TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5748/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento (L.18/1980) “e vertente
T R A
( e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti in Controne (SA), alla P.zza San Donato 5, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore figlia ( ), tutti elettivamente Persona_1 C.F._3 domiciliati in Salerno alla Via G. Palermo 11, presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Ferrara che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024 e premesso: che Parte_1 Parte_2 avevano promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento dello stato invalidante della loro figlia minore per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento Persona_1
(L.18/1980); che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare Persona_2
la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, i ricorrenti esprimevano il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso adivano il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che lo stato patologico della loro figlia era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (L.18/1980) sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedevano infine di condannare l' , in persona del Presidente CP_1
p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza il giudice, dopo aver ritenuto sussistente la necessità di rinnovare le operazioni peritali, nominando c.t.u. il dott. , decideva la causa come da sentenza con motivazione Persona_3
contestuale.
***********************
La domanda proposta dai ricorrenti merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella relazione peritale espletata in sede di rinnovo nel corso del presente giudizio.
Tale consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali. Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: la minore , di anni 12, è affetta Persona_1 da: “Emiparesi destra, disabilità intellettiva lieve ed epilessia da cerebropatia perinatale”.
Aggiungeva che la stessa, in base allo studio degli atti, delle indagini cliniche da lui espletate e dall'esame della documentazione esibita, presentava i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con retrodatazione a ottobre 2024 e revisione a giugno
20ì27. Giungeva a tale conclusione soprattutto grazie ai dati evinti dalla recente documentazione sanitaria esaminata oltre che al riscontro diretto all'esame clinico.
Tale documentazione (certificato psichiatrico del 28/05/24 e visita neuropsichiatrica infantile del
25/10/24), non esaminata dal dott. ben descriveva le problematiche della minore nello Per_2
svolgimento delle attività di vita quotidiane quali la vestizione, la pulizia e l'igiene personale. A tali necessità, occorreva aggiungere anche la ridotta compliance terapeutica, con conseguente necessità di assistenza e supervisione continua per la gestione della terapia antiepilettica, che la minore assumeva quotidianamente. La data di decorrenza del beneficio era poi da individuarsi nell' ottobre
2024, in coincidenza con la visita specialistica presso IRCCS “Besta” che documentava in maniera inequivocabile la compromissione delle autonomie funzionali della minore. Sottolineava però la necessità di un monitoraggio evolutivo del quadro clinico, trattandosi di soggetto in età evolutiva, programmando una visita di revisione a giugno 2027.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora. Tenuto conto della decorrenza fissata, rispetto alla domanda amministrativa proposta nel febbraio
2023, è d'uopo compensare integralmente e tra le parti le spese del giudizio, mentre le spese di CP_ consulenza restano a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2
CP_ esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nei confronti dell' così provvede: Persona_1
1) Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiara che è invalida con Persona_1 impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua a decorrere da ottobre 2024, con necessità di revisione a giugno 2027;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a definitivo carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato decreto. CP_1
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio