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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 989/2022 R.G., la cui chiamata all'udienza del
13.01.2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 20.12.2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino De Pace dal quale è
rappresentato e difeso in giudizio giusta procura in atti;
appellante
contro
i , C.F. in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di presso i cui uffici è altresì Controparte_2
domiciliata per legge;
appellata
pagina 1 di 7
Lette le note in sostituzione d'udienza depositate da entrambe le parti costituite,
Il Giudice
Visti gli artt. 127 ter e 420 c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 4.04.2022,
[...]
riassumeva il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, Parte_1
notificatagli in data 4 maggio 2016, con cui la di gli Controparte_1 Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.050,00, oltre 18,00 euro per spese di notifica, nonché comminato la sanzione accessoria dell'interdizione dalla emissione di assegni per 24 mesi.
L'infrazione contestata consisteva nell'avere emesso, in data 30 novembre 2011, un assegno per € 100,00 (cento/00), tratto su Banca Carime S.p.A. in violazione dell'art. 1 della legge 386/1990.
Il ricorrente in primo grado lamentava l'omessa notifica del provvedimento di interdizione dalla emissione di assegni – del quale avrebbe avuto conoscenza solo con la lettura dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, nonché la tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 bis, L. 386/1990.
La si costituiva nel giudizio di primo grado in Controparte_3
pagina 2 di 7 data 24 ottobre 2016, ovvero tre giorni prima della data fissata per la prima udienza, sostenendo che il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni era stato compiutamente notificato al ricorrente in data 22.09.2011 e producendo documentazione a sostegno della difesa.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 2001/2018 rigettava l'opposizione proposta dal motivando che “la costituendosi ha Pt_1 Controparte_3
dimostrato, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, di aver provveduto alle rispettive notifiche interrompendo i termini prescrizionali e rispettato i termini del procedimento amministrativo (c.fr. nota racc. a.r. del 28.03.2012 in atti)”.
Il gravame interposto dal , in forza delle disposizioni contenute nell'art. 113 Pt_1
c.p.c., comma 2 e nell'art. 339 c.p.c. veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con la sentenza n. 635/2020 del 25.06.2020.
Il medesimo proponeva ricorso in Cassazione, accolto con l'ordinanza n. Pt_1
922/2022 con cui la Corte Suprema di Cassazione cassava la decisione del Tribunale poiché “il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. 18 novembre 2021, n.
2729, pag. 2).
La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata rinviava per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
Con l'atto di riassunzione la parte ricorrente riproponeva i medesimi motivi di opposizione insistendo, in particolare, nella tesi della inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla nel giudizio di primo grado, in violazione del termine previsto CP_1 dall'art. 416 c.p.c. per le cause soggette al rito del lavoro e nel vizio di ultrapetizione della sentenza appellata, oltre che nell'erronea valutazione del documento trasmesso pagina 3 di 7 con la raccomandata a.r. del 28.03.2012.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 ottobre 2022 si costituiva nel presente giudizio la , contestando i motivi di Controparte_3
opposizione di parte ricorrente.
Con ordinanza assunta all'udienza del 18 marzo 2024 il Giudice formulava alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta di conciliazione: “rinuncia del ricorrente all'opposizione proposta con ricorso del 26 maggio 2016 e compensazione integrale delle spese di lite relative a tutti i gradi del procedimento”; la proposta non accettata dalla . CP_1
Con le note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni.
Motivi della decisione
1. È infondato il motivo di gravame col quale l'originario opponente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni documentali per il mancato rispetto, da parte della nel costituirsi in giudizio, del termine di cui all'art. 416 c.p.c. CP_1
Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio per cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della
documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza a carico della p.A.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 2018; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
16853 del 09/08/2016 - Rv. 640996 - 01).
I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata pagina 4 di 7 senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è
preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. Sez. 2, n.
32226 del 2022; Cass. Sez. 2, n. 9545 del 2018; confermano Cass. Sez. 6-2, n. 16853 del 2016).
2. È fondamentale, a questo punto, specificare che, da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione ha ricondotto anche la comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis,
L. 386/90 nell'ambito degli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione (v. sentenza n. 6431/2023), configurandosi rispetto all'illecito contestato un accertamento a formazione progressiva che si articolare su tre distinti profili, riguardanti: 1) il mancato pagamento del primo assegno per difetto di provvista;
2) la spedizione e ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990); 3) il mancato pagamento del secondo assegno per difetto di autorizzazione.
