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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2024
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario -relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2130/2024 estensore Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli promossa da
EL TA SP (C.F. 00488410010), rappresentata e difesa con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI e dell'avv. US SIGILLO' MASSARA
([...]) e dall'avv. FABOZZI FA ([...]) elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MONFORTE 15 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
MM FA (C.F. [...]), AN IA (C.F.
[...]), AR TR (C.F. [...]),
GN CA AR (C.F. [...]), DI OL
LE (C.F. [...]), OV US (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. LUCA SILVESTRI e dall'avv.
ERNESTO MARIA CIRILLO ([...]) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso i difensori
APPELLATI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Porcelli, n. 2130/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n.
1430/2024, pubblicata in data 13 maggio 2024, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dedotto da controparte nel ricorso di primo grado perché generico e/o documentale e/o valutativo oltre che irrilevante ai fini della decisione della causa;
in via di mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale della predetta richiesta istruttoria, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria;
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nella presente memoria da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo,
e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: MI MO, LA
NE.
PER GLI APPELLATI
Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e pagina 2 di 12 competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 2130/2024 pubblicata il 3 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1430/2024 promossa da
AF IM, AN AL, RI LO, CA OS LO,
HE di LO e SE ES
contro
EC LI SP, ha così deciso: “accerta
l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta dal febbraio 2018 e, per l'effetto condanna la convenuta alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018; condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.500,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di EC LI SP
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
pagina 3 di 12 Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, EC LI SP ha contestato la fondatezza delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo pacifico che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata.
Qualificata come uso aziendale la condotta della società, ad avviso del primo Giudice,
l'accordo ponte del 23.11.2017, anche nel punto in cui introduceva la nuova voce dell'Elemento Retributivo Separato, non comportava un recesso concordato o unilaterale dall'uso aziendale.
Il primo Giudice ha altresì ritenuto: “A fronte di tale reiterata e generalizzata condotta e della conseguente formazione di un uso aziendale, nessun rilievo può assumere la posizione dei singoli o il singolo superminimo: in particolare nessun rilievo assume il fatto che per alcuni ricorrente tra l'attribuzione del superminimo e i contestato assorbimento sia intercorso un solo rinnovo contrattuale o addirittura non sia intercorso alcun rinnovo contrattuale.”
Ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con il primo articolato motivo di gravame (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un uso aziendale di non assorbimento, erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della pagina 4 di 12 reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo EC LI SP critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo
(peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
pagina 5 di 12 Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché
l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia.
L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della EC”, avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 12 Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si
è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 411/2024,
512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti fra il 2002 e il 2010) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari
CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado); documenti attestanti le procedure di mobilità del 2008 e del 2009, nonché accordo di solidarietà del 2013; i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da EC, la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pagina 7 di 12 pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio
2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
pagina 8 di 12 (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali
e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ.
(attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così
Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, EC non ha puntualmente contestato, nella memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
pagina 9 di 12 Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto
(e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni
pagina 10 di 12 personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
EC di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed E.R.S., formulato dal
Tribunale e censurato da parte appellante.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui EC impugna la sentenza per non aver esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione in parola è stata esplicitamente respinta dal
Tribunale (punto 4 a pagina 8 della sentenza) e quindi non sussiste il vizio di omessa pronuncia lamentato. In ogni caso, il rigetto dell'eccezione merita conferma, considerato che,
pagina 11 di 12 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del grado di appello, la circostanza che vi sia giurisprudenza di merito che ha ritenuto infondata la domanda, relativa alla medesima vicenda dei superminimi
EC, giustifica la compensazione parziale delle spese nella misura del 50%, con la rimanente quota a carico dell'odierna appellata, con distrazione come richiesto. Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerati il valore indeterminabile della causa, il numero delle parti nonché l'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2130/2024.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati il 50% delle spese di lite del grado di appello, quota liquidata in euro 1.750,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione della residua quota.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 12 di 12
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario -relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2130/2024 estensore Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli promossa da
EL TA SP (C.F. 00488410010), rappresentata e difesa con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI e dell'avv. US SIGILLO' MASSARA
([...]) e dall'avv. FABOZZI FA ([...]) elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MONFORTE 15 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
MM FA (C.F. [...]), AN IA (C.F.
[...]), AR TR (C.F. [...]),
GN CA AR (C.F. [...]), DI OL
LE (C.F. [...]), OV US (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. LUCA SILVESTRI e dall'avv.
ERNESTO MARIA CIRILLO ([...]) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso i difensori
APPELLATI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Porcelli, n. 2130/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n.
1430/2024, pubblicata in data 13 maggio 2024, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dedotto da controparte nel ricorso di primo grado perché generico e/o documentale e/o valutativo oltre che irrilevante ai fini della decisione della causa;
in via di mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale della predetta richiesta istruttoria, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria;
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nella presente memoria da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo,
e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: MI MO, LA
NE.
PER GLI APPELLATI
Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e pagina 2 di 12 competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 2130/2024 pubblicata il 3 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1430/2024 promossa da
AF IM, AN AL, RI LO, CA OS LO,
HE di LO e SE ES
contro
EC LI SP, ha così deciso: “accerta
l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta dal febbraio 2018 e, per l'effetto condanna la convenuta alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018; condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.500,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di EC LI SP
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
pagina 3 di 12 Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, EC LI SP ha contestato la fondatezza delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo pacifico che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata.
Qualificata come uso aziendale la condotta della società, ad avviso del primo Giudice,
l'accordo ponte del 23.11.2017, anche nel punto in cui introduceva la nuova voce dell'Elemento Retributivo Separato, non comportava un recesso concordato o unilaterale dall'uso aziendale.
Il primo Giudice ha altresì ritenuto: “A fronte di tale reiterata e generalizzata condotta e della conseguente formazione di un uso aziendale, nessun rilievo può assumere la posizione dei singoli o il singolo superminimo: in particolare nessun rilievo assume il fatto che per alcuni ricorrente tra l'attribuzione del superminimo e i contestato assorbimento sia intercorso un solo rinnovo contrattuale o addirittura non sia intercorso alcun rinnovo contrattuale.”
Ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con il primo articolato motivo di gravame (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un uso aziendale di non assorbimento, erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della pagina 4 di 12 reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo EC LI SP critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo
(peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
pagina 5 di 12 Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché
l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia.
L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della EC”, avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 12 Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si
è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 411/2024,
512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti fra il 2002 e il 2010) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari
CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado); documenti attestanti le procedure di mobilità del 2008 e del 2009, nonché accordo di solidarietà del 2013; i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da EC, la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pagina 7 di 12 pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio
2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
pagina 8 di 12 (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali
e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ.
(attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così
Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, EC non ha puntualmente contestato, nella memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
pagina 9 di 12 Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto
(e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni
pagina 10 di 12 personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
EC di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed E.R.S., formulato dal
Tribunale e censurato da parte appellante.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui EC impugna la sentenza per non aver esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione in parola è stata esplicitamente respinta dal
Tribunale (punto 4 a pagina 8 della sentenza) e quindi non sussiste il vizio di omessa pronuncia lamentato. In ogni caso, il rigetto dell'eccezione merita conferma, considerato che,
pagina 11 di 12 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del grado di appello, la circostanza che vi sia giurisprudenza di merito che ha ritenuto infondata la domanda, relativa alla medesima vicenda dei superminimi
EC, giustifica la compensazione parziale delle spese nella misura del 50%, con la rimanente quota a carico dell'odierna appellata, con distrazione come richiesto. Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerati il valore indeterminabile della causa, il numero delle parti nonché l'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2130/2024.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati il 50% delle spese di lite del grado di appello, quota liquidata in euro 1.750,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione della residua quota.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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