Sentenza 18 luglio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00956/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2014, proposto dalla Olivieri Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Margherita Zezza, Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;
per la declaratoria della illegittimità del silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sull’istanza di approvazione di uno studio di iniziativa privata di sistemazione urbanistica ed edilizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 28 giugno 2014 con la quale il Comune di Lucera deduce, producendone copia, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto e Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato ad istanza della ricorrente, ne soddisfi integralmente l’interesse, indipendentemente dall’esito di accoglimento o di diniego, poiché si verte in materia di attività discrezionale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di causa.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO