;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 4.1.2021), chiedeva disporsi CP_2
l'affidamento esclusivo della figlia minore in proprio favore, in ragione delle allegate condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, dava atto che nelle more del giudizio era intercorso il ricongiungimento delle parti ed era regolarmente ripresa la convivenza. All'udienza del 14.5.2025 dinanzi al Collegio, sentite le parti, le quali dichiaravano di essersi riconciliate, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato all'udienza del 14.5.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso la convivenza, il Collegio dichiarara cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni rassegnate a verbale dai rispettivi procuratori.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 18/06/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza