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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 6746/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.17 sono presenti l'avv. Pecoraro Ugo per parte ricorrente nonché l'avv.
Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa con il favore di spese e distrazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6746 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.1 (c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e C.F._1
Ugo Pecoraro per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Ciro CP_1 CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (18.05.2022); - Condanna l' al pagamento delle spese legali a parte ricorrente che vengono liquidate in CP_1
€. 3500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
- Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separato decreti di CP_1
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc,
chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità
di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, negati dal C.T.U. nella precedente fase.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto CP_2
del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito il ricorso è fondato.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU dott.ssa nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha ritenuto la sussistenza derequisiti sanitari per la prestazione richiesta così ha concluso “si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla
domanda amministrativa, in quanto a nostro parere, e come si evince dalla documentazione
sanitaria, le patologie e le limitazioni funzionali a carico del ricorrente, presenti già da tanti anni,
a carattere degenerativo cronico, necessitavano di assistenza continuativa da parte dei familiari
nello svolgere tutte le attività quotidiane già da tale periodo.”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili. L'opposizione pertanto va accolta., tenuto conto dell'esito del giudizio, l' va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile