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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 725.2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Ordinaria Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Ordinaria Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 725 R.G. dell'anno 2015
tra
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fariello (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Palazzo e C.F._1
Aniello Granozio in Sapri (Sa), alla Via Cagliari n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco CP_1 C.F._2
Vallone (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (Sa), alla C.F._3
Via Umberto I, n. 21, giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratto di somministrazione (comparsa di riassunzione)
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 e art. 669 ter c.p.c., notificato il 9 luglio 2013, l'allora ricorrente CP_1 chiedeva che il Tribunale di Sala Consilina emettesse in via cautelare “i provvedimenti necessari e sufficienti affinché la società provvedesse immediatamente a riattivare la fornitura di gas metano di Parte_1 cui al contratto stipulato in data 01.11.2011 determinando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla nominata società nella misura ritenuta di giustizia”. La sig.ra ottenne, inaudita CP_1 altera parte, la temporanea riattivazione del servizio con decreto del Giudice designato, dell'allora sezione distaccata di Sapri del Tribunale di Sala Consilina (oggi Tribunale di Lagonegro, a seguito di soppressione del Tribunale di Sala Consilina), che fissava l'udienza per la revoca o la conferma del provvedimento, successivamente rinviata alla data del 7 marzo 2014 nel tentativo delle parti di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
Fallito il tentativo di bonario componimento e trattenuto il fascicolo per la decisione del procedimento cautelare, il Giudice designato del nuovo Tribunale di Lagonegro così statuì: “revoca il decreto reso inaudita altera parte;
rigetta il ricorso;
compensa le spese nella misura della metà condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della restante metà che liquida in euro 400,00 per compenso, oltre Iva e CAP come per legge”.
Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., notificato in data 6.06.2014, la sig.ra adiva il CP_1
Tribunale di Lagonegro al fine di vedere riformata l'ordinanza di prime cure. Discussa la causa, il
Collegio del Tribunale adito con ordinanza statuiva che “Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da contro in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
a) Revoca l'ordinanza resa in data 26.3.2014 dal Tribunale di Lagonegro, dott. Bloise, in composizione monocratica;
b) Ordina a in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere Parte_1 all'immediata riattivazione della fornitura di gas metano di cui al contratto del 01.11.2011 intercorso con
a servizio dell'appartamento sito in Sapri alla Via Kennedy n. 192.B; CP_1
c) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite che si liquidano per la prima fase in complessivi euro 870 così suddivisi: euro 70 per esborsi, euro
800 per compenso professionale e per la presente fase di giudizio in complessivi euro 970,00 così suddivisi:
pagina 2 di 11 euro 170,00 per esborsi, euro 800,00 per compenso professionale oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli indicati compensi professionali (cfr. art. 2 D.M. 55.2014) oltre IVA CPA, se dovute, come per legge”.
Ritendo tale ordinanza lesiva dei propri diritti, (allora instaurava la fase del CP_2 Parte_1 merito, ai sensi dell'art. 669 octies, comma 2, c.p.c., anche per richiedere i costi di attivazione mai corrisposti dalla così con “Atto di citazione in seguito a provvedimento di accoglimento di CP_1 istanza cautelare ex art. 669 octies, comma 2 c.p.c.” notificato in data 22.12.2014, la CP_2 citava in giudizio la sig.ra per l'udienza del 27.03.2015 innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Sapri.
Alla prima udienza di comparizione, la convenuta sig.ra costituitasi in giudizio chiedeva al CP_1
Giudice di Pace, tra l'altro, di dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Lagonegro. Discusse le eccezioni preliminari, il Giudice di Pace di Sapri, con accordo di tutte le parti, dichiarava la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Lagonegro, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.
Con atto di citazione in riassunzione del 14.05.2015 la Società del Gas ha convenuto la sig.ra CP_1 per l'udienza del 20.10.2015 esponendo che tutti i pagamenti della sig.ra per il consumo del CP_1 gas nell'anno 2013 erano avvenuti con grave ritardo e, invero, già in data 05.02.2013 la società di distribuzione del gas, su richiesta di del 23.01.2013, sospendeva una prima volta la Parte_1 fornitura. Successivamente nel febbraio del 2013, in considerazione del ritardo nel pagamento di ulteriori fatture, la disponeva, definitivamente, la risoluzione del contratto di Parte_1 somministrazione richiedendo in data 15.05.2013 alla società distributrice la rimozione del misuratore. Nonostante i reiterati inadempimenti, la si rendeva immediatamente Parte_1 disponibile a riattivare l'erogazione del servizio interrotto a condizione che venissero pagati gli importi insoluti, venisse presentata la documentazione catastale ed i relativi certificati di idoneità abitativa ed, infine, venissero sopportate le spese per il riallaccio del servizio, queste ultime ritenute
“inaccettabili” dalla in quanto la stessa sosteneva di avere ottemperato al pagamento di tutto CP_1 quanto dal lei dovuto.
La società attrice, contestava, inoltre, gli assunti dell'Ordinanza Collegiale ritenendola errata anche perché non aveva tenuto in considerazione che sin dalla fattura in scadenza nell'ottobre Parte_1
2012 aveva dovuto ripetere mensilmente l'iter per la messa in mora dalla giungendo a CP_1 sospendere l'erogazione del gas nel febbraio 2013. In relazione alle spese per la riattivazione del pagina 3 di 11 servizio, lamentava, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, ossia che la avesse avuto contezza dell'importo dei costi di riattivazione solo una volta attivata la CP_1 procedura cautelare, tali importi erano, invece, facilmente conoscibili ai sensi dell'art.
3.2 dell'all. 2 della Delibera dell'Authority Gas che impone ad ogni operatore di settore di rendere pubblico il prezzo di ogni prestazione erogata dalla propria società.
Circa l'eccezione di tardiva spedizione delle fatture di pagamento, ne evidenziava la pretestuosità essendo stata mossa tale contestazione solo dopo che la società è receduta dal contratto Parte_1 di somministrazione.
Per tutte queste ragioni, la chiedeva di: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_1 del comportamento della sig.ra i cui inadempimenti dall'ottobre del 2012 al giugno 2013 hanno CP_1 determinato la sospensione, prima, e l'interruzione, dopo, della fornitura del gas per uso domestico di cui al contratto n.
1142179; Condannare la sig.ra al pagamento dei costi di riattivazione del servizio e alle restituzione delle CP_1 spese illegittimamente sostenute per la fase cautelare. Con vittoria di spese e giudizio e quant'altro disporsi, nonché diritti, onorari di causa e rimborso spese forfetario e con le declaratorie del caso inerenti e consequenziali”.
In via istruttoria, dichiarava di volersi avvalere dell'interrogatorio formale della nonché di CP_1 prova testimoniale. Produceva documentazione già depositata nel procedimento cautelare e nella fase del reclamo (contratto di fornitura del gas, fatture, lettere di messa in mora), facendo salva ogni ulteriore richiesta istruttoria.
Con atto del 19.10.2015 si costituiva in giudizio la sig.ra al fine di impugnare e CP_1 contestare l'avversa comparsa di riassunzione chiedendone il rigetto ed eccependo innanzitutto, in rito, l'improcedibilità e.o inammissibilità della domanda proposta per difetto di una valida procura a conferire il mandato difensivo di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, lamentava che le contestazioni mosse da controparte non trovavano riscontro nella documentazione offerta. Evidenziava, innanzitutto, che il ritardo nel pagamento delle fatture, inviate a mezzo di posta ordinaria, relative ai consumi era da imputare a dei disguidi del servizio di recapito postale affidato ad un operatore privato. Esponeva, altresì, che in data 12.03.2013 la società attrice recapitava a mezzo raccomandata il formale sollecito di pagamento del 01.03.2013 della sola somma di euro 257,63, non risultando altre fatture insolute e minacciando, al contempo, la rimozione del misuratore qualora il pagamento non fosse intervenuto nel termine di 15 gg;
effettuato il pagamento nel termine intimato, nonostante la fattura di riferimento non le fosse mai stata recapitata, continuava pagina 4 di 11 regolarmente ad usufruire della fornitura di metano sino al 20.05.2013, allorquando accertava l'illegittima rimozione del misuratore e quindi l'interruzione del servizio che contestava immediatamente. Lamentava, quindi l'illegittimità e l'arbitrarietà posta in essere dalla società attrice che non poteva pretendere i costi per la riattivazione del servizio in quanto illegittimamente interrotto tanto da costringerla ad adire, in via di urgenza, il Giudice competente, in data 04.07.2013, che accoglieva l'istanza con decreto, reso inaudita altera parte, a seguito del quale la fornitura di metano veniva ripristinata, che, però, non veniva convalidato dal provvedimento reso all'esito dell'udienza fissata ex art. 669 sexies c.p.c., che, reclamato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., veniva integralmente riformato con ordinanza collegiale. Evidenziava, ancora una volta, l'assoluta illegittimità del comportamento tenuto dalla società attrice alla luce della lettura del sollecito datato
01.03.2013 atteso che, nonostante avesse corrisposto nel termine concesso l'importo reclamato, pur non disponendo della relativa fattura, la società procedeva ugualmente in data 20.05.2013 alla rimozione del contatore che, invece, avrebbe potuto eseguire solo se tale importo non fosse stato versato nel termine indicato ritenendo, altresì, risolto il contratto di fornitura. Sulla scorta di tanto, riteneva non dovuti i costi di riattivazione, in ragione del documentato ed accertato disservizio provocato esclusivamente da un arbitrario operato della società attrice. Esponeva, infine, che in virtù dell'immediata concessione del provvedimento urgente e della successiva esecuzione, intendeva rinunziare al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della vicenda de qua. Tanto premesso, concludeva chiedendo: In rito: “in accoglimento della preliminare eccezione, sollevata al punto n.1 della narrativa che precede , superflue ai fini della decisione, o comunque di quanto dedotto dal punto n.3 al punto n.
5.1 della medesima narrativa e documentalmente provato, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Condannare, in ogni caso, la società attrice all'integrale pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche della fase svoltasi dinanzi al Giudice di Pace in ragione del rinvio al definitivo dallo stesso operato con l'ordinanza in data 02.04.2015, non sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (come novellato dalla L. n. 162.2014) per disporne una compensazione seppure parziale”. In via istruttoria dichiarava di volersi avvalere di prova testimoniale producendo documenti (copia ordinanza resa dal GdP di Sapri, comparsa in riassunzione, fascicolo di parte del giudizio dinanzi al
GdP contenente atti e documenti elencati nel relativo indice).
Il precedente giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9.03.2016, in cui si riservava per l'ammissione sulle risultanze istruttorie. A
pagina 5 di 11 scioglimento della riserva assunta, in data 13.04.2016, il Giudice così provvedeva: “…esaminati gli atti relativi al giudizio n. 725.2015; considerata l'inammissibilità della prova orale articolata da ambo le parti in quanto vertente su circostanze del tutto irrilevanti, superflue ai fini della decisione, o comunque da provarsi documentalmente;
ritenuto che
allo stato non sussistono gli estremi per l'adozione di alcun provvedimento finalizzato all'eventuale riunione del presente giudizio con altro pendente dinanzi a questo ufficio;
ritenuta la causa matura per essere decisa, rigetta integralmente le istanze istruttorie rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2017”.
Alla successiva udienza del 13.11.2017, le parti rassegnavano le proprie conclusioni. La causa veniva rinviata per gli stessi incombenti prima all'udienza del 25.06.2018, infine, all'udienza del 24.06.2019 quando è stata trattenuta una prima volta per la sua decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal precedente g.i.
Con memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del 14.10.2019, la convenuta evidenziava al CP_1
Giudicante che l'originaria società era stata acquistata dalla società Parte_1
2I Reti Gas S.p.A. come dichiarato dal difensore.
Con ordinanza del 28.2.22 il precedente g.i., a scioglimento di riservata assunta il 13.4.2016, rimetteva la causa sul ruolo e subentrato lo scrivente in pari data il 28.2.22 lo stesso riserva la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.pc. per rinuncia agli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in primis, per chiarezza analizzare la documentazione in atti e le circostanze dedotte, alla luce delle contestazioni delle parti e dei fatti contestati, trattasi, giova chiarirlo preliminarmente, in larga parte di fatture/bollettini di pagamento la cui prova della ricezione è fornita unicamente dai c.d.
“report” di tracciamento della consegna e la cui data di consegna risulta contestata dalla convenuta.
Nello specifico trattasi di:
fattura N. FE12361001340344 del 20.07.2012 di € 46,55 (All. 5° attrice);
fattura N. FE12361001742636 del 21.09.2012 di € 385,99 (All. 6° attrice), con scadenza
16.10.2012, consegnata il 02.10.2012, come certificato dal documento prodotto quale All. 6B attrice;
successivamente poi per questa fattura il 06.11.2012 (con lettera semplice, consegnata il 12.11.2012, All.ti 8° e 8B attrice) e del 20.11.2012 (con lettera raccomandata n.
611422331187, consegnata per il tramite del servizio postale “Poste Italiane S.p.A.” in data
04.01.2013, come da All.ti 9A, 9B e 9C attrice), ha intimato il pagamento della Parte_1
pagina 6 di 11 fattura del settembre 2012 per la minor somma di euro 339,71, scomputando un eccesso di pagamento relativo alla fattura N. FE12361001340344 del 20.07.2012 per euro 46,28 rispetto alla somma di euro 385,99 (385,99-46,28=339,71); La stessa sarebbe poi stata pagata dalla sig.ra nella data del 30.01.2013 (cfr. “doc. 8” della produzione della convenuta nella CP_1 prima fase);
fattura N. FE12361002104527 del 21.11.2012 di € 65,40 (All. 7° attrice), scadente in data
17.12.2012, recapitata in data 27.11.2012, come certificato dal documento prodotto quale All.
7B attrice, e saldata con pagamento del 17.12.2012, da cui sarebbe emerso anche il mancato pagamento della precedente fattura di cui si discute il recapito;
in data 05.02.2013 la società di distribuzione del gas (l'allora Gas Natural Distribuzione
S.p.A.), su richiesta di del 23.01.2013, avrebbe sospeso una prima volta la Parte_1 fornitura, sospensione anche questa contestata tra le parti in quanto la convenuta avrebbe in realtà continuato a usufruirne, circostanza comunque anche questa, per quanto si dirà a breve, sostanzialmente irrilevante ai fini del giudizio;
fattura N. FE13361000149568 del 21.01.2013 di € 257,63 (All. 11° attrice), con scadenza il
15.02.2013 consegnata per l'attore il 26.01.2013 (All. 11B attrice), spedita mezzo di lettera raccomandata semplice n. 61142245073-9 dell'1.03.2013 con cui la società, premettendo l'avvenuta sospensione della fornitura in data 05.02.2013 ed indicando l'importo insoluto, ha intimato il pagamento;
anche questa sarebbe stata ricevuta, seconda la convenuta, in realtà solo in data 12.3.2013 e quindi saldata entro il termine di gg 15 dalla ricezione in data
25.0372013;
fattura N. FE13361000536959 del 21.03.2013 dell'importo di € 410,42 (All. 12A) oltre interessi mora e spese di recupero (per totali euro 489,50), con scadenza il 15.04.2013, recapitata, secondo l'attrice, in data 29.03.2013 (All. 12B attrice) e per la convenuta in data
3.6.13, e poi saldata, in modo incontestato tra le parti, in data 21.6.2013 (come risulta dai
"Doc. 20 e 20bis" della produzione di prime cure successivamente, dunque, al distacco CP_1 della fornitura del gas, avvenuta il 20.05.2013 ;
Alla luce del ritardato pagamento di euro 339,71 (all 9Ass.), secondo le deduzioni attoree, veniva quindi ritenuto risolto il contratto di somministrazione, richiedendosi in data pagina 7 di 11 15.05.2013 (All. 13) alla società distributrice la rimozione del misuratore, la quale vi provvedeva in data 20.05.2013.
L'odierno giudizio viene quindi instaurato dalla società attrice, sostanzialmente, per far accertare la correttezza del proprio comportamento in sede di richiesta di disattivazione della fornitura disposta dall'allora società con relativa rimozione del misuratore n. Controparte_3
62087573, avvenuta in data 20.05.2013, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio del
Tribunale in sede di reclamo cautelare, nonché per la condanna del pagamento delle spese di riattivazione, che nel giugno 2013 ammontavano ad € 47,00 (Euro quarantasette) oltre IVA, sostenute all'esito della fase cautelare e del presente giudizio, avendo per converso la convenuta rinunciato alla domanda di risarcimento già in sede di comparsa di costituzione.
In particolare, l'attrice, dando atto del corretto richiamo (cfr sub. n. III, pag. 13 comparsa conclusionale) della normativa da parte del Collegio, ossia la delibera ARG gas 99.11, allegato A, dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e per il Gas, “Authority Gas”, All. 24, che in base al comb. disp. degli artt. 4 e 5 prevede che l'esercente prima di effettuare la richiesta costituisca in mora il cliente mediante raccomandata indicando il termine ultimo per il pagamento e quello in cui trasmetterà la richiesta di disattivazione e le modalità con cui il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento, lamenta che il Collegio ha poi ritenuto di individuare nella sola raccomandata (doc 8 dell'allora fasc reclamante, oggi convenuta) di intimazione del pagamento di euro 257,63 entro giorni
15 , quale intimazione idonea allo scopo.
L'odierno attore lamenta poi sostanzialmente che il collegio abbia ritenuto erroneamente che la sig.ra
“ha provato (doc. 9 dell'allora fasc reclamante) di aver tempestivamente effettuato il CP_1 pagamento dell'indicata somma richiesta” da (così testualmente a pag. 5, terz'ultimo Parte_1 capoverso dell'Ordinanza Collegiale, richiamata a pag. 13 in comparsa conclusionale ), mentre sarebbe pacifico in ragione della documentazione in atti che la sig.ra avrebbe saldato la CP_1 propria esposizione debitoria di € 410,42 (euro quattrocentodieci.42), da essa dovuto sin dal 14 aprile precedente per la somministrazione del gas, soltanto nella data del 21.06.2013, come dimostrato dalla stessa documentazione della convenuta (“doc. 20bis”)”.
Invero, sgombrando il campo dalla documentazione che non interessa, unico dato fattuale che va realmente analizzato alla luce del petitum processuale, è quello relativo all'iter per il distacco per valutarne la legittimità, ossia i solleciti di euro 339,71 (all 9° ss. attrice) relativo alla fattura pagina 8 di 11 FE12361001742636 e quello per la fattura N. FE13361000149568 del 21.01.2013 di € 257,63 (All.
11° attrice), il sollecito essendo un presupposto richiesto dalla normativa richiamata, per poter poi procedere al distacco;
i suddetti sono gli unici solleciti contenenti una reale preavviso di distacco, cosi come richiesto dalla normativa in esame e previsto dalle stesse comunicazioni di cui alle fatture in atti
(“DISTACCO per morosità”: “il Cliente sarà preavvisato con anticipo di giorni 7”). Tuttavia la documentazione depositata dall'attrice non consente di risalire alla data di effettiva consegna per valutare il ritardo nel pagamento e la sua gravità.
Nella specie la convenuta ha contestato quanto al primo sollecito la riferibilità del “report” alla suddetta lettera, risultando solo un generico numero di spedizione, privo di numeri o codici identificativi o codice a barre, che tengono luogo del precedente timbro postale, come risultante invece in altre lettere raccomandate (doc n. 8 parte convenuta) in cui lo stesso è invece presente, e per il secondo precisando che la ricezione era avvenuta solo alla data del 12.3.2013, avendo quindi effettuato il pagamento il 25.3.23, nel termine intimatole ricadente nella diversa data del 27.3.2012.
Giova rimarcare che in assenza di “timbro”, oggi sostituito dalla stampigliatura del codice a barre, e di ricevuta di spedizione, come contestato da parte conventa, ed in presenza di soli report privi di ulteriori codici identificativi, come quelli depositati da parte attrice, non è nel caso in esame possibile accertare la data di spedizione e quella di consegna, ricadendo sull'attrice il relativo onere della prova della corretta integrazione dell'iter di distacco, quale fatto costitutivo;
non dandosi luogo ad inversione dell'onere della prova in capo al ricevente della diversa data di ricezione, fatto che non rientra nella presunzione di consegna ex art 1335 c.c., in assenza della suddetta necessaria produzione in giudizio e in presenza di contestazione (Cfr. Cass., Sez. III Civile, sentenza del 24.07.2007, n.
16327 e, da ultimo, Cass. , sez. V, ord. del 27.10.22 n. 31845 ).
Né a tale prova documentale poteva sopperire la sola richiesta di prova orale, correttamente dichiarata inammissibile.
Peraltro, e pur volendo prescindere da tale assorbente motivo, il presupposto logico, prim'ancora che giuridico, della interruzione della somministrazione sulla base di quanto disposto dal Testo Integrato
Morosità Gas (TIMG; Allegato A alla deliberazione ARG.gas 99.11 e succ. mod.) è che sia effettivamente riscontrabile un grave inadempimento, imputabile al debitore, e che dunque ricorrano nel caso concreto gli estremi della prospettata risoluzione del contratto (così, da ultimo, Corte
pagina 9 di 11 appello Roma sez. III, 25.09.2023, n.6028) , gravità che è da escludersi nel caso in esame per sporadici e brevi ritardi.
Assenza di gravità e di ritardo imputabile alla debitrice che vanno poi valutati anche alla luce e unitamente all'argomento di prova ex art. 116 c.p.c. derivante dal comportamento della convenuta sia stragiudizialmente, ossia all'incontestato saldo da parte della convenuta del dovuto all'attrice, che giudizialmente, rinunciando alla domanda di risarcimento.
Va infine rilevata l'inammissibilità, eccepita anche dalla convenuta in sede di memoria di replica del
17/2/25, in quando sollevata soltanto in sede di comparsa conclusionale, avente solo funzione illustrativa di domande ed eccezioni già sollevate, ossia la nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'azione relativa alla dedotta inottemperanza da parte della all'ordine di riassunzione di cui CP_1 all'ordinanza resa dal Giudice di Pace ed a quella di riunione al procedimento contenente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del complessivo giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, avuto riguardo al valore assolutamente esiguo della controversia.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta opposta in sede di memoria di replica non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004;
21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016;
Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015,
n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del
2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Ordinaria Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma l'ordinanza collegiale del 13.10.2014;
pagina 10 di 11 - condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.200 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Ordinaria Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Ordinaria Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 725 R.G. dell'anno 2015
tra
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fariello (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Palazzo e C.F._1
Aniello Granozio in Sapri (Sa), alla Via Cagliari n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco CP_1 C.F._2
Vallone (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (Sa), alla C.F._3
Via Umberto I, n. 21, giusta procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratto di somministrazione (comparsa di riassunzione)
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 e art. 669 ter c.p.c., notificato il 9 luglio 2013, l'allora ricorrente CP_1 chiedeva che il Tribunale di Sala Consilina emettesse in via cautelare “i provvedimenti necessari e sufficienti affinché la società provvedesse immediatamente a riattivare la fornitura di gas metano di Parte_1 cui al contratto stipulato in data 01.11.2011 determinando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla nominata società nella misura ritenuta di giustizia”. La sig.ra ottenne, inaudita CP_1 altera parte, la temporanea riattivazione del servizio con decreto del Giudice designato, dell'allora sezione distaccata di Sapri del Tribunale di Sala Consilina (oggi Tribunale di Lagonegro, a seguito di soppressione del Tribunale di Sala Consilina), che fissava l'udienza per la revoca o la conferma del provvedimento, successivamente rinviata alla data del 7 marzo 2014 nel tentativo delle parti di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
Fallito il tentativo di bonario componimento e trattenuto il fascicolo per la decisione del procedimento cautelare, il Giudice designato del nuovo Tribunale di Lagonegro così statuì: “revoca il decreto reso inaudita altera parte;
rigetta il ricorso;
compensa le spese nella misura della metà condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della restante metà che liquida in euro 400,00 per compenso, oltre Iva e CAP come per legge”.
Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., notificato in data 6.06.2014, la sig.ra adiva il CP_1
Tribunale di Lagonegro al fine di vedere riformata l'ordinanza di prime cure. Discussa la causa, il
Collegio del Tribunale adito con ordinanza statuiva che “Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da contro in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
a) Revoca l'ordinanza resa in data 26.3.2014 dal Tribunale di Lagonegro, dott. Bloise, in composizione monocratica;
b) Ordina a in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere Parte_1 all'immediata riattivazione della fornitura di gas metano di cui al contratto del 01.11.2011 intercorso con
a servizio dell'appartamento sito in Sapri alla Via Kennedy n. 192.B; CP_1
c) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite che si liquidano per la prima fase in complessivi euro 870 così suddivisi: euro 70 per esborsi, euro
800 per compenso professionale e per la presente fase di giudizio in complessivi euro 970,00 così suddivisi:
pagina 2 di 11 euro 170,00 per esborsi, euro 800,00 per compenso professionale oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli indicati compensi professionali (cfr. art. 2 D.M. 55.2014) oltre IVA CPA, se dovute, come per legge”.
Ritendo tale ordinanza lesiva dei propri diritti, (allora instaurava la fase del CP_2 Parte_1 merito, ai sensi dell'art. 669 octies, comma 2, c.p.c., anche per richiedere i costi di attivazione mai corrisposti dalla così con “Atto di citazione in seguito a provvedimento di accoglimento di CP_1 istanza cautelare ex art. 669 octies, comma 2 c.p.c.” notificato in data 22.12.2014, la CP_2 citava in giudizio la sig.ra per l'udienza del 27.03.2015 innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Sapri.
Alla prima udienza di comparizione, la convenuta sig.ra costituitasi in giudizio chiedeva al CP_1
Giudice di Pace, tra l'altro, di dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Lagonegro. Discusse le eccezioni preliminari, il Giudice di Pace di Sapri, con accordo di tutte le parti, dichiarava la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Lagonegro, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.
Con atto di citazione in riassunzione del 14.05.2015 la Società del Gas ha convenuto la sig.ra CP_1 per l'udienza del 20.10.2015 esponendo che tutti i pagamenti della sig.ra per il consumo del CP_1 gas nell'anno 2013 erano avvenuti con grave ritardo e, invero, già in data 05.02.2013 la società di distribuzione del gas, su richiesta di del 23.01.2013, sospendeva una prima volta la Parte_1 fornitura. Successivamente nel febbraio del 2013, in considerazione del ritardo nel pagamento di ulteriori fatture, la disponeva, definitivamente, la risoluzione del contratto di Parte_1 somministrazione richiedendo in data 15.05.2013 alla società distributrice la rimozione del misuratore. Nonostante i reiterati inadempimenti, la si rendeva immediatamente Parte_1 disponibile a riattivare l'erogazione del servizio interrotto a condizione che venissero pagati gli importi insoluti, venisse presentata la documentazione catastale ed i relativi certificati di idoneità abitativa ed, infine, venissero sopportate le spese per il riallaccio del servizio, queste ultime ritenute
“inaccettabili” dalla in quanto la stessa sosteneva di avere ottemperato al pagamento di tutto CP_1 quanto dal lei dovuto.
La società attrice, contestava, inoltre, gli assunti dell'Ordinanza Collegiale ritenendola errata anche perché non aveva tenuto in considerazione che sin dalla fattura in scadenza nell'ottobre Parte_1
2012 aveva dovuto ripetere mensilmente l'iter per la messa in mora dalla giungendo a CP_1 sospendere l'erogazione del gas nel febbraio 2013. In relazione alle spese per la riattivazione del pagina 3 di 11 servizio, lamentava, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, ossia che la avesse avuto contezza dell'importo dei costi di riattivazione solo una volta attivata la CP_1 procedura cautelare, tali importi erano, invece, facilmente conoscibili ai sensi dell'art.
3.2 dell'all. 2 della Delibera dell'Authority Gas che impone ad ogni operatore di settore di rendere pubblico il prezzo di ogni prestazione erogata dalla propria società.
Circa l'eccezione di tardiva spedizione delle fatture di pagamento, ne evidenziava la pretestuosità essendo stata mossa tale contestazione solo dopo che la società è receduta dal contratto Parte_1 di somministrazione.
Per tutte queste ragioni, la chiedeva di: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_1 del comportamento della sig.ra i cui inadempimenti dall'ottobre del 2012 al giugno 2013 hanno CP_1 determinato la sospensione, prima, e l'interruzione, dopo, della fornitura del gas per uso domestico di cui al contratto n.
1142179; Condannare la sig.ra al pagamento dei costi di riattivazione del servizio e alle restituzione delle CP_1 spese illegittimamente sostenute per la fase cautelare. Con vittoria di spese e giudizio e quant'altro disporsi, nonché diritti, onorari di causa e rimborso spese forfetario e con le declaratorie del caso inerenti e consequenziali”.
In via istruttoria, dichiarava di volersi avvalere dell'interrogatorio formale della nonché di CP_1 prova testimoniale. Produceva documentazione già depositata nel procedimento cautelare e nella fase del reclamo (contratto di fornitura del gas, fatture, lettere di messa in mora), facendo salva ogni ulteriore richiesta istruttoria.
Con atto del 19.10.2015 si costituiva in giudizio la sig.ra al fine di impugnare e CP_1 contestare l'avversa comparsa di riassunzione chiedendone il rigetto ed eccependo innanzitutto, in rito, l'improcedibilità e.o inammissibilità della domanda proposta per difetto di una valida procura a conferire il mandato difensivo di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, lamentava che le contestazioni mosse da controparte non trovavano riscontro nella documentazione offerta. Evidenziava, innanzitutto, che il ritardo nel pagamento delle fatture, inviate a mezzo di posta ordinaria, relative ai consumi era da imputare a dei disguidi del servizio di recapito postale affidato ad un operatore privato. Esponeva, altresì, che in data 12.03.2013 la società attrice recapitava a mezzo raccomandata il formale sollecito di pagamento del 01.03.2013 della sola somma di euro 257,63, non risultando altre fatture insolute e minacciando, al contempo, la rimozione del misuratore qualora il pagamento non fosse intervenuto nel termine di 15 gg;
effettuato il pagamento nel termine intimato, nonostante la fattura di riferimento non le fosse mai stata recapitata, continuava pagina 4 di 11 regolarmente ad usufruire della fornitura di metano sino al 20.05.2013, allorquando accertava l'illegittima rimozione del misuratore e quindi l'interruzione del servizio che contestava immediatamente. Lamentava, quindi l'illegittimità e l'arbitrarietà posta in essere dalla società attrice che non poteva pretendere i costi per la riattivazione del servizio in quanto illegittimamente interrotto tanto da costringerla ad adire, in via di urgenza, il Giudice competente, in data 04.07.2013, che accoglieva l'istanza con decreto, reso inaudita altera parte, a seguito del quale la fornitura di metano veniva ripristinata, che, però, non veniva convalidato dal provvedimento reso all'esito dell'udienza fissata ex art. 669 sexies c.p.c., che, reclamato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., veniva integralmente riformato con ordinanza collegiale. Evidenziava, ancora una volta, l'assoluta illegittimità del comportamento tenuto dalla società attrice alla luce della lettura del sollecito datato
01.03.2013 atteso che, nonostante avesse corrisposto nel termine concesso l'importo reclamato, pur non disponendo della relativa fattura, la società procedeva ugualmente in data 20.05.2013 alla rimozione del contatore che, invece, avrebbe potuto eseguire solo se tale importo non fosse stato versato nel termine indicato ritenendo, altresì, risolto il contratto di fornitura. Sulla scorta di tanto, riteneva non dovuti i costi di riattivazione, in ragione del documentato ed accertato disservizio provocato esclusivamente da un arbitrario operato della società attrice. Esponeva, infine, che in virtù dell'immediata concessione del provvedimento urgente e della successiva esecuzione, intendeva rinunziare al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della vicenda de qua. Tanto premesso, concludeva chiedendo: In rito: “in accoglimento della preliminare eccezione, sollevata al punto n.1 della narrativa che precede , superflue ai fini della decisione, o comunque di quanto dedotto dal punto n.3 al punto n.
5.1 della medesima narrativa e documentalmente provato, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Condannare, in ogni caso, la società attrice all'integrale pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche della fase svoltasi dinanzi al Giudice di Pace in ragione del rinvio al definitivo dallo stesso operato con l'ordinanza in data 02.04.2015, non sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (come novellato dalla L. n. 162.2014) per disporne una compensazione seppure parziale”. In via istruttoria dichiarava di volersi avvalere di prova testimoniale producendo documenti (copia ordinanza resa dal GdP di Sapri, comparsa in riassunzione, fascicolo di parte del giudizio dinanzi al
GdP contenente atti e documenti elencati nel relativo indice).
Il precedente giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9.03.2016, in cui si riservava per l'ammissione sulle risultanze istruttorie. A
pagina 5 di 11 scioglimento della riserva assunta, in data 13.04.2016, il Giudice così provvedeva: “…esaminati gli atti relativi al giudizio n. 725.2015; considerata l'inammissibilità della prova orale articolata da ambo le parti in quanto vertente su circostanze del tutto irrilevanti, superflue ai fini della decisione, o comunque da provarsi documentalmente;
ritenuto che
allo stato non sussistono gli estremi per l'adozione di alcun provvedimento finalizzato all'eventuale riunione del presente giudizio con altro pendente dinanzi a questo ufficio;
ritenuta la causa matura per essere decisa, rigetta integralmente le istanze istruttorie rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2017”.
Alla successiva udienza del 13.11.2017, le parti rassegnavano le proprie conclusioni. La causa veniva rinviata per gli stessi incombenti prima all'udienza del 25.06.2018, infine, all'udienza del 24.06.2019 quando è stata trattenuta una prima volta per la sua decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal precedente g.i.
Con memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del 14.10.2019, la convenuta evidenziava al CP_1
Giudicante che l'originaria società era stata acquistata dalla società Parte_1
2I Reti Gas S.p.A. come dichiarato dal difensore.
Con ordinanza del 28.2.22 il precedente g.i., a scioglimento di riservata assunta il 13.4.2016, rimetteva la causa sul ruolo e subentrato lo scrivente in pari data il 28.2.22 lo stesso riserva la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.pc. per rinuncia agli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in primis, per chiarezza analizzare la documentazione in atti e le circostanze dedotte, alla luce delle contestazioni delle parti e dei fatti contestati, trattasi, giova chiarirlo preliminarmente, in larga parte di fatture/bollettini di pagamento la cui prova della ricezione è fornita unicamente dai c.d.
“report” di tracciamento della consegna e la cui data di consegna risulta contestata dalla convenuta.
Nello specifico trattasi di:
fattura N. FE12361001340344 del 20.07.2012 di € 46,55 (All. 5° attrice);
fattura N. FE12361001742636 del 21.09.2012 di € 385,99 (All. 6° attrice), con scadenza
16.10.2012, consegnata il 02.10.2012, come certificato dal documento prodotto quale All. 6B attrice;
successivamente poi per questa fattura il 06.11.2012 (con lettera semplice, consegnata il 12.11.2012, All.ti 8° e 8B attrice) e del 20.11.2012 (con lettera raccomandata n.
611422331187, consegnata per il tramite del servizio postale “Poste Italiane S.p.A.” in data
04.01.2013, come da All.ti 9A, 9B e 9C attrice), ha intimato il pagamento della Parte_1
pagina 6 di 11 fattura del settembre 2012 per la minor somma di euro 339,71, scomputando un eccesso di pagamento relativo alla fattura N. FE12361001340344 del 20.07.2012 per euro 46,28 rispetto alla somma di euro 385,99 (385,99-46,28=339,71); La stessa sarebbe poi stata pagata dalla sig.ra nella data del 30.01.2013 (cfr. “doc. 8” della produzione della convenuta nella CP_1 prima fase);
fattura N. FE12361002104527 del 21.11.2012 di € 65,40 (All. 7° attrice), scadente in data
17.12.2012, recapitata in data 27.11.2012, come certificato dal documento prodotto quale All.
7B attrice, e saldata con pagamento del 17.12.2012, da cui sarebbe emerso anche il mancato pagamento della precedente fattura di cui si discute il recapito;
in data 05.02.2013 la società di distribuzione del gas (l'allora Gas Natural Distribuzione
S.p.A.), su richiesta di del 23.01.2013, avrebbe sospeso una prima volta la Parte_1 fornitura, sospensione anche questa contestata tra le parti in quanto la convenuta avrebbe in realtà continuato a usufruirne, circostanza comunque anche questa, per quanto si dirà a breve, sostanzialmente irrilevante ai fini del giudizio;
fattura N. FE13361000149568 del 21.01.2013 di € 257,63 (All. 11° attrice), con scadenza il
15.02.2013 consegnata per l'attore il 26.01.2013 (All. 11B attrice), spedita mezzo di lettera raccomandata semplice n. 61142245073-9 dell'1.03.2013 con cui la società, premettendo l'avvenuta sospensione della fornitura in data 05.02.2013 ed indicando l'importo insoluto, ha intimato il pagamento;
anche questa sarebbe stata ricevuta, seconda la convenuta, in realtà solo in data 12.3.2013 e quindi saldata entro il termine di gg 15 dalla ricezione in data
25.0372013;
fattura N. FE13361000536959 del 21.03.2013 dell'importo di € 410,42 (All. 12A) oltre interessi mora e spese di recupero (per totali euro 489,50), con scadenza il 15.04.2013, recapitata, secondo l'attrice, in data 29.03.2013 (All. 12B attrice) e per la convenuta in data
3.6.13, e poi saldata, in modo incontestato tra le parti, in data 21.6.2013 (come risulta dai
"Doc. 20 e 20bis" della produzione di prime cure successivamente, dunque, al distacco CP_1 della fornitura del gas, avvenuta il 20.05.2013 ;
Alla luce del ritardato pagamento di euro 339,71 (all 9Ass.), secondo le deduzioni attoree, veniva quindi ritenuto risolto il contratto di somministrazione, richiedendosi in data pagina 7 di 11 15.05.2013 (All. 13) alla società distributrice la rimozione del misuratore, la quale vi provvedeva in data 20.05.2013.
L'odierno giudizio viene quindi instaurato dalla società attrice, sostanzialmente, per far accertare la correttezza del proprio comportamento in sede di richiesta di disattivazione della fornitura disposta dall'allora società con relativa rimozione del misuratore n. Controparte_3
62087573, avvenuta in data 20.05.2013, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio del
Tribunale in sede di reclamo cautelare, nonché per la condanna del pagamento delle spese di riattivazione, che nel giugno 2013 ammontavano ad € 47,00 (Euro quarantasette) oltre IVA, sostenute all'esito della fase cautelare e del presente giudizio, avendo per converso la convenuta rinunciato alla domanda di risarcimento già in sede di comparsa di costituzione.
In particolare, l'attrice, dando atto del corretto richiamo (cfr sub. n. III, pag. 13 comparsa conclusionale) della normativa da parte del Collegio, ossia la delibera ARG gas 99.11, allegato A, dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e per il Gas, “Authority Gas”, All. 24, che in base al comb. disp. degli artt. 4 e 5 prevede che l'esercente prima di effettuare la richiesta costituisca in mora il cliente mediante raccomandata indicando il termine ultimo per il pagamento e quello in cui trasmetterà la richiesta di disattivazione e le modalità con cui il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento, lamenta che il Collegio ha poi ritenuto di individuare nella sola raccomandata (doc 8 dell'allora fasc reclamante, oggi convenuta) di intimazione del pagamento di euro 257,63 entro giorni
15 , quale intimazione idonea allo scopo.
L'odierno attore lamenta poi sostanzialmente che il collegio abbia ritenuto erroneamente che la sig.ra
“ha provato (doc. 9 dell'allora fasc reclamante) di aver tempestivamente effettuato il CP_1 pagamento dell'indicata somma richiesta” da (così testualmente a pag. 5, terz'ultimo Parte_1 capoverso dell'Ordinanza Collegiale, richiamata a pag. 13 in comparsa conclusionale ), mentre sarebbe pacifico in ragione della documentazione in atti che la sig.ra avrebbe saldato la CP_1 propria esposizione debitoria di € 410,42 (euro quattrocentodieci.42), da essa dovuto sin dal 14 aprile precedente per la somministrazione del gas, soltanto nella data del 21.06.2013, come dimostrato dalla stessa documentazione della convenuta (“doc. 20bis”)”.
Invero, sgombrando il campo dalla documentazione che non interessa, unico dato fattuale che va realmente analizzato alla luce del petitum processuale, è quello relativo all'iter per il distacco per valutarne la legittimità, ossia i solleciti di euro 339,71 (all 9° ss. attrice) relativo alla fattura pagina 8 di 11 FE12361001742636 e quello per la fattura N. FE13361000149568 del 21.01.2013 di € 257,63 (All.
11° attrice), il sollecito essendo un presupposto richiesto dalla normativa richiamata, per poter poi procedere al distacco;
i suddetti sono gli unici solleciti contenenti una reale preavviso di distacco, cosi come richiesto dalla normativa in esame e previsto dalle stesse comunicazioni di cui alle fatture in atti
(“DISTACCO per morosità”: “il Cliente sarà preavvisato con anticipo di giorni 7”). Tuttavia la documentazione depositata dall'attrice non consente di risalire alla data di effettiva consegna per valutare il ritardo nel pagamento e la sua gravità.
Nella specie la convenuta ha contestato quanto al primo sollecito la riferibilità del “report” alla suddetta lettera, risultando solo un generico numero di spedizione, privo di numeri o codici identificativi o codice a barre, che tengono luogo del precedente timbro postale, come risultante invece in altre lettere raccomandate (doc n. 8 parte convenuta) in cui lo stesso è invece presente, e per il secondo precisando che la ricezione era avvenuta solo alla data del 12.3.2013, avendo quindi effettuato il pagamento il 25.3.23, nel termine intimatole ricadente nella diversa data del 27.3.2012.
Giova rimarcare che in assenza di “timbro”, oggi sostituito dalla stampigliatura del codice a barre, e di ricevuta di spedizione, come contestato da parte conventa, ed in presenza di soli report privi di ulteriori codici identificativi, come quelli depositati da parte attrice, non è nel caso in esame possibile accertare la data di spedizione e quella di consegna, ricadendo sull'attrice il relativo onere della prova della corretta integrazione dell'iter di distacco, quale fatto costitutivo;
non dandosi luogo ad inversione dell'onere della prova in capo al ricevente della diversa data di ricezione, fatto che non rientra nella presunzione di consegna ex art 1335 c.c., in assenza della suddetta necessaria produzione in giudizio e in presenza di contestazione (Cfr. Cass., Sez. III Civile, sentenza del 24.07.2007, n.
16327 e, da ultimo, Cass. , sez. V, ord. del 27.10.22 n. 31845 ).
Né a tale prova documentale poteva sopperire la sola richiesta di prova orale, correttamente dichiarata inammissibile.
Peraltro, e pur volendo prescindere da tale assorbente motivo, il presupposto logico, prim'ancora che giuridico, della interruzione della somministrazione sulla base di quanto disposto dal Testo Integrato
Morosità Gas (TIMG; Allegato A alla deliberazione ARG.gas 99.11 e succ. mod.) è che sia effettivamente riscontrabile un grave inadempimento, imputabile al debitore, e che dunque ricorrano nel caso concreto gli estremi della prospettata risoluzione del contratto (così, da ultimo, Corte
pagina 9 di 11 appello Roma sez. III, 25.09.2023, n.6028) , gravità che è da escludersi nel caso in esame per sporadici e brevi ritardi.
Assenza di gravità e di ritardo imputabile alla debitrice che vanno poi valutati anche alla luce e unitamente all'argomento di prova ex art. 116 c.p.c. derivante dal comportamento della convenuta sia stragiudizialmente, ossia all'incontestato saldo da parte della convenuta del dovuto all'attrice, che giudizialmente, rinunciando alla domanda di risarcimento.
Va infine rilevata l'inammissibilità, eccepita anche dalla convenuta in sede di memoria di replica del
17/2/25, in quando sollevata soltanto in sede di comparsa conclusionale, avente solo funzione illustrativa di domande ed eccezioni già sollevate, ossia la nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'azione relativa alla dedotta inottemperanza da parte della all'ordine di riassunzione di cui CP_1 all'ordinanza resa dal Giudice di Pace ed a quella di riunione al procedimento contenente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del complessivo giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, avuto riguardo al valore assolutamente esiguo della controversia.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta opposta in sede di memoria di replica non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004;
21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016;
Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015,
n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del
2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Ordinaria Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma l'ordinanza collegiale del 13.10.2014;
pagina 10 di 11 - condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.200 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 11 di 11