Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/11/2024, n. 29823
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Ordinanza 19 novembre 2024

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In materia di classamento di immobili, la dichiarazione in catasto degli edifici adibiti al culto pubblico - in virtù degli artt. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1249 del 1939, e 8, seconda parte, del d.P.R. n. 1142 del 1949 - non è obbligatoria, bensì meramente facoltativa; se effettuata, sia in caso di dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del predetto d.P.R.), sia di dichiarazione di variazione (ex art. 20 del predetto r.d.l., come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 514 del 1948), deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, in quanto unità a destinazione particolare, ed è soggetta al controllo dell'amministrazione finanziaria, anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/11/2024, n. 29823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29823
    Data del deposito : 19 novembre 2024

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