L'accertamento dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca rappresenta l'imprescindibile verifica prodromica all'accertamento dell'infrazione contestata (art. 1
L. 386/1990) e, conseguentemente, la documentazione relativa a detta comunicazione viene a rientrare nel complesso della documentazione prodromica alla contestazione e, quindi, essendo strettamente connessa all'atto impugnato, come tale è riconducibile al regime di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011.
Orbene, il preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni, datato
16.09.2011, risulta comunicato in data 22.09.2011 alla di cui Controparte_4 [...]
era legale rappresentante (v. allegati prodotti dalla parte appellata tra cui Parte_1
informativa ex art. 8 bis della legge n. 386/1990 e preavviso di revoca ad emettere assegni ex art. 9 bis legge n. 386/1990).
3. È, altresì, documentato che la violazione sanzionata all'art. 1 della L. n.
386/1990 – per avere emesso l'assegno bancario n. 03067 – 16300 – 5029272487 – è
stata contestata al traente con la comunicazione (datata Parte_1
pagina 5 di 7 12.03.2012), spedita in data 14.03.2012 (e ricevuta dallo stesso in data 28.03.2012), a seguito della ricezione, da parte della , del rapporto informativo datato CP_1
27.12.2011.
Risulta, pertanto, rispettato dal notificante il termine di decadenza, per la contestazione della violazione, previsto dall'art. 8 bis della l. n. 386 del 1990 (che rimanda alla disciplina della legge n. 689 del 1981): “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se
l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni …”.
Per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado, la cui scarna motivazione è stata integrata, deve essere confermata.
4. Le spese di lite relative alle impugnazioni proposte si compensano integralmente al fine di tenere conto, per un verso dell'esito del giudizio di cassazione e, per altro verso, della novità del principio giurisprudenziale in ordine alla natura del preavviso di revoca (di cui alla pronuncia n. 6431/2023 della Corte di Cassazione).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in riassunzione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_2
2001/2018 del 24.09.2018;
b) compensa integralmente le spese relative al presente giudizio, nonché quelle pagina 6 di 7 relative alle precedenti impugnazioni.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante (in riassunzione), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 989/2022 R.G., la cui chiamata all'udienza del
13.01.2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 20.12.2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino De Pace dal quale è
rappresentato e difeso in giudizio giusta procura in atti;
appellante
contro
i , C.F. in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di presso i cui uffici è altresì Controparte_2
domiciliata per legge;
appellata
pagina 1 di 7
Lette le note in sostituzione d'udienza depositate da entrambe le parti costituite,
Il Giudice
Visti gli artt. 127 ter e 420 c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 4.04.2022,
[...]
riassumeva il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, Parte_1
notificatagli in data 4 maggio 2016, con cui la di gli Controparte_1 Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.050,00, oltre 18,00 euro per spese di notifica, nonché comminato la sanzione accessoria dell'interdizione dalla emissione di assegni per 24 mesi.
L'infrazione contestata consisteva nell'avere emesso, in data 30 novembre 2011, un assegno per € 100,00 (cento/00), tratto su Banca Carime S.p.A. in violazione dell'art. 1 della legge 386/1990.
Il ricorrente in primo grado lamentava l'omessa notifica del provvedimento di interdizione dalla emissione di assegni – del quale avrebbe avuto conoscenza solo con la lettura dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, nonché la tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 bis, L. 386/1990.
La si costituiva nel giudizio di primo grado in Controparte_3
pagina 2 di 7 data 24 ottobre 2016, ovvero tre giorni prima della data fissata per la prima udienza, sostenendo che il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni era stato compiutamente notificato al ricorrente in data 22.09.2011 e producendo documentazione a sostegno della difesa.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 2001/2018 rigettava l'opposizione proposta dal motivando che “la costituendosi ha Pt_1 Controparte_3
dimostrato, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, di aver provveduto alle rispettive notifiche interrompendo i termini prescrizionali e rispettato i termini del procedimento amministrativo (c.fr. nota racc. a.r. del 28.03.2012 in atti)”.
Il gravame interposto dal , in forza delle disposizioni contenute nell'art. 113 Pt_1
c.p.c., comma 2 e nell'art. 339 c.p.c. veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con la sentenza n. 635/2020 del 25.06.2020.
Il medesimo proponeva ricorso in Cassazione, accolto con l'ordinanza n. Pt_1
922/2022 con cui la Corte Suprema di Cassazione cassava la decisione del Tribunale poiché “il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. 18 novembre 2021, n.
2729, pag. 2).
La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata rinviava per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
Con l'atto di riassunzione la parte ricorrente riproponeva i medesimi motivi di opposizione insistendo, in particolare, nella tesi della inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla nel giudizio di primo grado, in violazione del termine previsto CP_1 dall'art. 416 c.p.c. per le cause soggette al rito del lavoro e nel vizio di ultrapetizione della sentenza appellata, oltre che nell'erronea valutazione del documento trasmesso pagina 3 di 7 con la raccomandata a.r. del 28.03.2012.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 ottobre 2022 si costituiva nel presente giudizio la , contestando i motivi di Controparte_3
opposizione di parte ricorrente.
Con ordinanza assunta all'udienza del 18 marzo 2024 il Giudice formulava alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta di conciliazione: “rinuncia del ricorrente all'opposizione proposta con ricorso del 26 maggio 2016 e compensazione integrale delle spese di lite relative a tutti i gradi del procedimento”; la proposta non accettata dalla . CP_1
Con le note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni.
Motivi della decisione
1. È infondato il motivo di gravame col quale l'originario opponente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni documentali per il mancato rispetto, da parte della nel costituirsi in giudizio, del termine di cui all'art. 416 c.p.c. CP_1
Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio per cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della
documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza a carico della p.A.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25671 del 2018; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 - Rv. 648048 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
16853 del 09/08/2016 - Rv. 640996 - 01).
I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata pagina 4 di 7 senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è
preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. Sez. 2, n.
32226 del 2022; Cass. Sez. 2, n. 9545 del 2018; confermano Cass. Sez. 6-2, n. 16853 del 2016).
2. È fondamentale, a questo punto, specificare che, da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione ha ricondotto anche la comunicazione del preavviso di revoca ex art.
9-bis,
L. 386/90 nell'ambito degli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione (v. sentenza n. 6431/2023), configurandosi rispetto all'illecito contestato un accertamento a formazione progressiva che si articolare su tre distinti profili, riguardanti: 1) il mancato pagamento del primo assegno per difetto di provvista;
2) la spedizione e ricezione del preavviso di revoca ex art.
9-bis, L. 386/1990); 3) il mancato pagamento del secondo assegno per difetto di autorizzazione.
L'accertamento dell'avvenuta comunicazione del preavviso di revoca rappresenta l'imprescindibile verifica prodromica all'accertamento dell'infrazione contestata (art. 1
L. 386/1990) e, conseguentemente, la documentazione relativa a detta comunicazione viene a rientrare nel complesso della documentazione prodromica alla contestazione e, quindi, essendo strettamente connessa all'atto impugnato, come tale è riconducibile al regime di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011.
Orbene, il preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni, datato
16.09.2011, risulta comunicato in data 22.09.2011 alla di cui Controparte_4 [...]
era legale rappresentante (v. allegati prodotti dalla parte appellata tra cui Parte_1
informativa ex art. 8 bis della legge n. 386/1990 e preavviso di revoca ad emettere assegni ex art. 9 bis legge n. 386/1990).
3. È, altresì, documentato che la violazione sanzionata all'art. 1 della L. n.
386/1990 – per avere emesso l'assegno bancario n. 03067 – 16300 – 5029272487 – è
stata contestata al traente con la comunicazione (datata Parte_1
pagina 5 di 7 12.03.2012), spedita in data 14.03.2012 (e ricevuta dallo stesso in data 28.03.2012), a seguito della ricezione, da parte della , del rapporto informativo datato CP_1
27.12.2011.
Risulta, pertanto, rispettato dal notificante il termine di decadenza, per la contestazione della violazione, previsto dall'art. 8 bis della l. n. 386 del 1990 (che rimanda alla disciplina della legge n. 689 del 1981): “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se
l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni …”.
Per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado, la cui scarna motivazione è stata integrata, deve essere confermata.
4. Le spese di lite relative alle impugnazioni proposte si compensano integralmente al fine di tenere conto, per un verso dell'esito del giudizio di cassazione e, per altro verso, della novità del principio giurisprudenziale in ordine alla natura del preavviso di revoca (di cui alla pronuncia n. 6431/2023 della Corte di Cassazione).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in riassunzione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_2
2001/2018 del 24.09.2018;
b) compensa integralmente le spese relative al presente giudizio, nonché quelle pagina 6 di 7 relative alle precedenti impugnazioni.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante (in riassunzione), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 13 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 7 di 7