Provvedimento: […] II. La pronuncia richiesta dalle parti rientra nello spettro applicativo dell'art. 277 c.c., a norma del quale il giudice, accertata la sussistenza del rapporto di filiazione, può dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce infatti gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. (ex plurimis Cass. civ. n. 7960/2017).
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