Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1991
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 1. (( (Emissione di assegno senza autorizzazione). )) (( 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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